Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
–
Oggetto :
IRES
2013
Agevolazione
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
–
Dichiarazione
integrativa
–
Cartella
di
pagamento art. 36bis d.P.R.
n. 600/1973
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7584/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 3138/25/2021, depositata in data 30 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE presentava dichiarazione integrativa nell’anno 2014 indicando nel rigo 44 del Mod. Unico NUMERO_DOCUMENTO perdite per oltre 3 milioni e mezzo di euro, relative agli impianti fotovoltaici realizzati nel 2011. A seguito di controllo formale ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio notificava la cartella di pagamento per la maggiore IRES dovuta per effetto della riliquidazione del reddito.
La società provvedeva, quindi, all’inoltro della dichiarazione integrativa per gli anni dal 2011 in poi ed impugnava la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo lamentandone la nullità, dovendo l’Ufficio emettere un motivato avviso di accertamento al fine di disconoscere l’agevolazione di cui alla RAGIONE_SOCIALE. Riteneva, poi, di non essere decaduta dal beneficio, avendo presentato la dichiarazione integrativa nel termine di legge e, infine, di essere in possesso dei requisiti oggettivi per accedere allo stesso.
La CTP rigettava il ricorso, sottolineando la correttezza dell’operato dell’Ufficio, la mancata prova del diritto all’agevolazione e, in ogni caso, la tardività della dichiarazione integrativa.
La società proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo la tempestività della dichiarazione integrativa e la spettanza del beneficio sia in punto di an sia in punto di quantum .
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, ritenendo: a) la tardività della dichiarazione integrativa, in quanto presentata oltre il 31 dicembre 2016; b) le criticità della documentazione comprovante il diritto all’agevolazione; c) l’erroneo computo del quantum dell’investimento ambientale detassabile, non eseguito con l’approccio incrementale.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a cinque motivi. L ‘Ufficio ha depositato atto
con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 10 ottobre 2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la società deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, C.p.c.. Nullità della sentenza per apparenza della motivazione della sentenza impugnata». Lamenta, in particolare, che la motivazione, tanto con riferimento alla emendabilità della dichiarazione, quanto con riferimento ai profili di merito (cumulabilità con altri benefici e quantificazione del sovraccosto ambientale), n on consente di individuare l’iter logico seguito dai giudici del gravame.
Con il secondo motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 8 bis del DPR 322/1998, in combinato disposto con l’art. 1429 c.c. e ss. con particolare riferimento alla possibilità in capo alla contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi in virtù del principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, C.p.c. » per avere la CTR erroneamente ritenuto emendabile la dichiarazione solo entro il 31 dicembre 2016.
Con il terzo motivo la società denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis D.P.R. 600/1973 e dell’art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, C.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo il controllo formale della dichiarazione dei redditi ed il successivo invio della cartella di pagamento ex art. 36bis cit..
Con il quarto motivo la contribuente denuncia la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 152,
L. 244/2007 e art. 26, co. 3, del D.Lgs. 28/2011 nonché degli artt. 9 D.M. 19/02/2007 e 19 D.M. 05/07/2012, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3) C.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’art. 9 D.M. 19/02/2007 faccia riferimento alla detass azione dell’investimento e non all’effettivo risparmio di imposta.
Con il quinto (ed ultimo) motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e art. 36 bis D.p.r. 600/1973, 18 e 19 D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazion e dell’art. 5 R.D. 1366/1922 nonche’ dell’art. 102, comma 7, T.u.i.r., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 15, L. 388/200 in relazione all’art. 2424 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Per ragioni logiche e sistematiche va esaminata prioritariamente la questione della decadenza della contribuente dalla facoltà di emendare le proprie dichiarazioni dei redditi, oggetto del primo motivo di ricorso sotto il profilo della motivazione apparente (e del secondo motivo sotto il profilo della violazione di legge).
6.1. La prima doglianza è infondata.
6.1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
6.1.2. Nella specie la CTR ha ritenuto emendabile la dichiarazione relativa all’anno 2011 al più tardi entro il 31 dicembre 2016 e, ai sensi dell’art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322/1998, entro l’anno successivo (2012). Condivisibile o meno in punto di diritto, la motivazione appare sorretta da un iter argomentativo che rispetta i canoni ermeneutici forniti da questa Corte e sopra riportati.
Allo stesso modo appare preliminare (rispetto alla delibazione RAGIONE_SOCIALE censure di merito) l’esame del terzo motivo, con il quale la contribuente contesta il ricorso, da parte dell’Ufficio, alla cartella di pagamento ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, presupponendo il controllo, nella specie, valutazioni nel merito.
Il motivo è infondato.
7.1. La questione della compatibilità dello strumento di cui all’art. 36bis cit. con il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dalla RAGIONE_SOCIALE è stata già affrontata da questa Corte e risolta, recentemente, in senso positivo.
Si è, in particolare, affermato (Cass. 15/05/2024, n. 13408) che:
l a circolare 31E del 2013 dell’RAGIONE_SOCIALE prevede che, nel caso di errori contabili, anche dovuti a dubbi o errate qualificazioni, il contribuente non perde la possibilità di beneficiare degli effetti favorevoli della corretta rappresentazione del bilancio emendato; se è ancora in termini per la dichiarazione integrativa nell’anno successivo, ex art. 2, comma 8 -bis, d.P.R. n. 322 del 1998, procederà alla dichiarazione integrativa; se non è nei termini previsti da tale disposizione ma è comunque nei termini dell’accertamento, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, deve procedere ad una riliquidazione interna, i cui effetti farà confluire in una dichiarazione integrativa dell’anno ancora utilmente emendabile (ed è ciò che è successo nel nostro caso: bilancio del 2011, riliquidazione interna, dichiarazione integrativa relativa all’anno di imposta 2011 effettuata nel 2014);
-la stessa circolare prevede che a seguito dei controlli automatizzati della predetta dichiarazione integrativa, emergendo degli importi non coerenti con la dichiarazione del periodo d’imposta precedente, sarà generata una comunicazione di irregolarità il cui esito sarà comunicato al contribuente. Il contribuente, in tale sede, dovrà esibire la documentazione idonea ad evidenziare le modalità di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE risultanze che emergono dalla dichiarazione
integrativa. La struttura dell’RAGIONE_SOCIALE preposta al controllo di tali fattispecie esamina la documentazione presentata ai fini dell’eventuale annullamento della comunicazione .
7.2. Correttamente, quindi, la CTR ha ritenuto che fosse legittimo l’utilizzo della procedu ra di controllo automatizzato né emerge, da quanto riferito dalla società nei propri atti difensivi, che con la cartella siano state effettuate valutazioni sul merito dell’agevolazione (la società, nel corpo del motivo, non riferisce del contenuto della cartella).
8 . Si può, ora, passare all’esame del le altre censure relative al merito della pretesa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni.
Per ragioni di ordine logico-giuridico può essere esaminato il quinto motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge in cui reputa essere incorsa la CTR per non aver ritenuto adempiuto l’onere della prova dell’agevolazione. Precisamente, da una parte ritiene violato l’art. 2697 cod. civ. in quanto, alla luce della natura dell’atto impugnato (cartella di pagamento ex art. 36bis che presuppone un mero controllo formale, non anche nel merito), non sussisteva alcun onere probatorio in capo alla contribuente, dall’altra afferma che, in ogni caso, avrebbe adempiuto a tale onere pel tramite del deposito di copiosa documentazione.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati.
8.1. Sotto il primo aspetto la doglianza muove da un presupposto in diritto erroneo, ovvero l’individuazione dell’oggetto del contendere, in caso di impugnativa di cartella di pagamento ex art. 36bis cit., della mera regolarità formale (e, quindi, cartolare) della dichiarazione dei redditi.
Circa l’oggetto del giudizio di impugnazione della cartella de qua questa Corte ha affermato che «nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi,
spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate, anche tramite l’accesso ad appositi spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell’amministrazione, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o RAGIONE_SOCIALE vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza RAGIONE_SOCIALE basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati» (Cass. 22/04/2024, n. 10824).
In altri termini con l’emissione della cartella ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio manifesta una pretesa tributaria, fondata sì sulle risultanze cartolari RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi, ma ciò non esclude affatto l’onere probatorio incombente sul contribuente che quella pretesa contesti né l’eventuale proposizione, in sede di giudizio, di controdeduzioni ‘meritali’ da parte dell’Ufficio .
8.2. Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dai giudici di merito, nell’ottica dell’accertamento circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa invocata.
8.2.1. Ora, è noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (fra le altre, Cass. 21/03/2022, n. 9055).
8.2.2. Nella specie la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in
un nuovo non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).
Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (in tema di RAGIONE_SOCIALE, da ultimo, Cass. 11/07/2025, n. 19132).
8.2.3. Nella specie, la C.T.R., sulla base dei diversi elementi dedotti dalla parte ha ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sulla contribuente circa la deducibilità dei costi dell’investimento, alla luce della genericità della fattura depositata e della coincidenza del legale rappresentante del fornitore con quello della contribuente; in tal modo, non ha affatto violato il disposto dell’art. 2697 cod. civ..
L’infondatezza de l quinto motivo di ricorso, attinente ad autonoma ratio decidendi della pronunzia impugnata rende superfluo l’esame sia del secondo motivo di ricorso (relativo alla emendabilità della dichiarazione) sia RAGIONE_SOCIALE restanti censure, tutte relative al quantum della detassazione (sotto il profilo della motivazione
apparente e della violazione di legge) e comporta il rigetto del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME