Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Cart. Pag. IRES 2012
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26682/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-resistente -n.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. PIEMONTE 109/03/2020, depositata in data 21 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE produceva, per l’anno 2012, una dichiarazione integrativa ‘di sintesi’ ex art. 2, comma ottavo bis , d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dichiarazione in cui confluivano le risultanze RAGIONE_SOCIALE riliquidazioni per gli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, allo scopo di usufruire dell’agevolazione “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” ai sensi dell’art. 6 , commi da 13 a 19, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 per aver realizzato nel 2008 un parco eolico sito nel comune di Garessio (CN). In data 24 gennaio 2018 l’RAGIONE_SOCIALE, successivamente ad avviso di irregolarità per la suddetta dichiarazione, notificava alla detta società la cartella di pagamento n. 03720160003274112 con la quale, a seguito RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi UNICO 2013 per l’anno 2012 ex art. 36 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva recuperato un credito IRES pari a € 319.626,00, maggiorato di interessi pari a € 33.3347,58; veniva altresì irrogata una sanzione pari a € 95.887,00.
Avverso la cartella di pagamento in oggetto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Cuneo; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 298/01/2018, accoglieva integralmente il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva anche la società contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 109/03/2020, depositata in data 21 gennaio 20 20, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. del Piemonte, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 per la quale è stata presentata istanza di riunione di questo giudizio ad altro asserito come connesso, recante il NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’impugnativa RAGIONE_SOCIALE sentenza resa dalla C.t.r. del Piemonte, depositata il 10 giugno 2020 e concernente altro anno di imposta (2013).
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi otto e otto bis, del d.P.R. n. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) » la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha statuito che la società non poteva presentare la dichiarazione integrativa ‘di sintesi’ per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che le dichiarazioni dei redditi potessero essere emendate a favore del contribuente solo ove ricorressero errori meramente formali, ma non anche per beneficiare di un’agevolazione fiscale di cui quest’ultimo non si era avvalso in precedenza per ragioni legate alla obiettiva condizione di difficoltà interpretativa RAGIONE_SOCIALE norma.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 2, commi otto e otto bis , d.P.R. n. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha sostenuto che,
dal momento che la società non aveva fruito dell’agevolazione in oggetto con la dichiarazione originaria, non avrebbe potuto emendarla successivamente, nonostante si rientrasse nell’ipotesi di dichiarazione di scienza affetta da errore non derivante da volontà del contribuente (e non di manifestazione di volontà assoggettata a termine di decadenza).
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 6 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha avallato l’utilizzo da parte dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE procedura di controllo automatizzato, nonostante la rettifica effettuata presupponesse tutta una serie di valutazioni che andavano al di là RAGIONE_SOCIALE mera correzione di errori materiali o formali commessi dalla società e che dovevano confluire, dunque, in un atto di accertamento compiutamente motivato.
Preliminarmente va disattesa l’istanza di riunione avanzata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE contribuente perché non supportata da alcuna argomentazione accoglibile e diversa da quella RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un altro giudizio pendente tra le stesse parti, con medesimo oggetto ed afferente all’anno di imposta 2013.
Come autorevolmente sostenuto da questa Corte ‘ Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione RAGIONE_SOCIALE stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica
l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l’istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti) ‘ (Cass. 30/03/2021, n. 8774).
Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione e l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono fondati; essi, in particolare, attengono alla possibilità di presentare dichiarazione integrativa ‘di sintesi’ per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla RAGIONE_SOCIALE Ambiente (art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000).
3.1. L’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice. Il successivo comma 8 bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis , di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
3.2. In merito alla portata applicativa RAGIONE_SOCIALE norma, questa Corte ha chiarito come in tema di imposte dirette il principio di RAGIONE_SOCIALE
emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione sia riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre il suddetto principio non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (Cass., SS.UU, sent. n. 13378/2016 e Cass. n. 19410/2015).
In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscano di norma RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
3.3. La Suprema Corte non ha peraltro mancato di precisare che in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. n. 322/1998 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (tra le altre, Cass. n. 373/2016). «Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco … allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 citato» (Cass n. 30796/2018). Può quindi confermarsi l’emendabilità, in RAGIONE_SOCIALE, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; tanto deve affermarsi per l’impossibilità
di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali RAGIONE_SOCIALE capacità contributiva (art. 53 Cost.) e RAGIONE_SOCIALE oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
3.4. Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALE società contribuente, bensì all’incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni tributarie consistenti nella tariffa incentivante prevista dal c.d. conto energia (di cui già usufruiva), ai sensi dell’ art. 25, comma 10, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e la detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 6, commi da 13 a 19, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 388/2000. Incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito dell’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, il quale ha posto fine ad ogni dubbio circa la possibilità di cumulare più benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione. Anche la risoluzione resa dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. n. 322/1998, chiarendo che: «Con riguardo, infine, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione “RAGIONE_SOCIALE ter “, si è ritenuto che la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE deduzione per fruire RAGIONE_SOCIALE detassazione ambientale entro il termine di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis , del D.P.R.
n. 322 del 1998. Decorsi i termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione a favore di cui all’articolo 2, comma 8 bis , del D.P.R. n. 322 del 1998, è altresì possibile recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602».
3.5. Questa Corte ha recentemente espresso, in materia, il condivisibile principio di diritto secondo cui «in tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal “conto energia” e nella detassazione, “ora per allora”, degli investimenti ambientali ai sensi RAGIONE_SOCIALE cd. “RAGIONE_SOCIALE ambientale”)» (Cass. n. 40862/2021; cfr., anche, da ultimo, Cass. n. 33660/2022).
3.6. La società contribuente, pertanto, aveva diritto di presentare dichiarazione integrativa e, in assenza di ragioni ostative che non emergono dagli atti del presente giudizio, l’ amministrazione finanziaria doveva ammetterla a fruire dell’agevolazione tributaria prevista dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il fondamento di tale impostazione è che l’agevolazione in esame è fruibile attraverso il meccanismo RAGIONE_SOCIALE variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento (e quindi anche, come nel caso di specie, con dichiarazione integrativa, nella quale far confluire i risultati RAGIONE_SOCIALE riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli altri anni di imposta, come da circolare 31E del 2013 dell’RAGIONE_SOCIALE), non occorrendo un’istanza rivolta all’amministrazione finanziaria poiché è da escludersi che si sia in presenza di una manifestazione di volontà (Cass. n. 35919/2023).
3.7. Ora, sulla tematica in discussione, la C.t.r. ha affermato che: «In applicazione dei citati principi giuridici, si deve affermare che l’emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi è soggetta a limiti individuati normativamente e che non è consentita quando l’errore attenga a una manifestazione di volontà e autonomia negoziale (salvo il caso che il contribuente dimostri che l’errore era conosciuto o conoscibile dall’amministrazione finanziaria). Nel caso in esame, la società contribuente non ha effettuato la correzione di un errore meramente formale ma ha deciso, con la dichiarazione integrativa a favore presentata in data 16.12.2013 (preceduta dalla riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE precedenti dichiarazioni dei redditi a far tempo dall’anno d’imposta 2008) a variare il Quadro RN, modificando il reddito imponibile e determinando un’imposta a credito; tale decisione esprime la volontà di avvalersi di una specifica agevolazione, in precedenza non considerata non per dimenticanza o errore ma esclusivamente per il dubbio sulla possibilità di fruirne».
Così statuendo, dunque, risulta evidente come la RAGIONE_SOCIALE abbia fatto mal governo dei principi testè illustrati.
Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso discende l’assorbimento del terzo motivo.
In conclusione, vanno accolti sia il primo che il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e
motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2024.