Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9953/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 4938/2019 depositata il 04/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE subiva la liquidazione automatizzata del modello IVA presentato per l’a.i. 2012, mediante la quale veniva recuperata la somma di euro 597.485,00, oltre sanzione al 30% ed interessi, in conseguenza di una doppia rettifica riguardante:
-una compensazione per euro 516.000 non indicata in dichiarazione;
-una riduzione del credito indicato in dichiarazione in euro 999.224 ma in realtà ammontante ad euro 402.255, con una differenza di euro 596.969, differenza che corrispondeva ad eccedenza a credito maturata nel 2010 e già dichiarata inutilizzabile con corrispondente iscrizione a ruolo, giusta cartella n. NUMERO_DOCUMENTO resasi definitiva per mancata impugnazione (più precisamente – stante p. 2 controric. – la somma di euro 596.969 rappresentava ‘la parte non utilizzata in compensazione’, ‘compost da euro 430.969,65 utilizzat in compensazione ma che l’Ufficio ha iscritto a ruolo con la cartella del 2012 non impugnata e da euro 165.999,45 mai utilizzat in compensazione’.
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso, lamentando l’illegittimità del recupero di detta differenza, pari, come detto, ad euro 596.969. In particolare, il Fallimento ‘ha riliquidato la dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente (anno 2011) e, successivamente, presentato la dichiarazione annuale integrativa per l’anno 2012’ (p. 2 controric.): donde l’inserimento nell’integrativa – ad incremento del credito di euro 402.255 già indicato con la dichiarazione del 2011 – dell’eccedenza di euro 596.969,10 (‘Infatti’ – come da p. 3 controric. – ‘il credito IVA di
euro 402.255 risultante dalla dichiarazione annuale del 2011, predisposta dal curatore sulla base della documentazione fiscale acquisita, non teneva in alcun conto del residuo credito IVA dell’anno 2010 di euro 596.969. Il credito 2011 di euro 402.255 era scaturito dall’eccedenza di IVA detraibile maturata nel solo anno 2011. La presentazione della dichiarazione integrativa del 2012 si era resa necessaria al fine di recuperare il credito IVA 2010, non ancora compensato …. Tuttavia, essendo stato contestato dall’Ufficio solamente l’importo complessivo degli utilizzi in compensazione ma non anche la legittimità e l’effettiva spettanza del credito IVA del 2010 di euro 1.113.426, ne consegue che il credito IVA del 2010 – che residua al netto delle compensazioni validamente eseguite dalla contribuente per euro 516.456,90 – è definitivamente pari ad euro 596.969,10’).
La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, respingeva il ricorso, osservando (p. 2 controric.) ‘che parte ricorrente, nel ricostruire il residuo IVA proveniente dal 2010, aggiungi all’importo di euro 430.969,65, il quale è stato oggetto di recupero con distinta cartella (n. NUMERO_DOCUMENTO), che non è stata impugnata e non è stata, altresì, oggetto di alcun pagamento. In ragione di quanto complessivamente esposto, quindi, il ricorso deve essere rigettato perché è infondato’).
La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello della contribuente, motivando, per sommi capi, come segue:
-legittimamente l’Ufficio con la cartella NUMERO_CARTA ha recuperato a tassazione l’eccedenza di euro 430.969,65 (rispetto alla soglia legale di massima compensabilità);
-‘e tuttavia ciò non può comportare una sorta di inesistenza del credito’, che può essere comunque ‘fatto
successivamente valere, in particolare in sede di contenzioso’;
-tale facoltà va riconosciuta indipendentemente da modalità e termini dell’integrativa ex art. 2 DPR n. 322 del 1988 e dell’istanza di rimborso ex art. 38 DPR n. 602 del 1973.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; resiste il Fallimento con articolato controricorso.
Considerato che:
Primo motivo (così riassunto nel frontespizio del ricorso per cassazione): ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 coma 8 -bis del DPR 322/98 e dell’art. 21 D.Lgs. 546/92, ex art. 360 c.p.c. n. 3, rispetto all’affermazione per cui la società contribuente potrebbe riportare a nuovo il proprio credito IVA per il 2012 mediante l’aggiunta di una somma già ripresa tassazione nei suoi confronti con iscrizione a ruolo divenuta definitiva’.
Secondo motivo (così riassunto nel frontespizio del ricorso per cassazione): ‘In via meramente gradata: nullità per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (omessa pronuncia), ex art. 360 n. 4 c.p.c., rispetto all’omessa pronuncia circa l’eccezione dell’amministrazione finanziaria in punto di rido tu ammontare delle somme aggiuntive teoricamente riportabili al nuovo insieme a credito iva per il 2012, per l’ipotesi del tutto subordinata che il comportamento dichiarativo della società contribuente dovesse essere ritenuto condivisibile’.
Fondato è il primo motivo, con assorbimento del secondo.
Ai sensi dell’art. 2 DPR n. 322 del 1998, i presupposti della dichiarazione integrativa a favore del contribuente possono essere solo due: errori od omissioni.
Tali presupposti nel caso di specie esulano.
È infatti lo stesso Fallimento, sia nel controricorso sia nell’atto di appello (riportato nella parte rilevante, a fini di autosufficienza, a p. 5 ric.) ad affermare, come visto poc’anzi, che ‘il credito 2011 di
euro 402.255 era scaturito dall’eccedenza di IVA detraibile maturata nel solo anno 2011. La presentazione della dichiarazione integrativa del 2012 si era resa necessaria al fine di recuperare il credito IVA 2010, non ancora compensato …’: credito IVA in tal guisa ‘recuperato’ in misura pari all’eccedenza rispetto alle ‘compensazioni validamente eseguite dalla contribuente per euro 516.456,90’.
Da siffatta prospettazione emerge con evidenza come difetti:
-sia alcun errore, poiché la dichiarazione IVA 2011 correttamente esponeva ‘il credito 2011 di euro 402.255’, siccome ‘scaturito dall’eccedenza di IVA detraibile maturata nel solo anno 2011’;
-sia alcuna omissione, poiché la dichiarazione IVA 2011 correttamente esponeva solo il suddetto credito, tenuto conto che con cartella n. NUMERO_DOCUMENTO non impugnata e, a tenore di quanto riferito in ricorso senza contestazioni in controricorso, non onorata, l’Ufficio già aveva contestato la compensabilità oltre soglia del credito 2010.
In realtà, il ‘recupero’ dell’eccedenza oltre soglia del credito IVA 2010 attraverso l’integrativa del 2012 costituisce un ‘accorgimento’ avente lo scopo di superare la definitività della contestazione rassegnata nella cartella n. NUMERO_DOCUMENTO, per vero, come detto, neppure onorata. In argomento, questa S.C. ha già ripetutamente affermato che l’integrativa non è più ammessa dopo (finanche) la (sola) contestazione (cfr. da ult. ‘mutatis mutandis’ Sez. 5, n. 11488 del 29/04/2024, Rv. 671069 -01).
La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
In considerazione dell’esito del giudizio, le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate, mentre il Fallimento deve essere condannato a rifondere quelle del presente grado all’Agenzia delle entrate, nella misura, secondo tariffa, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito.
Condanna il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente grado, liquidate in euro 10.700, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, lì 14 marzo 2025.