Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9221 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9221 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2023
Oggetto: controllo automatizzato – dichiarazione integrativa – termini – ratio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2924/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n.3692/3/2017 depositata il 26 settembre 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 22 novembre 2022 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, veniva rigettato l ‘ appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.3071/5/2016 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, la quale rigettava il ricorso della società avente ad oggetto una cartella di pagamento emergente da controllo automatizzato ex art.36 del d.P.R. n.600/73 per IVA interessi e sanzioni relativa all ‘ anno di imposta 2011.
La ricorrente contestava vizi formali della cartella e, nel merito, l ‘ iscrizione a ruolo ritenuta illegittima, notificando il ricorso sia all ‘ agente della riscossione che all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello ritenevano infondata la prospettazione della contribuente, in via preliminare essendo legittimo l ‘ atto impugnato perché, nonostante la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente, comunque la cartella era ritenuta
indubbiamente riferibile all ‘ Amministrazione finanziaria. Nel merito, la dichiarazione integrativa e correttiva presentata dalla contribuente veniva ritenuta tardiva, una volta decorso il termine annuale di cui all ‘ art.2 del d.P.R.n.322/98, essendo riconoscibile solo il rimborso di quanto dovuto sulla base del controllo automatizzato
3. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la contribuente, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria. Hanno resistito con controricorso sia l ‘ RAGIONE_SOCIALE sia l ‘ agente della riscossione, quest ‘ ultima depositando anche memoria illustrativa.
Considerato che:
4. Preliminarmente va disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall ‘ agente della riscossione, dal momento che l ‘ art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, è stato abrogato dalla legge 18 giugno 2009 n.69 applicabile alla presente fattispecie ratione temporis . 5. Con il primo motivo di ricorso – in relazione all ‘ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 commi 8 e 8 bis d.P.R. 322/1998, 72 d.P.R. n.633/1972, 39 d.P.R. n.602/1973, 53 Cost, non avendo i giudici d ‘ appello fatto corretta applicazione dei disposti richiamati che non impediscono e non precludono alla contribuente di correggere senza limiti di tempo errori od omissioni a suo danno anche in sede contenziosa, a nulla rilevando la diversa fattispecie della facoltà di rimborso menzionata dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la società- in rapporto all ‘ art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. – prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 116 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente
nell ‘ omessa valutazione della dichiarazione integrativa a correzione degli errori che erano stati evidenziati nella dichiarazione originaria per il periodo di imposta.
Il terzo motivo, articolato dalla ricorrente ai fini dell ‘ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n.546/1992 perché la decisione d ‘ appello è immotivata nel rigettare la censura di appello circa il difetto di motivazione della cartella impugnata.
Con il quarto motivo la società – ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art.5 d.l. n.193/2016 come modificato dalla l. n.225/2015, per non aver la CTR fatto applicazione nel caso di specie della nuova formulazione dell ‘ art.2 del d.P.R. n.322/98 recata dalle suddette disposizioni normative.
6. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata non è conforme a diritto, nella parte in cui non riconosce la facoltà per il contribuente di emendare il contenuto dell ‘ originaria dichiarazione fiscale presentata con riferimento al periodo d ‘ imposta 2006, al fine di rettificare l ‘ errore materiale ivi commesso entro la cornice temporale di legge.
6.1. A conforto di tale conclusione vi è l ‘ interpretazione giurisprudenziale andata consolidandosi dopo il deposito del ricorso, successivamente all ‘ intervento di Cass. Sezioni Unite n. 13378 del 30 giugno 2016, la quale ha riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all ‘ art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali. La decisione da ultimo menzionata ha tra l ‘ altro stabilito che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in
danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01).
7. La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall ‘ Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall ‘ osservanza dei termini prescritti dall ‘ ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest ‘ ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
8. In secondo luogo, anche in materia di IVA come già di imposte dirette, sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile. Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (Cass. ordinanza n. 20618 del 29 settembre 2020), atteso che, come sopra visto, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, bensì dichiarativo perché reca una mera esternazione di
scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
Sotto un ulteriore e concorrente profilo, i princìpi della capacità contributiva e di buona amministrazione di cui agi artt.53 e 97 Cost. precludono che sia completamente impedito al contribuente di dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi, purché agisca entro un ragionevole lasso di tempo.
9.1. Ne consegue che l ‘ emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, commi quinto e sesto, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3904 del 26/02/2004, Rv. 570592 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 20119 del 30/07/2018, Rv. 650052 – 01).
Da tutto quanto precede discende il riconoscimento dell ‘ emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all ‘ art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente, in adesione ad un orientamento che è andato più di recente consolidandosi nella Sezione tributaria della Corte (Cass. ordinanze nn. 15527 del 21 luglio 2020, 13821 del 6 luglio 2020 e 6239 del 5 marzo 2020) e cui il Collegio intende dare ulteriore continuità anche nel caso di specie per le ragioni sopra illustrate.
Da ultimo, va dato atto dell ‘ intervento del legislatore, successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, il quale ha introdotto l ‘ art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, con cui è stato modificato l ‘ art. 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, prevedendo un termine di decadenza comune per la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative.
Il nuovo comma 8 dell ‘ art. 2 del d.p.r. n. 322 del 1998 stabilisce per ciò che qui interessa quanto segue: « Salva l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e ferma restando l ‘ applicazione dell ‘ art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell ‘ imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d ‘ imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l ‘ indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d ‘ imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all ‘ art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d ‘ imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall ‘ art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».
12. Il nuovo comma 8 dell ‘ art. 2 del d.p.r. n. 322 del 1998 unifica i previgenti commi 8 e 8-bis 9 RAGIONE_SOCIALE stesso art. 2 e, di conseguenza, i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, stabiliti non oltre i termini previsti dall ‘ art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il moRAGIONE_SOCIALE dichiarativo da correggere.
12.1. Si tratta di un ‘ ulteriore conferma della facoltà per il contribuente di emendare anche dopo la proposizione della domanda giudiziale la propria dichiarazione fiscale, laddove inficiata da errori di fatto di diritto, salva l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Infatti, come sopra visto, l ‘ art.2 comma 8 fa espressamente salva tale applicazione e siffatta previsione non è stata modificata neppure dalla novella summenzionata, e la clausola di salvezza, già prevista nel testo originario del decreto n.322 del 1998, è sempre stata confermata nelle modifiche e sostituzioni del comma operate dalle novelle successive, a partire dall ‘ art.2 comma 3 lett. c) del d.P.R. n.435 del 2001, in vigore dal 1.1.2002,
tenuto anche conto che non è nemmeno allegato nel caso di specie un caso di ravvedimento di cui all ‘ art.13 d.lgs. n.472 del 1997.
13. La CTR terrà conto dei principi di diritto che precedono, valutando il contenuto della dichiarazione integrativa e correttiva presentata oltre il termine e compiendo le sue determinazioni a riguardo, salve le sanzioni.
14. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 22 novembre 2022