Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25885 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25885 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
DINIEGO DI RIMBORSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1079/2021 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dal prof. avv. NOME COGNOME dalla prof.ssa avv.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, n. 2828/2020, depositata in data 7/10/2020;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’ 1 luglio 2025;
Fatti di causa
In data 31/10/2006, la società RAGIONE_SOCIALE presentò la dichiarazione fiscale modello unico 2006, per l’anno d’imposta 2005. , con dichiarazione integrativa, evidenziò un nell’indicazione dei dati relativi al quadro RF righi 80, 81, 82 e
L’8/9/2008 la società errore 83, rettificando gli imponibili.
La medesima procedura integrativa di correzione fu effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ).
In data 28/4/2011, la contribuente presentò istanza di rimborso, ribadendo quanto evidenziato nella dichiarazione integrativa, chiedendo la restituzione della somma di euro 928.661.
Maturato il silenzio-rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che rigettò il ricorso.
Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado in senso integralmente favorevole alla società.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente, che ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
r.g. n. 1079/2021 a.c. 1/7/2025 Cons. est. NOME COGNOME
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -Tardività e nullità della dichiarazione integrativa presentata -Inapplicabilità della disciplina ex art. 1, comma 637, l. n. 190/2014 -Irretroattività della stessa in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione delle norme in tema di emendabilità della dichiarazione ex art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Argomenta l’Agenzia che nel caso di specie la presentazione della dichiarazione integrativa a favore (in data 8/9/2008) sarebbe avvenuta oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, che spirava nell’ottobre 2007 .
Essendo stata presentata oltre il detto termine, la dichiarazione integrativa a favore sarebbe tamquam non esset , essendo la contribuente decaduta dal diritto al rimborso, avendo essa presentato solo in data 28/4/2011 una valida istanza di rimborso.
1.1. Il motivo è infondato.
Con riferimento al vecchio testo (anteriore cioè al d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016) dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, questa Corte ha statuito che il termine ivi fissato per la presentazione della dichiarazione integrativa in bonam partem (cioè a favore del contribuente) valesse solo ai fini della compensabilità del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa , presentata per emendare l’errore , con la conseguenza che, anche a prescindere dalla presentazione, nel termine ivi previsto, della dichiarazione integrativa, il contribuente poteva chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata nel termine ordinario di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 o opporsi in giudizio alle pretese sostanzialmente indebite dell’amministrazione ( SS.UU., n. 13378/2016; Cass., sez. 5, n. 15211/2023).
Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato che la domanda di rimborso era stata regolare, e dunque presentata anche nel rispetto del termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 , sicché il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello della c ontribuente senza che quest’ultima assolvesse l’onere della prova su di essa incombente.
La contribuente, infatti, si sarebbe limitata ad allegare le dichiarazioni fiscali con i dati corretti, senza provare documentalmente in cosa sia consistito l’errore dichiarativo.
2.1. Il motivo è fondato.
Il giudice di appello ha erroneamente riferito alla questione dell’esistenza del credito, cioè ai fatti costitutivi del credito della contribuente, le prove relative alla sua esigibilità, affermando che la definizione agevolata del contenzioso, pendente in Cassazione, relativa all’avviso di accertamento RCG090101125, ha eliminato ogni ostacolo al rimborso richiesto dalla contribuente, ma nulla dicendo circa i documenti e le prove prodotte dalla contribuente a dimostrazione dell’esistenza del credito da rimborso azionato.
3.Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, rigettato il primo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)