Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33770 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3700/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
Comune di Fisciano, in persona del Sindaco p.t. ; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 5062/2022 depositata il 30/06/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.In data 23.12.2019, il Comune di Fisciano notificava alla società RAGIONE_SOCIALE svolgente l’attività di costruzioni edili l’avviso di accertamento n. 865 del 12/12/2019, con il quale riscontrava per l’anno d’imposta 2014, l’omesso pagamento dell’ IMU, in relazione ad alcuni immobili di proprietà della società, per € 6.962,00 oltre
sanzioni per € 2.088,00. In data 29.01.2020, la ricorrente proponeva istanza di autotutela al Comune di Fisciano chiedendo l’annullamento dell’atto, esponendo di avere diritto all’esenzione dall’imposizione IMU poiché gli immobili assoggettati a tributo erano costituiti da fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, e dunque, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013, esenti tributo; rappresentando, al riguardo, di avere tempestivamente presentato la dichiarazione Imu ai fini dell’esenzione dei beni c.d. merce, anche se, in seguito ad un mero errore, era stato barrato il codice 8, identificativo dei beni rappresentati con rendita catastale che, nella specie, non venivano affatto in rilievo, anziché il codice 3 identificativo dei beni merce.
Il Comune di Fisciano disattendeva le doglianze proposte e, pertanto, la contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, osservando che, nel caso di specie, sussistevano tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.L. n. 102/2013 ai fini dell’applicazione dell’esenzione ai fini Imu. In particolare, deduceva che l’avvenuta presentazione della dichiarazione, anche se con l’indicazione di un codice errato dei cespiti, non poteva pregiudicare l’accesso al beneficio dell’esenzione, configurandosi, a tutto voler concedere, la sola fattispecie di dichiarazione infedele, per la quale il Legislatore aveva previsto la sola irrogazione della sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sez. III, con sentenza n. 2488 depositata il 16.12.2020, rigettava il ricorso, affermando il ‘ fondamentale requisito di forma previsto dall’art. 5 bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013, che ha riconosciuto natura costitutiva alla dichiarazione Imu da presentare per rendere applicabili i benefici dell’esenzione … considerato che la natura di beni merce degli immobili non è causa di esclusione, bensì di
esenzione, con obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dell’interessato ‘.
Avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno, la contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania, sul rilievo di aver assolto l’obbligo dichiarativo previsto dal Legislatore, così come, del resto, rilevato anche dalla C.T.P. di Salerno, sottolineando come ‘ l’errata indicazione del codice 3 anziché il codice 8 non equivaleva alla mancata presentazione della dichiarazione ‘, rimarcando che l’obbligo dichiarativo previsto dalla norma era stato rispettato e che il mero errore di digitazione del codice, contenuto nella dichiarazione, non ‘ poteva comportare il decadimento del beneficio; trattandosi tutt’al più di un errore in dichiarazione, che non ostacolava l’azione di verifica dell’Ufficio, anzi la facilitava . (…) Solo una lettura particolarmente vessatoria e non in linea con il dettato normativo può rendere un errore di digitazione presupposto per l’applicazione di un’imposta non dovuta, nel caso di specie Imu. Pacifica è la natura delle dichiarazioni tributarie quali dichiarazioni di scienza e quindi la possibilità, in ogni sede, da parte del contribuente, di far valere errori di fatto e di diritto ‘.
Con sentenza n. 5062/5/2022, depositata il 30.06.2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. staccata di Salerno, rigettava il gravame statuendo che ‘ vi era stata un’errata compilazione della dichiarazione ex art. 2, comma 5bis del d.l. n. 102/2013, prevista a pena di decadenza dal beneficio … la natura dei beni merce degli immobili deve necessariamente essere oggetto di denuncia da parte del contribuente che, altrimenti, non ne può beneficiare ‘.
Ricorre la società per la cassazione della sentenza summenzionata, svolgendo due motivi.
Il Comune di Fisciano non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 2a) e 5 -bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 così come convertito dalla legge 28.10.2013, n. 124, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il Giudice del gravame, riconosciuto che la società contribuente aveva presentato la dichiarazione , pur tuttavia, pervenendo al rigetto del gravame sul presupposto della ‘ errata compilazione della dichiarazione ex art. 2, comma 5 del D.L. n. 102/2013, prevista a pena di decadenza dal beneficio ‘, così affermando che l’errore di compilazione impediva il godimento del beneficio, in quanto ‘ la natura dei beni merce degli immobili deve necessariamente essere oggetto di denuncia da parte del contribuente che, altrimenti, non ne può beneficiare ‘ .
Si assume che, ai sensi delle disposizioni richiamate in rubrica, ‘sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’ (art..2, comma 2a), d.l. cit., che ha così modificato l’articolo 13, comma 9bis , del decreto-legge n. 201 del 2011). Al fine di poter beneficare di tale esenzione, poi, il Legislatore ha stabilito che ‘ il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica ‘. Nel caso di specie, tale adempimento è stato indiscutibilmente osservato dalla società ricorrente, che ha presentato la dichiarazione esponendo gli immobili in questione, con i loro identificativi catastali, sebbene errando la relativa compilazione.
Si afferma che secondo l’indirizzo di legittimità ‘ la fattispecie di omessa dichiarazione deve essere riservata solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio giacché lo stesso tenore letterale dell’articolo 1 cit. consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito ‘ (cfr. Cass. Sez. 5 civ. n. 1879 del 10/09/2020). Cass. Sez. 5 civ., n. 10668 del 12/01/2021, ha, inoltre, specificato che nell’ipotesi in cui il contribuente non ometta la dichiarazione, ma provveda invece ad effettuarla, qualora indichi un valore diverso rispetto a quanto dovuto, incorre in errore, oppure nella dichiarazione infedele, qualora l’errore sia voluto, ma non nell’omessa dichiarazione, esprimendo poi il principio di diritto secondo cui “la dichiarazione infedele presentata dal contribuente…, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione”.
Del resto, si osserva che anche la statuizione di codesta Corte richiamata nella sentenza quivi impugnata, ricorda che solo ‘ l’omessa dichiarazione fa perdere la possibilità di accedere all’esenzione Imu per i beni merce, anche se il Comune conosce destinazione alla vendita degli immobili posseduti dall’impresa costruttrice ‘ in quanto ‘ tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell’esenzione ‘ (Cfr. Cass. ord.17.02.2022 n. 5190).
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d. lgs. 30.12.1992 n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; per avere i giudici territoriali respinto implicitamente la doglianza dedotta dalla contribuente, là dove aveva censurato la prima decisione affermando che la dichiarazione per l’esenzione IMU è manifestazione di scienza e, pertanto, può essere modificata a favore del contribuente anche nel corso del giudizio, argomentando che la dichiarazione dei redditi
del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò, in quanto: a) la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; b) un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva, di cui all’art.53 Cost., comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. Rammenta che le Sezioni Unite con la decisione n. 13378/2016, hanno precisato che: “il contribuente può emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria”.
Le due censure, in quanto osmotiche, possono essere scrutinate congiuntamente; esse sono prive di pregio.
Secondo il comma 2 dell’art. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) «a decorrere dal 10 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati», mentre secondo l’art. 5 -bis dell’art. 2 «ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto
passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica». Nel caso di specie la parte contribuente ha presentato la dichiarazione prevista dal citato art. 5-bis attestante il possesso dei requisiti per godere dell’esenzione dell’imposta relativamente a taluni immobili, asserendo di aver erroneamente attribuito il codice 3 anziché 8 ad altri immobili, anch’essi costituenti beni merce.
4.1.Secondo questa Corte detta dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell’esenzione: «il d. l. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l’esenzione dall’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”.
4.2.Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o
superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
4.3. Orbene, per poter attribuire rilevanza all’errore che la contribuente afferma di aver commesso nella compilazione della dichiarazione occorre valutare se la dichiarazione abbia natura di atto di scienza con finalità di «innesco procedimentale» e di collaborazione con l’Erario , al fine di facilitare la conoscenza dei fatti e la corretta applicazione della normativa tributaria, sicché deve consentirsi la sua emendabilità come previsto dalla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazioni fiscali, ovvero se essa rappresenti invece una manifestazione di volontà.
4.4. Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l’intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all’esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., Sez. T., 28 dicembre 2023, n. 36175; Cass., Sez. VI/T, 13.12.2021 n. 39681, Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016, n. 389; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2018, n. 610; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2018, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26421; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2018, n. 10070; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n.
31052; Cass., Sez. 5″, 15 gennaio 2019, n. 711; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13343; ed ancora Cass., Sez. T., 15 novembre 2021, n. 34266; Cass. Sez. T., 15 dicembre 2017, n. 30172 Cass., Sez. T., 29 marzo 2017 n. 8103).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione in oggetto ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore (Cass. n. 5812 del 2020). L’esenzione rivendicata dalla contribuente non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precise scelte politiche, finalizzate a incentivare un determinato settore: in un contesto di tal genere il legislatore è libero di orientare la propria scelta stabilendo altresì le condizioni per la fruizione del beneficio, in rapporto alla correlata ratio di definire entro un tempo egualmente determinato l’onere finanziario inerente, altrimenti suscettibile di rimanere sospeso a tempo indefinito (esattamente in termini, sia pure con riguardo ai crediti d’imposta, soggetti, Cass. 15 dicembre 2017, n. 30172; 24 ottobre 2014, n. 22673; conf., 13 gennaio 2016, n. 389; in linea 5 novembre 2014, n. 23572; evoca la decadenza stabilita per legge anche Cass. 31 gennaio 2017, n. 2395).
4.5. La mancata indicazione dei beni merce esenti nella dichiarazione relativa al periodo d’imposto nel corso del quale esso si voleva usufruire dell’esenzione, non determina, come pure si è sostenuto (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; ord. 6 aprile 2017, n. 9004 e ord. 2 agosto 2017, n. 19244), una decadenza formale. Una tale qualificazione, riferita alla decadenza, può riguardare le dichiarazioni di scienza; sicché non può essere riferita a quella in esame.
4.6.Trattandosi dunque di dichiarazione di volontà, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova dell’effettivo diritto alla esenzione. Non potrà invece emendare la mancanza di dichiarazione né in giudizio né ancor meno con la presentazione di una istanza in autotutela, utile soltanto a sollecitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione (Cass. 22/02/2019, n.5332; Cass.16651/2022; Cass. n. 24200/2024).
4.7.Il contribuente al quale sia stato concesso il beneficio può decidere di usufruirne o meno; ma, per farlo, deve esprimere la propria volontà all’interno della apposita dichiarazione mediante la compilazione del quadro appositamente predisposto dall’Amministrazione. E le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427 e ss. c.c., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria (tra varie, Cass., ord. 8 ottobre 2015, n. 20208). Del resto, se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali. Non potrà invece semplicemente emendare la dichiarazione in giudizio se non fornisce la prova della riconoscibilità dell’errore da parte dell’ente locale ovvero la prova della destinazione effettiva dei locali nell’annualità di imposta oggetto di accertamento.
4.8.Non si può quindi utilmente invocare il principio stabilito dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378), secondo cui il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria
dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. Le stesse sezioni unite, con la pronuncia indicata, hanno difatti preso atto del fatto che <il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze, come nell'ipotesi prevista nel Decreto Ministeriale 22 luglio 1998, n. 275, il quale, all'articolo 6, stabilisce che il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso (Cass. 19868/2012; Cass. 13 settembre 2017, n. 21242 e n. 30172/17, cit.).
4.9.Risultano, quindi, inconferenti i richiami alla giurisprudenza di questa Corte che ammette l'emendabilità delle dichiarazioni fiscali in quanto mere dichiarazioni di scienza (Cass. sez. un. citate), poiché si tratta di fattispecie diverse e non sovrapponibili.
4.10. Sul piano dei principi, va ricordato che l'orientamento di questa è consolidato nel ritenere che l'esenzione dal pagamento integri sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini, tra le tante, Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667; Cass., Sez. T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); dovendo, invece,
i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
5.La finalità di questa disciplina è quella – da un lato – di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e – dall'altro – di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva. Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all'esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all'ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.
5.1.In conclusione, la richiesta di correzione dei dati veicolata nel giudizio di merito non potrebbe comunque avere efficacia retroattiva, se non alle condizioni dette.
6.Segue il rigetto del ricorso.
6.1. In assenza di attività difensiva da parte del Comune, non vi è luogo per regolamentare le spese. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.