Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 26/06/2025
ICI 2007/2011
ONERE DICHIARATIVO IN ESITO A NUOVA DELIBERA DI DETERMINAZIONE VALORE DEI BENI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29014/2017 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, (2) COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi, come da procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
il COMUNE DI PONTEDERA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del dirigente pro tempore , autorizzata con determinazione dirigenziale n. 12 dell’11 gennaio 2018, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina
Numero registro generale 29014/2017
rilasciate a margine del controricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 5539/2025 Numero di raccolta generale 24333/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1190/13/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 12 maggio 2017, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 26 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di cui agli avvisi di accertamento ed ingiunzioni indicati in atti, con cui il Comune di Pontedera contestava, in uno al parziale versamento dell’imposta, anche l’omessa presentazione della dichiarazione ICI per gli anni di imposta 2007/2010 del maggior valore attribuito alle aree fabbricabili di proprietà dei ricorrenti all’esito della rettifica di tale valore operata (nella misura di 55 €/mq) con delibera del Consiglio Comunale n. 66/2006.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dai contribuenti, assumendo che:
-era necessaria, all’esito della delibera n. 66 del 27 giugno 2006, che aveva rettificato il valore venale dell’area edificabile in cui erano ubicati i beni, la presentazione di una nuova dichiarazione a valere per gli anni 2007/2010, giacchè quella presentata dai contribuenti nel 2007 operava solo per il precedente anno 2006, con conseguente tempestività degli avvisi notificati dal 25 ottobre 2013 al 25 novembre 2015;
-il valore presuntivo dell’area (55 €/mq) stabilito dalla suddetta delibera comunale, basata sull’articolata relazione tecnica di stima
Numero sezionale 5539/2025
Numero di raccolta generale 24333/2025
dell’U.O. Pianificazione Urbanistica ed Ambiente, era sufficiente per confermare la legittimità della pretesa del Comune, ribadendo sul punto il Giudice regionale il giudizio di irrilevanza delle varie perizie di parte e della dichiarazione di successione prodotte dai contribuenti, in quanto risalenti nel tempo; Data pubblicazione 01/09/2025
-le ingiunzioni di pagamento erano state conseguenza dell’iscrizione a ruolo della pretesa, mentre la presenza di errori formali (il riferimento alla definitività degli atti presupposti e l’erronea loro indicazione) costituivano mere irregolarità, che non inficiavano la pretesa sostanziale.
Avverso tale pronuncia i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificandolo in data 6 luglio 2017, formulando tre motivi di impugnazione, depositando l’11 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
Il Comune di Pontedera resisteva con controricorso notificato in data 15/22 gennaio 2018, depositando il 16 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 504/1992, premettendo che costituiva circostanza documentata e pacifica la presentazione nell’anno 2007 della dichiarazione ICI per l’anno 2006, accompagnata da perizia ‘affrancata’, come previsto dall’art. 7 della legge n. 448/2001, corrispondendo la relativa imposta sostitutiva e comunicando all’ente un valore dei beni che non era stato contestato dal Comune.
In tal senso, gli istanti hanno eccepito, da un lato, la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevede l’ultrattività della dichiarazione presentata ai fini ICI in assenza di
variazioni capaci di determinare un’imposta diversa e, dall’altro, la violazione dell’art. 5 del medesimo decreto per avere comunicato al Comune, con la dichiarazione resa nell’anno 2007 (per l’anno 2006), l’esatto valore di mercato dei beni, senza che il Comune lo avesse contestato « prima della notifica dell’accertamento, avvenuta oltre il quinquennio successivo al periodo di contribuzione », ribadendo, quindi, l’eccezione di tardività dell’accertamento per l’anno 2007. Numero sezionale 5539/2025 Numero di raccolta generale 24333/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Con la seconda censura i contribuenti hanno lamentato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al valore del bene, criticando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha preferito la stima effettuata dal Comune rispetto a quella fornita dalle parti ed evidenziando come solo una consulenza tecnica di ufficio avrebbe consentito di addivenire ad una corretta individuazione del valore dell’area.
Con la terza doglianza i ricorrenti hanno eccepito, con riferimento alle ingiunzioni di pagamento, la violazione degli artt. 125 e 112 c.p.c. per non essere tali atti dotati dei requisiti tipici del ricorso previsti dalla prima delle menzionate disposizioni, duolendosi ancora che il Giudice aveva oltrepassato limiti della domanda, « affermando che i contribuenti avrebbero comunque dovuto conformarsi ad una soccombenza nel merito» (v. pagina n. 15 del ricorso).
Il ricorso va parzialmente accolto nel suo primo motivo, subito avvertendo che la prima e la terza censura risultano ammissibili anche se non indicano il paradigma prescelto tra quelli previsti dall’art. 360, primo comma, c.p.c., risultando chiare le ragioni di contestazioni, basate sulle dedotte violazioni di legge, come tali palesemente riconducibili all’ipotesi di cui al num. 3 (nel primo motivo, ai sensi degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 504/1992 e nel terzo a mente dell’art. 125 c.p.c.) e sull’omessa pronuncia,
riconducibile al canone di cui al n. 4 (con riferimento, nel terzo motivo, alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.). Numero sezionale 5539/2025 Numero di raccolta generale 24333/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
La prima doglianza è, altresì, specifica ed autosufficiente, avendo confutato la ratio decisoria della sentenza impugnata, di cui ha illustrato il contenuto, fondata sulla criticata necessità di provvedere ad una nuova dichiarazione per l’anno d’imposta 2007, a seguito della rettifica di valore operata dal Comune.
Quanto al secondo motivo valgono, invece, le considerazioni che seguono.
Oggetto del contendere è l’omessa presentazione della dichiarazione ICI per gli anni in contestazione o meglio della denuncia di variazione da presentare per effetto del maggior valore attribuito dal Comune di Pontedera all’area edificabile di proprietà dei ricorrenti, con conseguente rettifica di tale valore per gli anni 2007/2010 in conformità della delibera n. 66 del 27 giugno 2006, nonché il conseguenziale parziale pagamento dell’imposta, siccome eseguito dai ricorrenti per gli anni in questione sulla base del minor valore da essi ritenuto congruo in base alla perizia cd. affrancata.
Si discute anche del connesso profilo della tardività della notifica degli avvisi di accertamento, legato al tema della necessità o meno di presentare la dichiarazione.
Va ricordato che l’obbligo dichiarativo ai fini ICI è stato, in generale, soppresso dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 174, della legge n. 296/2006), ma resta fermo «nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3bis del decreto
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legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico». Data pubblicazione 01/09/2025
In seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992, per l’appunto, soppressa dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 citato, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d’imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2024, n. 19684 -anche con riguardo a tale decorrenza: Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2016, n 20797; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2321; Cass., Sez. T., 27 luglio 2024, n. 20353).
Resta, comunque, operante il principio di cd. ultrattività della dichiarazione presentata per gli anni ad essa successivi, ove non siano sopravvenute variazioni, come stabilito dall’art. 10, comma 4, seconda parte, d.lgs. n. 504/1992, secondo cui «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta».
Alla luce di quanto precede, va osservato che la pacifica dichiarazione resa dai contribuenti nell’anno 2007, per l’anno 2006, ha avuto, in applicazione della chiara previsione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. cit., efficacia anche per l’anno 2007, non essendo intervenute variazioni nei dati e negli elementi dichiarati.
Ciò che nella specie è, infatti, mutato è stato il valore dei beni assegnato dal Comune con la deliberazione n. 66 del 27 giugno 2006, ma detta circostanza non ha comportato la necessità di una nuova dichiarazione, poiché non è cambiata la natura del bene, ma solo il suo valore per come rideterminato dall’ente con il citato provvedimento. Numero sezionale 5539/2025 Numero di raccolta generale 24333/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Con la conseguenza che detto mutamento legittimava un accertamento sulla congruità del valore dichiarato dai contribuenti, non certo una contestazione di omessa dichiarazione, come, invece, avvenuto nella specie.
8.1. Per tale via, va, allora, riconosciuto che i due accertamenti relativi all’anno 2007 devono considerarsi tardivi, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, come correttamente eccepito dai contribuenti, in quanto notificati nell’anno 2013, laddove il termine quinquennale di decadenza scadeva il 31 dicembre 2012.
Deve reputarsi sul punto erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto tempestive le notifiche dei predetti avvisi, in ragione di una inesistente, per quanto sopra illustrato, natura permanente dell’obbligo dichiarativo, risultando non conferente il richiamo (operato nella sentenza impugnata) alla pronuncia n. 932/2009 di questa Corte, la quale ha stabilito, nel regime anteriore al citato intervento normativo, il carattere permanente dell’omissione dichiarativa, chiarendo, tuttavia, che «l’obbligo di presentazione della dichiarazione “per gli anni successivi”, tenuto conto del disposto dell’art. 10, comma 1 (“l’imposta è dovuta … per anni solari”), può e deve ritenersi insussistente unicamente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa»
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(così nella citata pronuncia), esattamente come – si ritiene per quanto sopra esposto sia avvenuto nell’ipotesi in rassegna. Numero di raccolta generale 24333/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Alla stregua delle considerazioni svolte, il Comune va, dunque, ritenuto decaduto dall’esercizio del potere impositivo per l’anno d’imposta 2007 ed in siffatti limiti va accolto il primo motivo.
8.2. Non ricorre, invece, la pur dedotta violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 546/1992, sotto il profilo della rispondenza ai criteri previsti da tale disposizione del valore venale dei beni stabilita nella perizia di stima ‘affrancata’ in base alla quale era effettuata la dichiarazione dei contribuenti.
Tale valutazione è stata, infatti, superata da quella eseguita dall’ente territoriale con gli avvisi impugnati, con i quali il Comune -diversamente da quanto opinato dai ricorrenti -ha contestato il valore dichiarato dai contribuenti rideterminandolo con la suddetta deliberazione, la quale, per le ragioni di cui appresso, resiste alle doglianze degli istanti
9. Il secondo motivo va dichiarato inammissibile.
La censura oscilla tra il rilievo dell’insufficiente e contraddittoria motivazione e la necessità di disporre una consulenza tecnica di ufficio per determinare il valore del bene.
Senonchè, l’asserito, mero, deficit motivazionale della sentenza non costituisce più, a fronte della previsione dell’art. 360, primo comma, num. 5., c.p.c., vizio deducibile con il ricorso per cassazione, essendo esclusa qualunque rilevanza al semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19
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giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Data pubblicazione 01/09/2025
La motivazione della pronuncia in rassegna non risulta poi contraddittoria, avendo la Commissione ritenuto più attendibile la determinazione del valore dei beni stabilita dai tecnici dell’ufficio comunale rispetto a quella fornita dai consulenti di parte dei contribuenti, considerata inattuale perché risalente nel tempo.
E ciò, sulla base di un apprezzamento di fatto sviluppatosi in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di ICI le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 d.lgs./1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione (relative) analoghe al cd. redditometro (cfr. Cass., Sez. T. 27 giugno 2019, n. 17248).
La decisione poi di avvalersi o meno dell’ausilio di una consulenza tecnica è rimessa alla motivata valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III, 13 maggio 2024, n. 13038; Cass., Sez. L., 16 dicembre 2022, n. 37027; Cass., Sez. 10 dicembre 2021, n. 32957; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2020, n. 22622) e, nella specie, non è stata ritenuta necessaria in ragione del «non vulnerato effetto presuntivo della deliberazione comunale di determinazione dei valori, basata sulla coeva (del 22 giugno 2006) assai articolata relazione tecnica dell’U.O. Pianificazione Urbanistica e Ambiente » (così nella pronuncia impugnata), pure ridotta a favore dei contribuenti (da 75 €/mq a 55 €/mq),
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tenuto conto che un diverso valore non era ricavabile dalle perizie di parte «perché lontane nel tempo rispetto all’anno 2006» (così nella sentenza in esame), il tutto, quindi, con valutazione logica e plausibile, in termini non sindacabili in sede di legittimità. Numero di raccolta generale 24333/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
10. Il terzo motivo non ha fondamento.
L’ingiunzione fiscale è atto amministrativo che non deve presentare i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., stabiliti per gli atti giudiziari.
L’erronea indicazione della definitività dell’accertamento presupposto (non oggetto di sospensione nella sua efficacia esecutiva) è risultato privo di concreta rilevanza, né ha limitato le facoltà difensive dei contribuenti, sviluppatesi anche in relazione al merito della pretesa.
La pronuncia della Commissione non è stata resa ultra petita , avendo rigettato l’appello, con ciò confermando la pretesa fiscale di cui alle intimazioni impugnate.
Alla luce delle riflessioni svolte il ricorso va, dunque, parzialmente accolto in relazione al suo primo motivo ed al riguardo la causa va anche decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. non occorrendo accertamenti in punto di fatto, annullando gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2007.
Per il resto, va dichiarato inammissibile il secondo motivo, mentre la terza doglianza va respinta.
Le spese del giudizio di merito vanno interamente compensate, mentre quelle di legittimità si compensano per un terzo, ponendole per il residuo a carico dei contribuenti nella misura di 7.600,00 € per competenze, oltre accessori, e 200,00 € per spese vive.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2007.
Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo.
Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e compensa per un terzo quelle di legittimità, ponendole per il residuo a carico dei contribuenti nella misura (liquidata nell’intero) di 7.600,00 € per competenze, oltre accessori, e 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME