Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto : Tributi – IVA – Cessioni in sospensione d’imposta – Dichiarazione d’intenti falsa .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33405/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1795/17/18, depositata il 19 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1795/17/18 del 19/04/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 575/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 20 10.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della responsabilità del cedente per l’IVA evasa in relazione a cessioni effettuate in favore di soggetti che -rilasciando una falsa dichiarazione d’intenti non avevano in realtà i requisiti per essere individuati come esportatori abituali e, quindi, per beneficiare della possibilità di effettuare acquisti in sospensione d’imposta .
1.2. La CTR accoglieva l’appello di NOME evidenziando che: a) RAGIONE_SOCIALE aveva accettato la dichiarazione di intenti rilasciata dai cessionari «senza adempiere accuratamente all’obbligo di diligenza e di attenzione ai requisiti del contraente», requisiti non di carattere formale ma sostanziale, nel senso di verif icare l’«effettiva esistenza nel soggetto emittente dei presupposti richiesti dalla legge per l’emissione di lettere d’intento (…), o di un’adeguata struttura operativa»; b) il cedente avrebbe dovuto c ompiere un’indagine fondata su elementi obiettivi (assenza di strutture e di clientela qualificata, giro d’affari ecc.), esistenti nel caso di specie, i quali non potevano «sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto che operi in un settore commerciale come quello della vendita di automobili, da sempre considerato un settore a rischio frode fiscale»; c) la vendita senza applicazione dell’IVA, inoltre, costituiva una forma indebita di sconto in favore
dell’acquirente, interamente scaricata sullo RAGIONE_SOCIALE, sicché non era vero che il cedente non ricevesse alcun beneficio, quantomeno sul piano commerciale; d) la soluzione accolta era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ..
NOME si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la RAGIONE_SOCIALE ritenuto applicabile il regime di esenzione IVA nei rapporti commerciali intercorsi con le imprese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, qualificatisi come esportatori abituali, sebbene la società contribuente abbia perfettamente ottemperato agli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione di legge, avendo ottenuto dai cessionari regolari dichiarazioni di intenti.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice di appello debitamente valorizzato, da un lato, la correttezza formale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di intenti rilasciate dai cessionari e, dall’altro, l’irrilevanza degli elementi di fatto introdotti in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, frutto di indagini successive e a disposizione di un operatore qualificato come AE.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno complessivamente disattesi.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « in tema d’IVA, nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d’intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l’esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere». (Cass. n. 14979 del 15/07/2020; conf. Cass. n. 9586 del 05/04/2019; cfr. anche la motivazione di Cass. n. 34260 del 21/12/2019).
2.2. Posto che non è oggetto di contestazione la circostanza per la quale le dichiarazioni d’intenti rilasciate dai cessionari siano false, RAGIONE_SOCIALE non può andare esente da responsabilità in ordine al pagamento dell’IVA non assolta in ragione della illegittima applicazione del regime di sospensione per il semplice fatto della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni d’intenti rilasciate dai cessionari.
2.3. Invero, NOME ha allegato una serie di elementi presuntivi idonei a destare sospetti in un operatore economico esperto e diligente. In ordine alla sufficienza, significatività ed idoneità di detti elementi a mettere in allarme la ricorrente sulla falsità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di intenti, la CTR ha espresso il proprio convincimento di merito, logico e congruamente motivato.
2.4. Ne consegue la sicura infondatezza del primo motivo di ricorso, sussistendo un obbligo di diligenza che RAGIONE_SOCIALE ha violato, e l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, il quale mira sostanzialmente a contestare l’insufficienza della motivazione della CTR con riferimento agli elementi da quest’ultima valorizzat i: sindacato non più consentito in sede di legittimità a seguito della modifica dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
2.5. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata regolare costituzione in giudizio della controricorrente.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.