Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4383  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22568/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE ,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro
NOME ;
-intimato- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.  SIRACUSA  n. 261379/2022 depositata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 NOME  COGNOME,  titolare  di  una  impresa  di  costruzioni  di imbarcazioni  da  diporto e sportive,  ha  impugnato  l’avviso di accertamento  per  il  2009  con  il  quale  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE contestava, tra l’altro, operazioni in esenzione di imposta ex art. 8
comma  1  lett.  c)  d.P.R.  n.  633/1972  con  dichiarazioni  di  intenti mancanti o irregolari.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Siracusa, con sentenza pubblicata il 26.1.2015, ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello erariale, osservando che l’Ufficio aveva contestato non l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni di cessione all’esportazione ma l’omessa o irregolare della trasmissione della dichiarazione, cosicché la violazione non era soggetta alla sanzione di cui all’art. 7 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 471/1997.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE che si è affidata a tre motivi.
E’ rimasto intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE
 Con  il  primo  motivo  si deduce,  in  relazione  all’art.  360 comma 1 n.  3  c.p.c.,  violazione  e/o  falsa  applicazione  dell’art.  8 comma  1  lett.  c)  d.P.R.  n.  633/1972  in  quanto  il  contribuente aveva esibito soltanto due RAGIONE_SOCIALE nove dichiarazioni d’intenti oggetto di  contestazione,  cosicché  con  riferimento  a  quelle  mancanti  era dovuta la sanzione applicata.
1.1. Il primo motivo è fondato.
1.2. In tema d’IVA e con riferimento alle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta, l’irregolare compilazione della dichiarazione di intento di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, relativa a un’operazione di importazione che non contenga l’indicazione della natura dei beni importati, né gli estremi della fattura di acquisto, non è soggetta alla sanzione di cui all’art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 471 del 1997, la quale si applica solo in caso di importazione effettuata in assenza dei presupposti sostanziali per l’accesso, ovvero in caso di assenza della dichiarazione di intento (Cass. n. 24706 del 2020); pertanto,
con riferimento alle dichiarazioni mancanti  resta integrata la violazione contestata.
 Con  il  secondo  motivo si  deduce,  in  relazione  all’art.  360 comma  1  n.  5  c.p.c.,  omesso  esame  di  un  fatto  controverso  e decisivo  per  il  giudizio  consistente  nel  fatto  che  il  contribuente aveva esibito soltanto due RAGIONE_SOCIALE nove dichiarazioni d’intenti contestate.
2.1. Il motivo è in ammissibile in presenza di una cd. ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012): secondo tale disposizione il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016). Tale principio, in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” (Cass. n. 29222 del 2019); e incombe sulla parte ricorrente l’onere di precisare e dimostrare che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5947 del 2023), ma in questo caso tale onere non è stato assolto.
 Con  il  terzo  motivo si  deduce,  in  relazione  all’art.  360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR aveva omesso di decidere sulla questione sollevata in grado d’appello circa l’inapplicabilità dell’art. 8 bis comma 1 d.P.R. n. 633/1972 che prevede la non imponibilità della cessione di beni e prestazioni di servizi relativi « a navi destinate ad operazioni commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare» con esclusione RAGIONE_SOCIALE unità da diporto, di cui alla l. n. 50/1971, utilizzate per fini sportivi e ricreativi, come in questo caso in cui si trattava di imbarcazioni da diporto.
3.1.  La  doglianza  è  fondata  poiché  la  questione  proposta, riprodotta per autosufficienza in ricorso, è stata del  tutto omessa dal giudice d’appello: non è stata riportata nell’esposizione in fatto né risulta alcuna decisione, sia pure implicita, su di essa.
Conclusivamente, accolto il primo e terzo motivo e cassata di  conseguenza  la  sentenza,  la  causa  deve  essere  rinviata  al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione,  cui  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.