Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27449 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2013.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19314/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 800/2023, depositata il 16 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava, in data 20 dicembre 2018, a COGNOME NOME
avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva ripreso a tassazione l’importo di € 336.176,86 , sulla base RAGIONE_SOCIALE movimentazioni di accredito sul conto corrente bancario intestato al contribuente, per l’anno 2013 .
In pa rticolare, l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato che, nell’anno in questione, il sig. COGNOME aveva incassato denaro dall’estero, per l’importo suindicato, mediante n. 8 bonifici di pagamento; tale incasso era risultato del tutto incompatibile con i redditi dichiarati dal contribuente, pari ad € 7.666,00.
Avverso tale atto il COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 194/2020, depositata il 24 settembre 2020, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla parte contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 800/2023, pronunciata il 9 febbraio 2023 e depositata in segreteria il 16 febbraio 2023, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
In data 27 dicembre 2024 il AVV_NOTAIO delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo inammissibili entrambi i motivi.
Con istanza depositata il 6 febbraio 2025 RAGIONE_SOCIALE NOME chiedeva la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, 2, comma 3 e 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che erroneamente la RAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto inattendibile la dichiarazione proveniente da tale NOME COGNOME, riguardante l’asserita natura di elargizioni liberali RAGIONE_SOCIALE somme accreditate sul conto corrente del contribuente, in quanto, ove tale documento fosse stato ritenuto falso, la parte interessata a far dichiarare tale falsità avrebbe dovuto proporre querela di falso; inoltre, ritenendo tale documento falso, la RAGIONE_SOCIALE.G.T. di secondo grado aveva risolto in via incidentale una questione, riservata invece alla cognizione del giudice ordinario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e 1, comma 2 , d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Prospetta il ricorrente, in via subordinata, che la RAGIONE_SOCIALEGRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE aveva posto a fondamento della propria decisione una questione (e cioè l’autenticità della dichiarazione di NOME COGNOME) rilevata d’ufficio, e quindi senza consentire alle parti di interloquire preventivamente.
2 . Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, con il motivo in questione, censura, sostanzialmente, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., in merito all’attendibilità e credibilità della dichiarazione scritta proveniente da tale NOME COGNOME, il cui contenuto, peraltro, non è riportato nel ricorso; trattasi di valutazione di merito, che non presuppone, peraltro, neanche la necessità della querela di falso, non versandosi in ipotesi di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta o autenticata, ma di documento proveniente da terzo, per il quale la querela di falso è ammissibile soltanto nel caso in cui lo stesso documento abbia un intrinseco dato di attendibilità, requisito che è stato escluso dalla Corte territoriale (cfr., in tal senso, Cass. 5.12.2022, n. 35649).
Sul punto, va rimarcato il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo il quale con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le altre, Cass. 10 novembre 2021, n. 32979; Cass. 31 ottobre 2019, n. 28043; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).
Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in oggetto.
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non indica quali sarebbero state le argomentazioni che avrebbe potuto addurre in caso di concessione del termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. 30 aprile 2021, n. 11440; Cass. 19 luglio 2023, n. 21314); in ogni caso, la C.T.R. ha fondato la propria decisione sull’intero quadro probatorio ed indiziario, e non solamente sulla menzionata questione della veridicità o meno della dichiarazione del terzo.
Da tutte le argomentazioni svolte consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano nei termini di cui in dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 3.000,00, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, che viene determinata in € 2.000,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore somma di € 3 .000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, dell’ulteriore somma di € 2.0 00,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME