Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 19564/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, la quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 21 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE sostenne, negli anni d’imposta 2010 e 2011, investimenti per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, in relazione ai quali beneficiò della tariffa incentivante erogata dal GSE di cui al d.m. 19 febbraio 2007 (cd. II Conto Energia).
Successivamente, chiaritosi il quadro normativo e interpretativo in punto alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, la società usufruì anche dei benefici fiscali accordati dalla l. n. 388/2000 (cd. ‘ RAGIONE_SOCIALE Ambiente ‘ ), riliquidando, sulla base di un’ apposita perizia valutativa della componente ambientale dell’investimento ammesso in deduzione, le proprie dichiarazioni dei redditi, ancorché fosse scaduto il termine di cui all’ art. 2, comma 8bis del d.P.R. n. 322/1998.
Ricevuto dall’amministrazione finanziaria un avviso bonario ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, e chiestane invano la revoca in autotutela, la società impugnò innanzi alla C.T.P. di Lodi la successiva cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato.
I giudici adìti respinsero il ricorso.
Il successivo appello della contribuente seguì identica sorte.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Toscana ritenne anzitutto corretto l’operato dell’Ufficio in punto alla scelta di iscrivere al ruolo la maggiore imposta, osservando che il diniego di agevolazione consente il ricorso alla procedura di controllo automatizzato.
Affermò, inoltre, che COGNOME RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto modificare la propria dichiarazione dei redditi, essendo tale potere emendativo circoscritto al caso di errore formale o materiale del contribuente.
Nel caso di specie, infatti, la società, seppur nel dubbio circa la cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, aveva consapevolmente scelto di non richiedere il beneficio di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE ambiente’ , avendo già usufruito della tariffa incentivante di cui al II Conto Energia.
Inoltre, e in ogni caso, era perento il termine di decadenza previsto per la dichiarazione integrativa dall’art. 2, commi 8 e 8 -bis , del d.P.R. n. 322/1998.
La società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 e 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000, la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’operato erariale in punto all’iscrizione a ruolo della maggiore imposta.
Sostiene, infatti, che sarebbe stata necessaria la preventiva notifica di un avviso di accertamento, poiché la verifica condotta dall’Ufficio aveva carattere sostanziale, incompatibile con la liquidazione della maggiore imposta a seguito di controllo automatizzato.
1.1. Il motivo è infondato, dovendosi tuttavia correggere la motivazione della sentenza impugnata.
Secondo i giudici d’appello , il ricorso alla procedura automatizzata, senza preventivo invio di avviso di accertamento, era legittimato dal fatto che, nella specie, l’Amministrazione si era «acriticamente limitata a correggere un dato contabile».
In realtà, si deve osservare che l ‘emissione della cartella di pagamento è consentita laddove, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, l’Amministrazione accerti che, a causa
di errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta.
Tale illegittimo utilizzo si traduce, infatti, in un debito del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria , che legittima la pretesa al recupero dell’importo mediante la notifica della cartella di pagamento, diversamente da quanto accade per il caso di mancato utilizzo, fattispecie nella quale l’amministrazione finanziaria può solo procedere alla rettifica dell ‘errore materiale o di calcolo.
L’elemento di discrimine fra le due fattispecie risiede nel fatto che, nella prima, l’utilizzo del credito d’imposta si è tradotto in un debito del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria che, come tale, legittima l’emissione della rich iesta di pagamento (in questo senso, Cass. n. 792/2024; Cass. n. 20554/2022; Cass. n. 20643/2021).
1.2. Nella specie, per sua stessa ammissione, la società contribuente ha utilizzato, in sede di riliquidazione dell’imposta successivamente dovuta, il credito ritenuto di sua spettanza; donde il rilievo della legittimità dell’operato erariale.
Questa Corte, in fattispecie analoghe alla presente (Cass. n. 16624/2025; Cass. n. 13408/2024; Cass. n. 3451/2024; Cass. n. 20643/2021), ha affermato che ove l’amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari, che il contribuente ha utilizzato indebitamente un credito d’imposta, così generando un debito nei confronti del fisco, la pretesa recuperatoria può essere esercitata mediante la notifica della cartella di pagamento.
1.3. In relazione alla tematica di contenzioso qui ricorrente, peraltro, la circolare 31/ E del 2013 dell’RAGIONE_SOCIALE ha previsto che, nel caso di errori contabili anche dovuti a dubbi o errate qualificazioni, il contribuente non perde la possibilità di beneficiare
degli effetti favorevoli della corretta rappresentazione del bilancio emendato.
Infatti, se pendono ancora i termini per la dichiarazione integrativa di cui all’ art. 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322/1998, il contribuente potrà procedere a presentarla, mentre -se detti termini sono scaduti ma sono ancora pendenti quelli propri dell’accertamento, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 -potrà procedere a una riliquidazione interna, i cui effetti possono confluire in una integrazione relativa al l’anno ancora utilmente emendabile .
Peraltro, la contribuente non può neppure dolersi di una possibile lesione del suo diritto al contraddittorio, quale conseguenza del ricorso alla procedura automatizzata da parte dell’Ufficio, essendo pacifico che la cartella fu preceduta dall’invio di un avviso b onario.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2, comma 8 -bis , del d.P.R. n. 322/1998, in combinato disposto con l’art. 1429 cod. civ.
La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non più emendabile, da parte sua, la dichiarazione dei redditi presentata, in difetto del requisito oggettivo di emendabilità ed essendo, inoltre, scaduto il termine di decadenza previsto.
Richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che da tempo consente al contribuente di opporsi alla maggior pretesa tributaria azionata dal fisco, in dipendenza di errori di fatto o di diritto commessi nella redazione dell’atto impositivo, anch e ove sia scaduto il termine di cui all’art. 2, comma 8 -bis richiamato.
2.1. La censura è fondata.
In ordine alla possibilità, per il contribuente, di emendare la propria dichiarazione dei redditi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno specificato, con la sentenza n. 13378/2016, che essa deriva da un principio generale, riferibile al fatto che, di regola, la denuncia dei redditi riveste il carattere di una mera dichiarazione di scienza; soltanto
ove la dichiarazione abbia carattere negoziale, pertanto, tale principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l ‘ essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell ‘ errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.
La regola depone, pertanto, nel senso della modificabilità ed emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
2.2. Sul punto, come sottolineato dalla difesa erariale, l ‘ art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1988 consente al contribuente di integrare la propria dichiarazione, onde correggere errori od omissioni, presentandone una successiva non oltre i termini di esercizio dell’attività accertatrice.
Il comma 8bis , nel testo vigente ratione temporis , consentiva inoltre l’integrazione del le dichiarazioni annuali per la correzione di errori od omissioni tali da determinare l ‘ indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, da presentare entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d ‘ imposta successivo.
2.4. Quanto, tuttavia, alla portata applicativa RAGIONE_SOCIALE disposizioni appena menzionate, la stessa pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha affermato che quando la dichiarazione affetta da errori di fatto determina l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge, in violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza dell ‘ azione amministrativa (art. 97 Cost.), essa è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, «dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8bis , del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 9 luglio 1997 n. 241, dell’eventuale credito risultante
dalla rettifica» (successive conformi, tra le altre, Cass. n. 27583/2018 e Cass. n. 11507/2018).
Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all ‘ art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, poiché in mancanza esso resterebbe assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli a suo carico per legge (in questo stesso senso, recentemente, Cass. n. 16624/2025).
2.5. Nel caso qui in esame, la ricorrente ha affermato di non aver fruito del beneficio fiscale di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE ambiente’ nell’anno di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non già per propria scelta discrezionale, bensì a causa dell ‘ incertezza interpretativa in ordine alla cumulabilità con le tariffe incentivanti previste dal cd. ‘RAGIONE_SOCIALE Conto energia’, di cui già usufruiva.
Tale incertezza è stata risolta solo a seguito dell’adozione del D.M. 5 luglio 2012, il cui art. 19 ha posto fine ad ogni dubbio circa la possibilità di cumulare più benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere all’agevolazione; del resto, anche la risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 58/E del 20 luglio 2016 n. 58/E si è espressa in senso favorevole alla possibilità di beneficiare ‘ora per allora’ dell’agevolazione, mediante dichiarazione dei redditi integrativa.
L’agevolazione in questione, peraltro, può essere fruita anche attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento e, come avvenuto nel caso di specie, anche con dichiarazione integrativa nella quale far
confluire i risultati della riliquidazione interna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di altri anni di imposta (cfr. Cass. n. 35919/2023).
Il rilievo di tali circostanze conduce a ritenere che sussistessero i presupposti per l’emendabilità della dichiarazione da parte della contribuente, contrariamente a quanto ritenuto da i giudici d’appello .
Il secondo motivo va dunque accolto; consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per un riesame della vicenda in conformità agli indicati principii.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME