Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30438 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
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Oggetto :
IRPEF, IVA ed IRAP
2005 –
Maggiori
ricavi
Metodo
di
accertamento
Sentenza
–
Motivazione
apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19623/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 3422/07/2017, depositata in data 15 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La ricorrente, esercente l’attività di vendita di articoli casalinghi, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria l’avviso n. 806010300004, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate aveva accertato maggiori ricavi (pari ad Euro 79.091,73) per l’anno 2005, deducendone la nullità per vizio di motivazione, per violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e per violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.
La contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, respingeva l’appello : dopo aver premesso che ‘la questione sottoposta al giudizio di questo Collegio verte principalmente sulla legittimità o meno del procedimento adottato, dai verificatori per l’individuazione della percentuale di ricarico’, evidenziava che correttamente det ta percentuale era stata decurtata del 10%, sulla base della dichiarazione (avente valore confessorio) della contribuente resa ai verbalizzanti il 10 settembre 2008: ‘rispetto all’anno in corso ritengo che il prezzo di vendita applicato nell’anno 2005 è oscillato tra il 5 e il 15% in meno’. La misura del 10% costituiva, quindi, la linea mediana delle percentuali dichiarate dalla contribuente. Riteneva, quindi, insussistente la violazione dell’art. 39 cit. e l’avviso congruamente motivato.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre 2025.
La ricorrente ha depositato, in data 22 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 132 n. 4 cpc e 111 Cost. » per avere la CTR fornito una motivazione meramente apparente sull’eccezione (riproposta come motivo di appello) di nullità dell’avviso impugnato per carenza di motivazione . Premette di aver ritualmente denunciato l’incongruenza dei dati acquisiti dai verificatori e la mancanza delle ragioni logico-giuridiche poste a sostegno dell’avviso di accertamento, con particolare riferimento all’individuazione della percentuale di ricalcolo (10%) sulla base di una dichiarazione avente ad oggetto il diverso dato del prezzo complessivo di vendita.
Con il secondo motivo deduce la «violazione dell’art. 360 com. 1 n° 4 cpc in relazione agli artt. 132 cpc ed art. 111 Cost.» per avere la CTR ritenuto legittimo il metodo di accertamento seguito dall’Ufficio sulla scorta del PVC, senza considerare le compiute critiche sollevate dalla ricorrente in iudicio .
I primi due motivi, da trattare congiuntamente, avendo ad oggetto la medesima censura (motivazione apparente), sono inammissibili in quanto meritali.
Invero, sotto l’apparente vizio di motivazione, a ben vedere la ricorrente contesta il merito dell’accertamento, censurando l’adesione della CTR all’avviso emesso dall’Ufficio.
Ora, è noto che secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte ( ex multis Cass. 28/11/2024, n. 30670) ‘ deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme’; è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476).
Nella specie con i motivi in scrutinio la parte privata mira ad ottenere un nuovo (e diverso) accertamento dei suoi ricavi, previa rideterminazione degli stessi al lume di alcune circostanze (tra le quali le stesse dichiarazioni rese ai verificatori, su cui v. infra ) e delle critiche svolte nei gradi di merito.
Per quanto esposto, i motivi devono essere dichiarati inammissibili.
Con il terzo motivo la contribuente deduce la «violazione dell’art. 360 com. 1 n° 3 cpc in relazione agli artt. 1362 e ss. – 2730 e 2735 c.c., nonché agli artt. 115 e 116 cpc, 2727 , 2729 e 2697 c.c.» per avere la CTR erroneamente utilizzato la dichiarazione (ritenuta confessoria) della ricorrente, relativa alla riduzione del prezzo di vendita dei beni nel 2005 (nella misura tra il 5% ed il 15% rispetto al prezzo praticato nel 2008), al diverso fine di calcolare la percentuale di ricarico.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Dalla lettura della sentenza gravata emerge, invero, che la dichiarazione resa dalla contribuente ai verificatori aveva ad oggetto il prezzo di vendita delle merci, non già la percentuale di ricarico del prezzo, come inferito dall’Ufficio. In altri termini, il fatto dichiarato dalla ricorrente, ovvero il prezzo di vendita dei beni, è diverso dal fatto preso in considerazione dall’ADE, ovvero il ricarico del costo delle merci poste in vendita.
Ciò mina non solo l’asserita natura confessoria della detta dichiarazione ma, ciò che più conta, il percorso di individuazione della percentuale di ricarico seguito dai verificatori, prima, e dall’Ufficio, poi.
In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, accolto il terzo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili i primi due, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME