Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
SCARONI FAUSTO,
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 4544/2018, depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
CARTELLA DI PAGAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 32509/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente –
Contro
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brescia che aveva rigettato il ricorso con il quale quest’ultimo aveva contestato l’illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza del debito tributario.
L’Ufficio, a seguito di controllo formale, della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2010, rilevava che la documentazione prodotta a sostegno RAGIONE_SOCIALE detrazioni del 36 per cento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio era inidonea in quanto recava sottoscrizione di soggetto diverso dal contribuente e si riferiva ad immobile non di sua proprietà.
La CRAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE rilevava che l’immobile, di proprietà di NOME COGNOME, padre del contribuente, era stato ceduto a quest’ultimo con atto pubblico del 21 maggio 2007; che gli interventi edilizi, di cui alla comunicazione di inizio lavori inoltrata dal padre il 23 febbraio 2007, riguardavano l’immobile ceduto al figlio NOME ed erano provati da fatture emesse a suo nome e da lui pagate; che, il padre, invece, non aveva usufruito di alcuna detrazione di imposta.
Considerato che:
Con il primo ed unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa dell’Ufficio relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. detrazione del 36%). Osserva in fatto che NOME COGNOME aveva inoltrato la comunicazione di inizio attività in data 23 febbraio 2007 e che, sino alla data della cessione dell’immobile al figlio, non aveva eseguito alcun lavoro di ristrutturazione. documentazione.
Deduce che, affinché il diritto alla detrazione posa essere ceduto è necessario che il cedente fosse ne sia divenuto titolare; che, invece, il padre, non avendo sostenuto alcuna spesa, non aveva acquistato alcun diritto avendo già eseguito l’intervento di recupero edilizio e non avendo ancora goduto della decennale detrazione. Aggiunge che NOME COGNOME avrebbe dovuto inoltrare una nuova comunicazione a non proprio.
La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.