Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30589 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Irpef-detrazioneRecupero patrimonio edilizio
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32509/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– ricorrente –
Contro
SCARONI FAUSTO,
– intimato –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 4544/2018, depositata il 23/10/2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
sentito per l’RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. di Brescia che aveva rigettato il ricorso con il quale quest’ultimo aveva contestato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2010 .
L’Ufficio rilevava che la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno RAGIONE_SOCIALE detrazioni del 36 per cento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, di cui il contribuente si era avvalso ex legge n. 244 del 1997, era inidonea in quanto recante sottoscrizione di soggetto diverso dal contribuente e riferita ad immobile non di sua proprietà.
La C.t.r., in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, riteneva sussistente il diritto alla detrazione in quanto l’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa ristrutturazione, originariamente di proprietà di NOME COGNOME, padre del contribuente, dopo il frazionamento, era stato ceduto a quest’ultimo con atto pubblico del 21 maggio 2007; che gli interventi edilizi, di cui alla comunicazione di inizio lavori inoltrata dal padre il 23 febbraio 2007, riguardavano proprio l’immobile ceduto ed erano provati da fatture emesse a nome di NOME COGNOME e da lui pagate; che, il padre, invece, non aveva usufruito di alcuna detrazione di imposta.
Con ordinanza interlocutoria n. 3079 del 2024 questa Corte disponeva la trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la ripresa RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (c.d. detrazione del 36 per cento).
Rileva che, in primo luogo, fino all’anno di imposta 2010, per poter fruire RAGIONE_SOCIALEa detrazione, era necessario trasmettere al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Pescara la comunicazione preventiva, redatta su apposito modulo, contenente la data di inizio lavori e in allegato la prescritta documentazione. Aggiunge che il contribuente, NOME COGNOME, non aveva inoltrato quanto prescritto; che la predetta comunicazione era stata inoltrata, invece, in data 23 febbraio 2007 dal padre, senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALEa data di inizio lavori e con riferimento ad un immobile di cui parte, a seguito di frazionamento, era stato ceduto al figlio. Deduce, per l’effetto, che la detrazione richiesta da NOME COGNOME non poteva essere concessa in quanto: 1) questi non aveva comunicato alcunché al centro operativo; 2) non poteva tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa comunicazione effettuata da suo padre in quanto quest’ultimo non aveva effettuato alcun lavoro di ristrutturazione edilizia; 3) detta comunicazione era pure irregolare. Deduce, ancora, che, in ragione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, legge n. 449 del 1997, affinché il diritto alla detrazione posa essere ceduto è necessario che il cedente sia legittimato alla detrazione stessa avendo già eseguito l’intervento e che non ne abbia ancora beneficiato; che, invece, il padre, non avendo sostenuto alcuna spesa, non aveva
acquistato alcun diritto Aggiunge che il figlio avrebbe dovuto inoltrare una nuova comunicazione a non proprio.
Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 1 legge n. 44 9 del 1997 detta la disciplina RAGIONE_SOCIALEa detrazione per spese riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dette disposizioni, dopo numerose proroghe, sono state inserite nell’art. 16 -bis t.u.i.r. introdotto dall’ art. 4, comma 1, lett. c) d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’art. 1, comma 1, legge n. 449 del 1997, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede, per il possessore o il detentore di unità immobiliari residenziali la possibilità, di detrarre dall’Irpef una quota RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuate sul unità immobiliari; l comma 2 fissa la regola RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALEa detrazione in quote annali costanti; il comma 3 demanda ad un successivo decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Finanze, di concerto con il AVV_NOTAIO, le modalità di attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le procedure di controllo, la previsione di specifiche cause de decadenza.
2.2. La disciplina di attuazione alla quale rimanda il comma 1 è contenuta del decreto interministeriale 1° febbraio 1998, n. 41, poi modificato dal decreto 9 maggio 2002 n. 53 ed ancora dal d.l. n. 70 del 2011 cit.
Nella versione applicabile alla fattispecie in esame, ovvero prima di detta ultima modifica, l’art. 1, lett. a) d.m. n. 41 del 1998 prevede che i soggetti che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione d’imposta devono trasmettere all’Ufficio – da individuarsi con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori una comunicazione redatta su
apposito moAVV_NOTAIO contenente comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data di inizio dei lavori e copia RAGIONE_SOCIALEa concessione, autorizzazione ovvero RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia. Il successivo art. 4 precisa che la detrazione non è riconosciuta in caso di vio lazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2.
2.3 . In fatto non è controverso che l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, originariamente di proprietà di NOME COGNOME, è stato ceduto, dopo il frazionamento, al figlio NOME, in data 21 maggio 2007; che la comunicazione di inizio attività è stata inoltrata in data 21 febbraio 2007 da NOME COGNOME il quale , all’epoca , ne era ancora il proprietario; che, invece, le fatture comprovanti i lavori eseguiti, sono a nome di NOME COGNOME, che nel frattempo ne era divenuto proprietario; che anche i pagamenti sono stati eseguiti da quest’ultimo .
2.4. Ciò posto, in primo luogo il motivo, nella parte in cui l’Ufficio sostiene che la comunicazione di inizio lavori inoltrata da NOME COGNOME, padre del contribuente fosse, in sé, inidonea a sorreggere la domanda di rimborso per i lavori di ristrutturazione, in quanto irregolare, è inammissibile.
2.4.1. Il giudizio d’appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta in parte qua con il motivo, ovvero l’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa denuncia.
E’ noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste RAGIONE_SOCIALE parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che
implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di
2.5. La questione controversa è, pertanto, esclusivamente se il contribuente, NOME COGNOME, che pacificamente ha sopportato le spese di ristrutturazione con fatture e pagamenti a suo nome, possa beneficiare RAGIONE_SOCIALEa detrazione, sebbene la domanda sia stata avanzata dal proprio dante causa.
2.8. Non rileva l’art. 1, comma 7, legge 449 del 1997 che detta, in caso di vendita RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare «sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1», i criteri di ripartizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ripartizione RAGIONE_SOCIALEa detrazione in quote annuali costanti, è volta esclusivamente a regolare il rapporto tra venditore e acquirente. In pratica, con il comma 7, nella versione all’epoca vigente, il legislatore ha solo stabilito che in caso di vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune RAGIONE_SOCIALE quote di detrazione spettanti la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, si trasferisce all’acquirente; ciò in quanto la realizzazione degli interventi, aumentando il valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile influenza il prezzo di acquisto e comporta una traslazione RAGIONE_SOCIALE‘onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte conseguenti al passaggio di proprietà.
tra colui che, in quanto possessore o detentore del bene e, deve ritenersi, titolare del titolo edilizio, ha avviato la pratica per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa detrazione di imposta (ma non ha eseguito alcun intervento) e colui che pretende di usufruire RAGIONE_SOCIALEa detrazione (pur non avendo effettuato alcuna comunicazione) e per altro in relazione a
lavori relativi ad immobile risultante dal frazionamento di quello originario.
la stessa ha sostituito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo è il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2 novembre 2011 che contempla tra i documenti da mantenere a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio quelli previsti nella precedente formulazione.
La RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere irrilevante l’adempimento RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla normativa sopra esaminata, nella versione applicabile ratione temporis, per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale, non si è attenuta a questi principi.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata; inoltre, tenuto conto che non vi sono ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ex art. 384 cpd. proc. civ., con il rigetto del l’originario ricorso del contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna RAGIONE_SOCIALE‘intimato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa particolarità RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALEa mancanza di precedenti specifici, vi sono, invece, giusti motivi per compensare le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso di NOME COGNOME; compensa interamente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito; condanna l’intimato al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.