Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Detrazione spese per interventi risparmio energetico- RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7993/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata alla comparsa di intervento volontario (p.e.c. EMAIL);
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna n. 3698/2016, depositata in data 19/12/2016 e notificata in data 25/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, per il periodo d’imposta 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava in dichiarazione, in proporzione alla quota di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti su un immobile di proprietà della società.
L ‘Ufficio, con cartella ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che l’immobile, oggetto dell’attività di impresa, era stato locato alla RAGIONE_SOCIALE; l’Ufficio in particolare riteneva insussistenti la necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce (la società svolgeva attività di locazione di immobili), nonché il possesso o detenzione dell’immobile, in quanto concesso in locazione a terzi.
La contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, la quale accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio , avanti la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, che lo rigettava.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE, in base a un motivo.
NOME COGNOME ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.
In corso di giudizio si sono costituiti gli eredi della contribuente.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 23/05/2024, per la quale i controricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo del ricorso erariale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2 d.m. 19/02/2007 nonché dell’art. 43 d.P.R. n. 917 de 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; si deduce infatti che la CTR abbia errato nel ritenere applicabile il beneficio in capo alla società esercente l’attività di locazione di immobili, qualificando il bene quale strumentale anziché merce, e mancando il requisito del possesso, elemento costitutivo del diritto al beneficio.
1.1. Con il ricorso incidentale condizionato la parte contribuente deduce nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità de motivi.
2. Il ricorso erariale è infondato.
Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di
carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta (Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass. 17/05/2022, n. 15672).
In tal senso questa Corte si è pronunciata, ai soli fini della soccombenza virtuale, negli analoghi contenziosi intrapresi per gli altri soci della RAGIONE_SOCIALE (Cass. 19/07/2022, nn. 22619, 22632, 22643; Cass. 9/09/2022, nn. 26675, 26676, 26678).
A tale principio, cui occorre dare continuità, si è attenuta la CTR e pertanto il ricorso principale va rigettato.
Il ricorso incidentale è stato espressamente proposto come condizionato all’accoglimento del ricorso principale e non va quindi esaminato, dovendo dichiararsi assorbito.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato ; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento e accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.