Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16259 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Detrazione spese interventi risparmio energetico-RAGIONE_SOCIALE immobiliarespettanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29289/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
–
resistente
–
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, n. 56/2017 depositata in data 3/01/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, per il periodo d’imposta 2008, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava in dichiarazione le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE che gli aveva ceduto l’immobile.
L ‘Ufficio, con cartella ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che non sussistesse la necessaria , ai fini dell’agevolazione, natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce.
Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, la quale accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione l’ufficio proponeva appello, avanti la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, che lo accoglieva.
In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che una interpretazione sistematica della norma agevolatrice induceva a ritenere che essa non fosse applicabile agli immobili oggetto dell’attività esercitata e quindi alle RAGIONE_SOCIALE immobiliari che avevano realizzato interventi sugli immobili merce.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 23/05/2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2 d.m. 19/02/2007 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; il ricorrente deduce infatti che la CTR abbia errato nel ritenere non applicabile il beneficio in capo alla RAGIONE_SOCIALE immobiliare, escludendolo per i cd. beni merce.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
1.1. Il ricorso, notificato in data 3/01/2017, è tempestivo, alla luce della sospensione dei termini per le impugnazioni di cui al d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, che, all’ art. 11, comma 9, prevede la sospensione di sei mesi dei termini per le impugnazioni ove in scadenza nel periodo tra 24/04/2017 e 30/09/2017, in relazione alle liti definibili (e tali sono, data l’ampiezza della disposizione, anche quelle aventi ad oggetto cartelle per ruoli emessi a seguito RAGIONE_SOCIALE attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36bis e 36ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come evidenziato nel par. 1.2 della circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 28/07/2017, n. 22/E).
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le RAGIONE_SOCIALE anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli
interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta (Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass. 17/05/2022, n. 15672).
Ha errato quindi nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE nell’escludere l’agevolazione in capo al ricorrente che aveva acquistato l’immobile oggetto degli interventi dalla RAGIONE_SOCIALE immobiliare, affermando che l’agevolazione non competesse a quest’ultima.
Il ricorso va quindi accolto, nel suo primo motivo con assorbimento del secondo, e la sentenza va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mediante l’accoglimento del ricorso del contribuente.
Le spese del giudizio di merito sono compensate in ragione dell’intervento nomofilattico successivo all’emissione RAGIONE_SOCIALE sentenze impugnate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 2.300,00
per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.