Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3221 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3221 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Oggetto: cartella di pagamento controllo formale
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 2708/2015 proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Tirano (SO), al INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2958/2014, depositata il 6 giugno 2014, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2024
dal Consigliere dott. NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato l’avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito la società o contribuente), in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Sondrio cartella di pagamento n. 10520120005131143 relativa all’iscrizione a ruolo di somma conseguente al disconoscimento della detrazione d’imposta operata in dichiarazione IRES per l’anno 2008 dalla società con riferimento a spese per riqualificazione energetica, sul presupposto che l’intervento, eseguito su fabbricato della società esercente attività di locazione immobiliare, in quanto concesso in locazione a terzi, esulava dall’agevolazione come disciplinata dall’art. 1, commi da 344 a 349 della l. n. 296/2006.
La CTP adita accolse il ricorso.
Avverso la sentenza ad essa sfavorevole l’Agenzia delle entrate propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, che, con la sentenza di cui in epigrafe, respinse il gravame, osservando che l’interpretazione restrittiva dell’Ufficio,
basata su documenti di prassi, per cui la detrazione doveva ritenersi spettante con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, non poteva ritenersi coerente con il dato normativo, dovendo ritenersi che «na corretta interpretazione sistematica del dato normativo conduce ad identificare lo scopo della norma agevolativa nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l’utilizzatore, tanto è vero che la condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l’agevolazione spetti a chi sostiene la spesa».
Avverso detta sentenza, non notificata, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di un solo motivo.
La società, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasta intimata.
Avviata la causa alla trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe, riportandosi alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata in prossimità dell’udienza, con la quale aveva chiesto rigettarsi il ricorso erariale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 345 della l. n. 296/2006 e del relativo decreto attuativo 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, di cui sopra si è trascritto il passaggio motivazionale essenziale, ha ritenuto spettante l’agevolazione alla società, sebbene nella fattispecie difettasse circostanza pacifica in fatto -il presupposto ritenuto dall’Ufficio imprescindibile per la fruizione del beneficio, cioè dovendo riguardare gli interventi, ai quali consegua l’effettiva riduzione dei consumi nell’esercizio dell’attività imprenditoriali, beni strumentali all’esercizio dell’impresa, atteso che era incontroverso che l’immobile oggetto della controversia, sito in Tirano alla INDIRIZZO (fg. 34, n. 93, sub. 13)
era locato, al momento della riqualificazione energetica, alla Tenenza della locale Guardia di Finanza, con contratto registrato il 6.10.1998.
1.1. La tesi addotta dall’Amministrazione finanziaria a sostegno del ricorso non ha trovato consenso, nell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui «l beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d’imposta» (cfr., ex multis , Cass. sez. 5, 23 luglio 2019, n. 19815; Cass. sez. 5, 12 novembre 2019, n. 29163; Cass. sez. 5, ord. 19 novembre 2021, n. 35454; Cass. sez. 5, 17 maggio 2022, n. 15672).
La sentenza impugnata è in linea con l’anzidetto principio di diritto, né l’Amministrazione ricorrente ha addotto argomenti che inducano a rimeditare il suddetto indirizzo interpretativo.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. SU, 7 marzo 2017, n. 7155; Cass. sez. 2, ord. 28 dicembre 2020, n, 29629).
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2024