Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Novara, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 72, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 27.6.2019, e pubblicata il 17.1.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Ires 2013 – Riqualificazione energetica – Detrazione – Comunicazione Enea – Prova di aver eseguito i lavori – Conseguenze.
la Corte osserva:
Fatti di causa
All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di commercializzazione di macchine industriali, l’avviso di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto, ai fini Ires, il disconoscimento delle invocate detrazioni relative ad oneri sostenuti per il risparmio energetico nell’edilizia, con riferimento all’anno 2013.
La contribuente impugnava la comunicazione d’irregolarità innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, introducendo plurime censure, procedurali e di merito. La CTP reputava adeguata la documentazione probatoria prodotta e fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed annullava l’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte contestando, per quanto ancora d’interesse, sia la mancata prova della spettanza delle agevolazioni, sia che la detrazione non poteva comunque essere riconosciuta, non avendo la società provveduto a comunicare all’Enea la conclusione dei lavori di efficientamento energetico entro il termine di decadenza di novanta giorni. La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Ente impositore, riformava la decisione impugnata e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di irregolarità.
La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, ed ha pure depositato memoria, ribadendo i propri argomenti ed invocando il giudicato esterno formatosi tra le
stesse parti in relazione a diverso anno d’imposta. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 ss. cod. civ., in relazione all’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge n. 296 del 2006, ed alla Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18.4.2019, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica costituisca un adempimento necessario per poter usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici, ed avere in conseguenza posto a carico della società un onere probatorio indebito.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 ss. cod. civ., in relazione all’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge n. 296 del 2006, anche in relazione all’art. 117 Cost., alla Direttiva 2002/91/CE ed dell’art. 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, nonché all’art. 2, comma 1, lett. b, del Dm 19.2.2007, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che la detrazione per l’efficientamento energetico dovesse essere negata alla istante per essere stati locati alcuni degli immobili.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente critica il vizio di motivazione, in relazione all’art. 2697 cod. civ., agli artt. 116 e 132, secondo comma, cod. civ., ed all’art. 111, comma sesto, Cost., per avere il giudice di secondo grado erroneamente affermato che manca in atti la prova di quando i lavori sono stati terminati, senza esaminare gli elementi probatori da lei offerti.
Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società denuncia la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 132, secondo comma, cod. civ., e dell’art. 111, comma sesto, Cost., a causa della contraddittorietà della motivazione proposta dal giudice dell’appello, liddove afferma che la carenza di comunicazioni all’Enea non comporta la decadenza dall’agevolazione, e poi afferma che la contribuente non avrebbe offerto la prova della conclusione dei lavori, da cui dipende la decorrenza del termine per effettuare la comunicazione.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato specifici motivi di contestazione, ribaditi in appello, con particolare riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di rettifica impugnato, anche in relazione all’irrogazione delle sanzioni.
I primi quattro motivi di impugnazione attengono tutti, in relazione a profili di contestazione diversi: nullità della pronuncia, violazione di legge, vizio di motivazione, alla censura della decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto indimostrata la data in cui i lavori erano terminati, e pertanto da quando iniziasse a decorrere il termine di novanta giorni per effettuare la prevista comunicazione all’Enea. In particolare, con il secondo mezzo d’impugnazione, la società critica la valutazione della CTR secondo cui la detrazione per l’efficientamento energetico dovesse essere negata alla istante per essere stati locati alcuni degli immobili ed in conseguenza, a quanto è dato comprendere, gli appartamenti erano stati completati, ed il termine per la comunicazione aveva iniziato a decorrere. I mezzi di impugnazione presentano profili di
connessione e possono pertanto essere esaminati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
6.1. La ricorrente ha invocato con la sua memoria il giudicato formatosi tra le stesse parti con sentenza CTR Piemonte n. 194 del 19.4.2024, avente ad oggetto le medesime questioni tra le stesse parti in relazione a diverso anno d’imposta, la quale avrebbe accertato che i lavori sono stati terminati, con il complemento delle parti comuni, il 27.9.2018, con la conseguenza che la denuncia di termine dei lavori trasmessa all’Enea sarebbe risultata comunque tempestiva, pur non richiedendosi tanto per poter fruire del beneficio fiscale richiesto.
6.2. Occorre allora ricordare che la CTR ha centrato la motivazione della propria pronuncia sulla valutazione relativa alla ‘carenza di certezza sugli interventi di ristrutturazione e qualificazione energetica tra spese afferenti alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE e sulle concessioni edilizie rilasciate’, non mancando di chiarire che ‘eventuali carenze informative all’ENEA non comportano la perdita del diritto alla detrazione delle spese di riqualificazione energetica degli edifici’, rilevando pure che ‘non risultano chiari tempistiche di termine lavori’, anche a causa della ‘commistione tra opere effettuate dalla Società contribuente e quelle dell’altra Società comproprietaria di Palazzo Orelli’ (sent. CTR, p. V).
La valutazione della CTR non è pertanto affatto fondata sulla tardività dell’invio della predetta comunicazione all’Enea, affermando anzi la Commissione regionale piemontese, condivisibilmente, che la stessa omissione della comunicazione non avrebbe comportato la perdita del diritto alla detrazione delle spese di riqualificazione energetica degli edifici (cfr. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
La decisione, sfavorevole alla contribuente, assunta dal giudice dell’appello in questo giudizio è fondata solo sulla carenza di
certezza su chi abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione e qualificazione energetica tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, e quindi su chi abbia titolo per domandare il riconoscimento della invocata agevolazione e, ancor prima, sulla carenza di certezza in ordine alle concessioni edilizie rilasciate per la ristrutturazione dell’edificio. Questa chiara ragione fondante della decisione, però, non è stata contestata dalla ricorrente mediante critiche specifiche e dettagliate. La contribuente insiste piuttosto nel censurare le valutazioni espresse della CTR in materia di tempestività della comunicazione all’Enea, che non costituiscono una ragione della decisione e, peraltro, si risolvono in senso favorevole alla società.
I primi quattro motivi di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Mediante il quinto strumento d’impugnazione la ricorrente critica la CTR per non avere esaminato specifici motivi di contestazione, ribaditi in appello, con particolare riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di irregolarità impugnato, anche in relazione all’irrogazione delle sanzioni.
Invero la CTR mostra di avere ben presente la censura relativa al difetto di motivazione dell’avviso proposta dalla ricorrente, che specificamente riporta nella sua premessa (sent. CTR p. 2), ma non ritiene di dover fornire una motivazione espressa in proposito. Ricorre pertanto un’ipotesi di pronuncia implicita, invero fondata, perché la contribuente ha mostrato di avere ben compreso i rilievi contenuti nella comunicazione di irregolarità, ed ha proposto complete difese, risultando indimostrata qualsiasi violazione del suo diritto di difesa.
7.1. Con riferimento alla contestazione relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla irrogazione delle sanzioni, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, proponendo un principio condivisibile ed estensibile, che ‘in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’obbligo di motivazione dell’atto di
contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest’ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali’, Cass. sez. V, 4.5.2021, n. 11610 (cfr. anche Cass. sez. V, 6.6.2028, n. 14603).
Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
In definitiva il ricorso proposto dalla società deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025.