Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
Oggetto: Tributi – IVA – Acquisto di tartufi da rivenditori occasionali – Reverse charge Applicabilità – Questione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29713/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 231/03/21, depositata il 15 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 231/03/21 del 15/04/2021 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza
221/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un diniego tacito di rimborso dell’IVA relativa agli anni d’imposta 2015 e 2016 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il chiesto rimborso conseguiva all’acquisto, con assoluzione dell’ imposta a mezzo autofattura, di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali, con conseguente inapplicabilità del regime cd. del reverse charge , trattandosi di acquisti fuori campo IVA.
1.1. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AE evidenziando che: a) la disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 non viola apertamente la disciplina comunitaria e non può essere disapplicata; b) la deroga alla disciplina è legittima e risponde ad una scelta del legislatore che trova fondamento nella disciplina comunitaria; c) la modifica della disciplina opera a far data dal 2017 e non ha effetto retroattivo; d) non v’è prova che il costo sostenut o con riferimento all’indetraibilità dell’IVA non sia stato dedotto ovvero recuperato in seguito alla successiva rivendita.
Avverso la sentenza della CTR COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, § 1, lett. a), 9 ss. e 168, § 1, lett. a) della direttiva n. 2006/112/CE, che regolano il requisito soggettivo dell’IVA, il diritto di detrazione dell’imposta e il principio di neutralità, rispetto ai quali l’art. 1, comma 109, l. n. 311 del 2004 si pone in contrasto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione della direttiva n. 2006/112/CE e della direttiva n.
77/388/CEE, nonché dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la modifica intervenuta nell’anno 2017 non abbia effetto retroattivo.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono complessivamente fondati per le ragioni che seguono.
2.1. L’ art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004 stabiliva che: «I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere auto-fattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 19 72, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l’indicazione nell’auto -fattura RAGIONE_SOCIALE generalità del cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’Iva relativi alle auto fatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita Iva ad alcun obbligo contabile».
2.1.1. Tale disposizione è stata abrogata, a decorrere dal 01/01/2017 , per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 29 della l. 7 luglio 2016, n. 122, che ha eliminato sia l’obbligo di autofatturazione che quello di liquidazione e versamento dell’IVA da parte del cessionario.
2.1.2. La modifica legislativa si è resa necessaria a seguito dell’apertura della procedura di infrazione denominata EU -Pilot 8123/15/TAXU, avviata dalla Commissione UE (come emerge dalla circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE), che ha evidenziato profili di incompatibilità fra il regime dell’autofatturazione e le disposizioni della direttiva n. 112/2006/CE per le seguenti ragioni: i) la cessione dei tartufi effettuata dai raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA non può rientrare nel
campo di applicazione dell’imposta, in quanto il cedente non è un soggetto passivo ai fini IVA; ii) non appare coerente con le disposizioni dettate dalla Direttiva IVA un regime di fatturazione che non riconosca, in capo all’operatore economico (nella specie, l’acquirente che emette autofattura), il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acqu isti di beni e servizi.
2.2. Il regime ratione temporis applicabile all’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali, che non sono soggetti passivi IVA, è stato mutuato dal sistema di reverse charge, ma in realtà non prevede il meccanismo contabile di doppia registrazione della fattura nel registro RAGIONE_SOCIALE vendite e in quello degli acquisiti, non riconoscendo il diritto di detrazione per un pari importo.
2.2.1. Il soggetto passivo IVA è il cessionario che, a seguito dell’emissione dell’autofattura, diventa debitore dell’imposta in luogo del cedente, senza avere, tuttavia, la possibilità di portare in detrazione l’ imposta a credito. Non essendo il cedente, peraltro, un soggetto passivo IVA, il meccanismo del reverse charge determina, in sostanza, solo una apparente traslazione del debito IVA in capo al cessionario.
2.3. Il regime illustrato contrasta, in realtà, con i principi unionali in materia di IVA e, in particolare, con il principio di neutralità dell’imposta, il cui carattere tendenzialmente assoluto viene costantemente affermato dalla Corte di giustizia della UE (Corte giust. 28 febbraio 2018, in causa C-672/16; Corte giust. 14 settembre 2017, in causa C-132/16; Corte giust. 18 luglio 2013, in causa C-124/12; Corte giust. 29 ottobre 2009, in causa C-29/08).
2.4. Con la sua abrogazione, ad opera della l. n. 122 del 2016, imposta anche dalla pendenza di una procedura d’infrazione attivata dalla Commissione della UE nei confronti dell’Italia, il legislatore ha voluto così eliminare un divieto che, derogando al fondamentale principio di neutralità dell’IVA, minava il fisiologico funzionamento
dell’imposta che, per sua natura, deve colpire i consumi e non può gravare sui soggetti passivi.
2.4.1. Secondo la giurisprudenza unionale, infatti, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA, previsto dagli artt. 167 e seguenti della direttiva n. 2006/112/CE, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione (in particolare, Corte giust. 25 ottobre 2001, in causa C-78/00, Commissione c/o Italia , punto 28; Corte giust. 21 giugno 2012, in cause C-80/11 e C-142/11, COGNOME e COGNOME , punto 37), sicché detto diritto non può, in linea di principio, subire limitazioni, se non nei casi previsti dal diritto unionale.
2.4.2. Le disposizioni che prevedono deroghe al principio del diritto alla detrazione, infatti, ove non preesistenti all’entrata in vigore della sesta direttiva (avvenuta in Italia il 01/01/1979), devono essere interpretate restrittivamente, limitate nel tempo, destinate ad ovviare alle conseguenze di una situazione congiunturale e, per definizione, non possono essere di natura strutturale (Corte giust. 8 gennaio 2002, in causa C-409/99, RAGIONE_SOCIALE e Stadler , punti 59 e 67).
2.4.3. In ogni caso, l’adozione di siffatto limite deve rispettare un preciso obbligo procedurale che prevede la consultazione del comitato IVA, già previsto dall’art. 17, n. 7, della sesta Direttiva e ora dall’art. 177 della direttiva n. 2006/112/CE (Corte giust. 14 settembre 2006, in causa C-228/05, Stradasfalti , punto 29).
2.4.4. L’ulteriore possibilità di deroga, prevista dalla direttiva n. 2006/112/CE, riguarda la possibilità di introdurre limiti al diritto alla detrazione allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali, ma deve essere autorizzata dal Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione (art. 395 della direttiva n. 2006/112/CE).
2.5. La disposizione di cui all’art. 1, comma 109, della l. n. 311 del 2004 non rientra in alcuno dei casi sopra indicati e va, dunque,
disapplicata con riferimento al periodo in cui è ancora vigente, per l’evidente contrasto con le disposizioni della direttiva n. 2006/112/CE, che disciplinano il diritto alla detrazione, immediatamente applicabili nell’ordinamento interno, in quanto sufficientemente chiare, precise e incondizionate (Cass. n. 4419 del 26/03/2003; Corte giust., in causa C-10/92; COGNOME ; Corte giust. in causa C-62/93, BP Soupergaz ; Corte giust., in causa C-69/2009, Interedil , punto 38; Corte cost. n. 389 dell’11 /07/1989).
2.6 Deve evidenziarsi, infine, che, secondo la costante giurisprudenza unionale, lo RAGIONE_SOCIALE membro è tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto della UE (Corte giust. 14 gennaio 1997, in cause da C-192/95 a C-218/95, RAGIONE_SOCIALE , punto 20; Corte giust. 19 luglio 2012, in causa C591/10, RAGIONE_SOCIALE , punto 24), in quanto il diritto di ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte riscosse da uno RAGIONE_SOCIALE membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’inte rpretazione loro data dalla Corte di giustizia (Corte giust. 9 novembre 1983, in causa C-199/82, San Giorgio , punto 12; Corte giust. 8 marzo 2001, in cause C-397/98 e C-410/98, RAGIONE_SOCIALE , punto 84; Corte giust. 19 luglio 2012, in causa C-591/10, RAGIONE_SOCIALE, punto 24).
2.7. La domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata, poi, rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, il quale, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, l’ha effettivamente sopportato (Corte giust., 20 ottobre 2011, in causa C-94/10, COGNOME e NOMECOGNOME , punto 23).
2.8. La CTR, negando il diritto alla detrazione sul presupposto della compatibilità del diritto interno previgente alla modifica di cui all’art. 29 della l. n. 122 del 2016, non si è conformata ai superiori principi di diritto e va, dunque, cassata.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.
3.1. La controricorrente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
3.2. La relativa novità della questione giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla ricorrente; condanna la controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma l’ 11 maggio 2023.