Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19009 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19165/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-resistente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Toscana n. 187/2023, depositata il 3 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-In seguito a controllo automatizzato della dichiarazione effettuato dall’ Agenzia delle entrate -Ufficio locale di Aulla, ai sensi dell’art. 36 -bis del d.P.R. 600/1973, veniva notificata alla società RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA a mezzo della quale venivano riscontrati, per l’anno 2001, omessi versamenti in materia di IRPEG ed IRAP e disconosciuto il credito IVA portato in compensazione, con conseguente contestazione circa gli omessi versamenti per debiti IVA formatisi nel corso dello stesso periodo d’imposta.
Avverso detto atto la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Massa-Carrara.
L’Ufficio riconosceva le ragioni opposte dalla contribuente ai fini IRPEG ed IRAP poiché la contribuente, pur non avendo inserito in dichiarazione gli acconti relativi a dette imposte, risultava averne sostenuto comunque l’onere.
Con sentenza n. 312/2/2010, depositata in data 9 dicembre 2010, la Commissione tributaria provinciale, preso atto del riconoscimento da parte dell’Ufficio delle ragioni della contribuente ai fini IRPEG ed IRAP, respingeva il ricorso ai fini IVA.
-Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
Con sentenza n. 50/29/2012, depositata in data 13 novembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 1639/2022, pubblicata in data 19 gennaio 2022, la Corte di cassazione accoglieva parzialmente il ricorso della società e rinviava alla Corte territoriale.
La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, con la sentenza n. 187/2023, depositata in data 3 marzo 2023, ha accolto l’appello della società.
-L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente si è costituita allo scopo dell ‘ eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 , comma 1, c.p.c.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va respinta la richiesta di fissazione di pubblica udienza per la trattazione della controversia, non ricorrendone i presupposti, in difetto nel caso di specie della particolare rilevanza della questione di diritto, vertendosi su questioni già affrontate dalla giurisprudenza di questa Corte e sull’interpretazione di una pronuncia rescindente resa all’interno di questo giudizio.
In tema di giudizio di cassazione, l’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regolaeccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all’esito dell’adunanza camerale nelle forme previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest’ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente
nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2024, n. 4331).
L’udienza camerale è d’altronde idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all’udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni (Cass., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34409).
2. -Con l’ unico motivo si deduce la nullità della violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 30, 54bis e 55 d .P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto assolta la prova del credito IVA sulla base delle sole liquidazioni periodiche effettuate dalla contribuente nell’anno 2000. Parte ricorrente evidenzia che l’ente impositore ha disconosciuto la compensazione verticale IVA, effettuata dalla contribuente in sede di dichiarazione Modello Unico 2002, a valere dall’anno d’imposta 2001, risultando omessa la dichiarazione per l’anno 2000 e risultando formato il relativo credito d’im posta IVA in quello stesso periodo. Al riguardo l’Ufficio, nel proprio atto di controdeduzioni in appello, richiamava due pronunce della S.C. (nn. 11737 e 19326 del 2011) con cui veniva ribadito il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. 16477/2004, 17158/2005, 433/2008, 7172/2009) secondo cui il presupposto essenziale del sistema dell’IVA è rappresentato dall’assoluta centralità della dichiarazione annuale. Pertanto, in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente non può riportare l’eccedenza di IVA detraibile con consequenziale legittimità della procedura di cui all’art. 54-biis del d.P.R. 633/1972, volta a “correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa. Il
credito, quindi, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non sarebbe utilizzabile in detrazione, ma potrebbe essere solo chiesto a rimborso. Nel caso di specie si evidenzia che il credito vantato dalla società ricorrente non può dirsi non contestato nella sua natura e consistenza (se così fosse stato, peraltro, la Cassazione nel primo giudizio si sarebbe pronunciata nel merito, dando atto della spettanza nel caso concreto della detrazione); il rinvio sollecitato dal giudice di legittimità è stato quindi volto a verificare in concreto la spettanza di quel credito IVA; che il credito IVA sia oggetto di contestazione, emergerebbe anche nell’atto di controdeduzioni presso la Commissione tributaria provinciale depositato dall’Ufficio riprodotto nelle controdeduzioni in sede di rinvio (pag. 11 delle controdeduzioni in sede di rinvio); la società contribuente, né in sede procedimentale, né in sede processuale, ha mai reso la prova in ordine alla natura, consistenza e certezza del credito IVA orig inatosi nell’anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale (contrariamente a quanto accaduto invece in ambito IRPEG, ove il contraddittorio e le allegazioni della parte hanno portato ad una rideterminazione della originaria pretesa dell’Ufficio). Pertanto , l’operato dell’ente impositore sarebbe legittimo sia in ordine al mezzo usato ai fini della contestazione (controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54 bis , d.P.R. 633/1972) sia in ordine all’oggetto del recupero ( credito IVA indebitamente impiegato).
1.1. -Il motivo è fondato.
Vai in anzitutto rilevato che sul tema non si è formato alcun giudicato poiché nel precedente giudizio di legittimità, concluso con l’ordinanza n. 1639 del 2022 , si accertava, sulla base della giurisprudenza di legittimità, una violazione di legge nella parte in cui la pronuncia del gravame aveva negato il diritto alla detrazione IVA per il solo fatto che la contribuente non aveva provveduto a presentare la
dichiarazione annuale, lasciando impregiudicato l’accertamento dei presupposti per conseguire il diritto alla detrazione.
Al riguardo, la pronuncia evidenziava che « con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 28, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto che, in caso di omessa dichiarazione annuale, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva; con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.P.R. n. 100/1998, e dell’art. 6, commi 2 e 5, legge n. 212/2000, nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo. n. 5), c.p.c., per omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, per non avere considerato che parte ricorrente aveva provveduto alla tempestiva annotazione del credito Iva nelle dichiarazioni periodiche, sicchè non poteva essere disconosciuto il suddetto credito; inoltre, si ripropone la questione del vizio di composizione del collegio che ha deciso la controversia; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; va evidenziato, in primo luogo, che il profilo di censura concernente la questione relativa al vizio della sentenza di primo grado è stato già oggetto di valutazione in sede di esame del primo e terzo motivo di ricorso, alle cui conclusioni si fa rinvio;
con riferimento, quindi, agli altri profili di censura, dalla sentenza censurata si evince che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2000 ma aveva portato in compensazione il suddetto credito con l’iva dovuta a debito per l’anno 2001; la stessa parte ricorrente evidenzia, nel proprio ricorso, (v. pag. 35), che “pur avendo omesso la dichiarazione dei redditi del 2000, ha indicato ed utilizzato i crediti di imposta nella successiva dichiarazione relativa all’anno 2001”; questa Corte (Cass., Sez. U. 8
settembre 2016, n. 17758) ha precisato, con riferimento specifico al credito Iva, che il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dall’amministrazione finanziaria a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; la sentenza del giudice del gravame non è conforme ai suddetti principi, avendo negato il diritto alla detrazione Iva per il solo fatto che la contribuente non aveva provveduto a presentare la dichiarazione annuale, sicchè la stessa è viziata da violazione di legge; ».
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta – che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2025, n. 5129; Cass., Sez. VI-5, 3 aprile 2018, n. 8131).
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si è attenuta ai principi richiamati, avendo riconosciuto il diritto alla detrazione per il sol fatto di aver presentato le dichiarazioni periodiche e utilizzato il credito nella successiva dichiarazione dell’anno 2001. In realtà, in virtù della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili, elementi che non emergono dalla motivazione impugnata a fronte delle deduzioni dell’Agenzia delle entrate, da cui emerge che il credito IVA era oggetto di contestazione, né che vi è stata prova, in sede procedimentale o processuale, della natura, consistenza e certezza del credito IVA originatosi nell’anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.