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Detrazione IVA senza dichiarazione: la prova spetta a te

Una società di costruzioni si è vista negare la detrazione IVA per un credito maturato in un anno in cui aveva omesso la dichiarazione annuale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19009/2025, ha stabilito che, in assenza della dichiarazione, non basta aver presentato le liquidazioni periodiche. Il contribuente ha l’onere di dimostrare in giudizio, con prove concrete, la natura, la consistenza e la certezza del credito IVA, ovvero che derivi da acquisti reali per operazioni imponibili.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Detrazione IVA Senza Dichiarazione Annuale: La Cassazione Chiarisce l’Onere della Prova

L’omissione della dichiarazione annuale IVA può compromettere il diritto alla detrazione IVA? Questa è una domanda cruciale per molte imprese. Con la recente ordinanza n. 19009/2025, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema spinoso, ribadendo un principio fondamentale: in assenza della dichiarazione, la palla passa al contribuente, che ha l’onere di dimostrare in modo inequivocabile l’esistenza del proprio credito.

I Fatti del Caso: Un Credito IVA Conteso

Una società di costruzioni, a seguito di un controllo automatizzato, riceveva una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione Finanziaria contestava l’utilizzo in compensazione di un credito IVA maturato nell’anno 2000, poiché la società non aveva presentato la relativa dichiarazione annuale. Il credito era stato poi riportato e utilizzato nella dichiarazione dell’anno successivo (2001). Mentre l’Agenzia riconosceva le ragioni del contribuente per altre imposte (IRPEG e IRAP), rimaneva ferma sul disconoscimento del credito IVA, sostenendo che l’omessa dichiarazione ne impedisse l’utilizzo.

L’Iter Giudiziario: Dalle Commissioni Tributarie alla Cassazione

Il percorso giudiziario è stato lungo e complesso:
1. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società per la parte relativa all’IVA.
2. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado.
3. La società ricorreva in Cassazione, che, con una prima ordinanza, accoglieva parzialmente il ricorso e rinviava la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
4. Nel giudizio di rinvio, i giudici davano ragione alla società, ritenendo sufficiente la presentazione delle liquidazioni periodiche e l’utilizzo del credito nell’anno successivo per riconoscere il diritto alla detrazione.

È contro quest’ultima decisione che l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente proposto ricorso in Cassazione, portando alla pronuncia in esame.

Il Principio di Diritto sulla Detrazione IVA

La Corte Suprema ha ribaltato la decisione del giudice di rinvio, affermando un principio consolidato e di fondamentale importanza. Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per la sola omissione della dichiarazione annuale. Tuttavia, questo non significa che il credito sia automaticamente riconosciuto. Se l’Amministrazione Finanziaria contesta l’esistenza del credito, spetta al contribuente, nel corso del giudizio di impugnazione della cartella, fornire la prova concreta della sua esistenza.

Cosa Significa ‘Prova Concreta’?

Provare l’esistenza del credito non significa semplicemente mostrare le liquidazioni periodiche. Il contribuente deve dimostrare i requisiti sostanziali che danno origine al diritto alla detrazione, ovvero:
– Che si tratti di acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta.
– Che tali acquisti siano stati assoggettati a IVA.
– Che siano stati finalizzati a compiere operazioni imponibili.

Nel caso specifico, la Corte di giustizia tributaria aveva erroneamente concesso la detrazione basandosi solo sul fatto che la società avesse presentato le dichiarazioni periodiche, senza verificare se fosse stata fornita la prova sostanziale del credito, che era stato espressamente contestato dall’Agenzia.

Le Motivazioni della Suprema Corte

I giudici della Cassazione hanno sottolineato che il sistema IVA si fonda sulla centralità della dichiarazione annuale. La sua omissione, pur non cancellando il diritto sostanziale alla detrazione, sposta l’onere della prova interamente sul contribuente. La giurisprudenza, in linea con i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, consente di recuperare il credito anche senza dichiarazione, ma solo a condizione che il contribuente dimostri, in modo inconfutabile, i requisiti sostanziali della detrazione. Il giudice di rinvio non si è attenuto a questo principio, concedendo il diritto alla detrazione in modo quasi automatico, senza valutare le prove fornite a fronte delle contestazioni del Fisco. Per questo motivo, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata nuovamente a un’altra sezione della Corte di giustizia tributaria per un nuovo esame che tenga conto di questi principi.

Conclusioni: Cosa Insegna Questa Sentenza?

Questa ordinanza è un monito importante per tutti i contribuenti. Sebbene un errore formale come l’omissione della dichiarazione annuale non sia di per sé fatale per la detrazione IVA, esso attiva un meccanismo processuale più oneroso. Non è sufficiente affermare di avere un credito; è indispensabile essere in grado di documentarlo e provarlo in ogni suo aspetto sostanziale qualora l’Amministrazione Finanziaria lo contesti. La corretta e puntuale tenuta della contabilità e la conservazione di tutta la documentazione a supporto diventano, quindi, non solo un obbligo, ma una vera e propria ancora di salvezza per far valere i propri diritti.

È possibile ottenere la detrazione IVA se si è omessa la dichiarazione annuale?
Sì, è possibile, ma il diritto non è automatico. La sola omissione della dichiarazione non estingue il diritto sostanziale alla detrazione, ma se l’Amministrazione Finanziaria contesta il credito, spetta al contribuente l’onere di provare in giudizio la sua esistenza.

Cosa deve dimostrare il contribuente per vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione IVA in assenza di dichiarazione?
Il contribuente deve dimostrare in concreto i requisiti sostanziali del credito, ovvero che esso deriva da acquisti di beni o servizi effettuati da un soggetto passivo d’imposta, che tali acquisti sono stati assoggettati ad IVA e che sono stati utilizzati per realizzare operazioni imponibili.

Le dichiarazioni periodiche IVA sono sufficienti a provare l’esistenza di un credito IVA?
No. Secondo la sentenza, le dichiarazioni periodiche da sole non sono sufficienti a provare la natura, la consistenza e la certezza del credito IVA se questo viene contestato. È necessaria una prova sostanziale basata sulla documentazione contabile e fiscale che attesti l’origine del credito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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