Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Oggetto: IVA -accertamento -controllo automatizzato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21271/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente – contro
NOMECOGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n.976/6/2021 depositata il 1° febbraio 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, è stato rigettato l’ appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 11430/9/2015 che ha accolto il ricorso introduttivo di NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dall’agente della riscossione per conto dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto IVA relativa al periodo di imposta 2010.
L’RAGIONE_SOCIALE ha emesso la cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo e controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72 in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO 2011 per l’anno di imposta 2010, cui è seguita comunicazione di irregolarità, in ragione del mancato riconoscimento del credito IVA derivante da dichiarazione omessa per l’anno di imposta 2009.
Il giudice di prime cure ha accertato l’esistenza del credito e l’ esercizio del diritto entro i due anni dal momento in cui il credito è sorto, ritenendo sulla base della giurisprudenza di legittimità che non fosse preclusiva la mancata presentazione della dichiarazione annuale. Per
l’effetto, ha disposto l’annullamento della cartella di pagamento. La decisione è stata confermata dal giudice d’ appello.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso. L’agente della riscossione non ha svolto difese.
Considerato che:
5. Con un unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 54 bis e 55 d.P.R. n.633/72, 13 del d.lgs. n.471/97, 1242 cod. civ. per aver il giudice d’appello ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto fare uso nella fattispecie dell’iscrizione a ruolo e controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72. Secondo la ricorrente, sarebbe stato improprio il richiamo alla compensazione di cui all’art.1242 comma 1 cod. civ. e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione operato dal giudice d’appello, perché l’esistenza del credito IVA del contribuente ‘ è stato appurata solo in sede di esame dell’istanza di reclamo presentata dal contribuente e, quindi, successivamente al controllo automatizzato della dichiarazione dell’anno di imposta 2010 e all’emissione della cartella di pagamento ‘ (cfr. p.6 ricorso).
6. Il motivo è inammissibile.
La questione centrale non è la legittimità della procedura ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72, che ben poteva essere adottata dall’RAGIONE_SOCIALE nella fattispecie. Il punto focale è che, per consolidata interpretazione di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01), una volta ricevuta la notifica della cartella, legittimamente adottata dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente ha piena facoltà di dimostrare in giudizio il legittimo esercizio del diritto di detrazione pur in assenza di dichiarazione annuale.
La Corte ribadisce il principio della neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto, il quale comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, dev ‘ essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. In tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili .
Nel caso di specie, la CTR ha accertato che, nonostante l’ omessa dichiarazione annuale, in concreto la contribuente ha dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è stata contestata dall’RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio della stessa è avvenuto entro i due anni da quando il diritto è sorto.
A fronte di ciò, la ricorrente per cassazione non ha fornito evidenza, riproducendo i pertinenti passaggi RAGIONE_SOCIALE proprie difese in primo e secondo grado, di aver tempestivamente contestato o l’esistenza del credito o il superamento della cornice temporale biennale, dando dimostrazione del superamento del periodo di due anni tra il momento in cui il credito è sorto e l’ esercizio del diritto.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità della censura.
Il ricorso è in conclusione rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore del controricorrente in Euro 2.400 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa.
Così deciso il 14.3.2024