Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
Oggetto: Tributi – IVA –
Detrazione – Requisiti
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15536/2024 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
COGNOME Paolo COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Sicilia n. 2670/05/2023 depositata il 23.03.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Catania rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento, per imposte diretta ed
IVA, in relazione all’anno d’imposta 2013, con il quale era stato ricostruito il suo reddito d’impresa e il volume d’affari con metodo induttivo;
con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente , rilevando che:
la ripresa era legittima con riferimento alle imposte dirette, in quanto l’omessa tenuta dei registri obbligatori e le carenze riscontrate giustificavano l’ accertamento induttivo cd. puro con il ricorso a presunzioni ‘supersemplici’;
sulla scorta della giurisprudenza unionale e di legittimità era, invece, fondata la doglianza dell’appellante circa il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle fatture passive esibite, essendo state contestate al contribuente solo violazioni di natura formale e dichiarativa, che non mettevano in dubbio l’effettivo assolvimento dell’imposta a monte;
tutte le fatture di acquisto, peraltro, emesse dalle società di carburanti, erano corredate dai corrispondenti DAS regolarmente vistati dall’Ufficio delle dogane;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT di secondo grado con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado errato nel riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle fatture passive versate in atti, posto che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della detraibilità, avendo il contribuente non solo omesso di presentare la dichiarazione
annuale ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, ma anche di istituire e tenere i prescritti registri contabili IVA e di effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA; precisa che non si era in presenza di violazione meramente formali, in quanto le fatture di acquisto erano state esibite in modo frammentario e non risultavano annotate nel prescritto registro IVA, non potendosi, quindi, evincere l’osservanza dei requisiti indispensabili per la detrazione;
-con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo;
-preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività;
-l’art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20 del d.l. n. 34 del 2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 56 del 2023, relativamente alle liti che possono essere definite, prevede che sono sospesi, per un periodo di undici mesi, ‘i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023’;
-secondo l’interpretazione accolta da questa Corte con riferimento all’analoga sospensione dei termini d’impugnazione prevista dalla precedente definizione agevolata (art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018), la sospensione dei termini d’impugnazione dal 1.01.2023 al 31.10.2023, stabilita dalla suddetta disposizione, opera ex lege , in presenza dei requisiti di definibilità, anche solo in astratto (ovvero senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (cfr. Cass. n. 41170 del 2021 e Cass. n. 8273 del 2022);
poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 23.03.2023 e il termine lungo di impugnazione (in assenza di notifica) era destinato a scadere il 24.10.2023 e, dunque, nella pendenza della sospensione straordinaria ex art. 1, comma 199, della l. n. 197 del 2022 e succ. modifiche (1.01.2023 -31.10.2023), la notifica del ricorso, avvenuta in data 9.07.2024, risulta tempestiva;
ciò posto, i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati;
come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 8 settembre 2016, n. 17757), “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” ;
le Sezioni Unite hanno osservato che «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’UE emerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i
contro
lli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi »;
-l’Amministrazione finanziaria non può, quindi, pretendere la restituzione dell’IVA per ragioni meramente formali, se non risultano mancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, come viene richiesto anche dalla giurisprudenza unionale (causa C-590/13 RAGIONE_SOCIALE), secondo la quale «i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva» (punto 41), mentre «i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 della sesta direttiva» (punto 42). Pertanto, «per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni imponibili, i requisiti sostanziali esigono, come emerge dall’art. 17, paragrafo 2, lettera d) della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili» (punto 43);
il principio sopra richiamato è stato ulteriormente precisato nel senso che il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della
direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938);
la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o. ; Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, NOME COGNOME ; Cass. n. 143 del 5/01/2022);
la questione investe, dunque, il piano probatorio, nel senso che occorre verificare se, nonostante il mancato rispetto dei requisiti formali (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, omessa tenuta della regolare contabilità, omessa presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche), il contribuente, in quanto acquirente, sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acquisti sono stati fatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 17757/2016 cit.);
a tale proposito occorre ribadire che, se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a
detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. n. 7576 del 15/04/2015; Cass. n. 6921 del 17/03/2017);
-il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA, in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, è consentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuente dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, ratione temporis vigente (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938; Cass., 3 aprile 2018, n. 8131);
tale limite temporale è conforme al diritto unionale, avendo la Corte di Giustizia UE chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo (Corte di Giustizia UE, C-332/15 cit., punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unione una norma di diritto interno che preveda che il diritto di detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza (Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20, punti 59 -62);
– al riguardo occorre precisare che, trattandosi di decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell’Amministrazione finanziaria, la stessa è pacificamente rilevabile d’ufficio, persino in sede di legittimità in
quanto attinente a situazioni indisponibili determinate dall’esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito (Cass. n. 20617 del 29/09/2020; n. 16432 del 12/06/2024);
nella specie, il giudice di appello ha accertato che i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione erano stati dimostrati dal contribuente, mediante la produzione delle fatture di acquisto, dalle quali si evinceva il suo diritto alla detrazione. La CGT di secondo grado ha sul punto precisato che l’attendibilità intrinseca delle fatture di acquisto esibite si evinceva dal fatto che erano tutte corredate dai DAS (documento di accompagnamento semplificato), regolarmente vistati dall’Ufficio doganale, trattandosi di acquisti di prodotti petroliferi, per cui non si poteva dubitare dell’effettivo assolvimento dell’IVA esposta nelle fatture;
la sentenza impugnata, tuttavia, non ha verificato la tempestività dell’esercizio della detrazione, avendo il contribuente omesso per diversi anni di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, sicché su tale punto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame;
in conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla competente Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame e alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025