Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ordinanza
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO sul ricorso iscritto al n. 13138/2023 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa Portoghesi n. 12;
-ricorrente –
Contro
Russo NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 33/06/2023, depositata il 3.01.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Catania accoglieva in parte il ricorso proposto NOME avverso l’avviso di accertamento , per Iva ed altro, in relazione all ‘anno di imposta 2010 , con il quale era stato ricostruito il suo reddito d’impresa e il volume d’affari con metodo induttivo ;
Oggetto: Tributi – IVA –
Detrazione – Requisiti
con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate e dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello incidentale proposto dal contribuente, rilevando, per quanto ancora qui rileva, che:
il primo giudice aveva rideterminato le imposte dirette riducendole nella misura indicata dall’Agenzia delle entrate in sede di proposta conciliativa, non accettata dal ricorrente, con la conseguente riduzione al 40% delle relative sanzioni, e aveva annullato la ripresa dell’IVA riconoscendone la detraibilità sulla base delle fatture di acquisto, seppure non registrate, prodotte dal contribuente;
-la contestazione mossa dall’Agenzia delle entrate circa la genericità delle fatture di acquisto era, da un lato, inammissibile, avendo la stessa Agenzia riconosciuto in primo grado che il contribuente aveva documentato detti acquisti, e , dall’altro lato, non suffragata da alcuna prova;
poiché era stata riconosciuta la detraibilità dell’IVA per l’anno 2010, andava esclusa l’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della relativa dichiarazione annuale in relazione al preteso versamento della relativa imposta, dato che non vi era alcuna imposta IVA da versare;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
-Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 errato nel riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle fatture passive versate in atti, posto che non
sussistevano le condizioni per il riconoscimento della detraibilità, avendo il contribuente non solo omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, ma anche di istituire e tenere i prescritti registri contabili IVA e di effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA; precisa che non si era in presenza di violazione meramente formali, in quanto le fatture di acquisto erano state esibite in modo frammentario e non risultavano annotate nel prescritto registro IVA, non potendosi, quindi, evincere l’osservanza dei requisiti indispensabili per la detrazione; aggiunge che la CGT di secondo grado ha erroneamente affermato che l’Ufficio non aveva contestato le fatture prodotte dal contribuente, dal momento che la tale contestazione emergeva già dal prodotto PVC e non necessitava di essere ripetuta;
-con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo;
-i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati;
come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.
8 settembre 2016, n. 17757), “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo
formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” ;
le Sezioni Unite hanno osservato che «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’UE emerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi »;
-l’Amministrazione finanziaria non può, quindi, pretendere la restituzione dell’IVA per ragioni meramente formali, se non risultano mancanti anche i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, come viene richiesto anche dalla giurisprudenza unionale (causa C-590/13 RAGIONE_SOCIALE), secondo la quale «i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva» (punto 41), mentre «i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di
dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 della sesta direttiva» (punto 42). Pertanto, «per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni imponibili, i requisiti sostanziali esigono, come emerge dall’art. 17, paragrafo 2, lettera d) della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili» (punto 43);
il principio sopra richiamato è stato ulteriormente precisato nel senso che il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938);
la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o. ; Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, NOME COGNOME ; Cass. n. 143 del 5/01/2022);
la questione investe, dunque, il piano probatorio, nel senso che occorre verificare se, nonostante il mancato rispetto dei requisiti
formali (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, omessa tenuta della regolare contabilità, omessa presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche), il contribuente, in quanto acquirente, sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acquisti sono stati fatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 17757/2016 cit.);
a tale proposito occorre ribadire che, se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, grava sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili, l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; mentre, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. n. 7576 del 15/04/2015; Cass. n. 6921 del 17/03/2017);
-il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA, in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, è consentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuente dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, ratione temporis vigente (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938; Cass. 3 aprile 2018, n. 8131);
tale limite temporale è conforme al diritto unionale, avendo la Corte di Giustizia UE chiarito che il diritto alla detrazione può essere
esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo (Corte di Giustizia UE, C-332/15 cit., punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unione una norma di diritto interno che preveda che il diritto di detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza (Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20, punti 59 -62);
al riguardo occorre precisare che, trattandosi di decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell’Amministrazione finanziaria, la stessa è pacificamente rilevabile d’ufficio, persino in sede di legittimità in quanto attinente a situazioni indisponibili determinate dall’esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito (Cass. n. 20617 del 29/09/2020; n. 16432 del 12/06/2024);
nella specie, il giudice di appello ha accertato che i requisiti sostanziali erano stati dimostrati dal contribuente, mediante la produzione delle fatture di acquisto, dalle quali si evinceva il suo diritto alla detrazione. La CGT di secondo grado ha sul punto precisato che l’attendibilità intrinseca delle fatture di acquisto esibite si evinceva dal fatto che erano tutte corredate dai DAS (documento di accompagnamento semplificato), regolarmente vistati dall’Ufficio doganale, trattandosi di acquisti di prodotti petroliferi, per cui non si poteva dubitare dell’effettivo assolvimento dell’IVA esposta nelle fatture;
la sentenza impugnata, tuttavia, non ha verificato la tempestività dell’esercizio della detrazione, avendo il contribuente omesso per diversi anni di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, sicchè su tale punto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame;
– con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado errato nell’annullare le sanzioni relative alla mancata presentazione della dichiarazione IVA, nonché quelle per l’omessa registrazione delle fatture e per l’omessa tenuta dei relativi registri, sul presupposto che il contribuente non doveva versare alcuna IVA, stante il riconoscimento del suo diritto alla detrazione, senza considerare che si trattava di violazioni aventi natura sostanziale, che incidevano sulla determinazione del tributo e costituivano il presupposto su cui si fondava l’accertamento induttivo;
il motivo è fondato;
occorre innanzitutto precisare che la Corte di Giustizia dell’UE ha distinto il profilo della detrazione da quello delle sanzioni, posto che l’inosservanza «degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione», può essere sanzionata anche se non si può rimettere in discussione il diritto alla detrazione (Corte di Giustizia UE, C332/15 cit., punti 47 – 49);
con riferimento alla tipologia delle violazioni previste in materia tributaria va poi rilevato che non si può ritenere che quelle accertate nel caso in esame siano meramente formali, potendosi riconoscere tale qualificazione solo ove la violazione non influisca sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, mentre nella specie è pacifico che era stata omessa la registrazione delle fatture e la presentazione delle dichiarazioni fiscali e ciò ha sicuramente inciso quantomeno sull’esercizio delle attività di controllo, oltre che determinato l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di verificare ex ante il rispetto degli obblighi di legge (Cass. n. 143/2022 cit.);
al riguardo è utile richiamare i criteri di distinzione tra le diverse tipologie di violazioni in materia tributaria, già oggetto di diversi interventi di questa Corte ( ex multis Cass. n. 16450 del 10/06/2021); – le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento, sono formali se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, e sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
in particolare, ai fini della distinzione tra violazioni formali e violazioni meramente formali, è stato affermato che la valutazione « deve essere eseguita alla stregua dell’idoneità ex ante della condotta a recare il detto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel paradigma normativo di riferimento » (Cass. n. 28938 del 17/12/2020) e, dunque, deve essere operato un giudizio in astratto che pone in relazione il bene giuridico tutelato e la fattispecie giuridica alla quale va ricondotta la specifica trasgressione; viceversa, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali « è necessario accertare in concreto se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo » (Cass. n. 16450/2021 cit.);
– la CGT di secondo grado si è limitata ad annullare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni solo perché ha ravvisato la sussistenza dei presupposti sostanziali posti a fondamento del diritto di detrazione, senza distinguere le diverse violazioni contestate ed omettendo di esaminare, alla luce dei principi prima esposti, se le violazioni accertate fossero tali da pregiudicare l’esercizio delle azioni
di controllo ancorché, per il riconosciuto diritto di detrazione, non incidenti sulla base imponibile;
– il ricorso va, dunque, accolto nei termini di cui in motivazione; la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla competente Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame e alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025