Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
sul ricorso 25534/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata – proposto avverso la sentenza n.1237/10/2022 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 16/3/2022;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1237/10/2022 depositata il 16/3/2022 ha rigettato l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 20326/27/2018, la quale ha a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di locazione immobiliare di beni propri, avente ad oggetto l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2012 con il quale venivano accertate maggiori II.DD. e IVA e irrogate sanzioni.
La ripresa ad imposizione traeva origine da un p.v.c. nel quale veniva contestato alla contribuente di aver omesso di istituire le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali, dal momento che le scritture in sede di accesso presso il professionista deputato alla loro tenuta non erano state esibite ai verificatori e che la documentazione informatica relativa al libro giornale scritture ausiliarie e registri IVA richiesti erano stati esibiti oltre dopo quattro mesi dall’inizio RAGIONE_SOCIALE attività ispettive e non venivano considerati validi. Anche dall’esame della documentazione esibita secondo il p.v.c. emergevano numerose criticità riferite alla gestione dei dati contabili ed alla loro corretta rappresentazione, l’omessa effettuazione RAGIONE_SOCIALE scritture di assestamento, l’omissione di obblighi civilistici e la generale infedeltà RAGIONE_SOCIALE comunicazioni e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, veniva induttivamente accertato un volume di affari pari ad curo 224.847,00, con IVA relativa calcolata in euro 47.218,00.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso della società, annullando il rilievo IVA e confermando in gran parte l’irroga-
zione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, decisione confermata in sede di appello che statuiva: « Dalla documentazione esibita emerge (…) un’IVA della società a debito pari ad Euro 47.218,00 e un’IVA a credito, indicata nell’appellante e non contestato dall’Ufficio come pari ad Euro 46.717,00, per cui, riconoscendosi la detrazione, il debito Iva della società sarebbe pari ad Euro 501,00. L’Ufficio non teneva conto dell’Iva a credito emergente da componenti passivi vista l’omessa registrazione dei relativi documenti contabili. Comunque nonostante le irregolarità formali accertate, i verificatori sono stati in grado di ricostruire il volume d’affari, i ricavi e i costi della società (…) ».
Avverso la decisione ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE per un unico motivo, mentre la contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con un unico motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 d.P.R. n.633/72 e 7, comma 4 ter, del d.l. n. 357/94, per aver la CTR ritenuto che l’o messa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, cui è assimilata la mancata esibizione per quattro mesi dall’inizio RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali, costituisca una violazione formale e non sostanziale. 6. Il motivo è fondato. Va ricordato che, per consolidata interpreta-
zione giurisprudenziale, in forza del principio di neutralità fiscale dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione RAGIONE_SOCIALE fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione, purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 143 del 05/01/2022).
Orbene, si legge nell’avviso di accertamento riprodotto in ricorso, e che a sua volta richiama e sintetizza pertinenti passaggi del p.v.c., che la verifica fiscale è infatti iniziata il 04.05.2017 e, all’atto dell’accesso, sono stati reperiti tre faldoni con fatture, uno contenente contabili, uno schedario con documentazione bancaria, mentre tutta la restante documentazione contabile obbligatoria richiesta è stata prodotta, solo in copia e non in originale, in formato “pdf’, in data 13.09.2017, oltre quattro mesi dopo. Non vi è dubbio che tali omissione hanno costituito un ostacolo sostanziale all’attività di verifica e controllo sulla posizione fiscale della stessa, tempestivamente contestati alla contribuente sin dall’atto impositivo, e va anche considerato che l’avviso riprodotto attesta che anche dall’esame della documentazione esibita sono emerse numerose criticità riferite alla gestione dei dati contabili ed alla loro corretta rappresentazione, l’omessa effettuazione RAGIONE_SOCIALE scritture di assestamento, l’omissione di obblighi civilistici e la generale infedeltà RAGIONE_SOCIALE comunicazioni e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, elementi che non sono stati debitamente valutati dal giudice d’appello.
Pertanto, il richiamo nella sentenza impugnata alla decisione di primo grado e alle giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte in ordine alla neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e sulla natura meramente formale RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse non è pertinente al caso di specie. La detrazione dell’Iva va accordata «se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti» (Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2008, nei procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07, Ecotrade, punto 63; v. anche sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland), ossia è essenziale che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’Iva attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (v. anche Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre 2014, in C-590/13, RAGIONE_SOCIALE, punto 43).
Anche di recente, poi, la Corte di Giustizia è tornata a ribadire che, «qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti (…) esistono due sole fattispecie nelle quali l’inosservanza di un requisito formale pu ò comportare la perdita del diritto all’esenzione dal l’IVA », ossia «se tale violazione ha come effetto d’impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali» e se il «soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale» (Corte di Giustizia, sentenza 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel).
Nel caso di specie sono state contestate alla società irregolarità sostanziali, tra cui non solo la mancata tempestiva esibizione di scritture obbligatorie, la loro esibizione tardiva di 4 mesi e solo in copia, ma anche numerose irregolarità nelle scritture esibite, accompagnate dal mancato versamento dell’imposta dovuta.
Quanto poi alla presunta non contestazione della Pubblica Amministrazione circa il diritto alla detrazione IVA, essa non sussiste nel caso di specie, in presenza di contestazione sin dalla fase amministrativa, come si evince dalla lettura dell’avviso di accertamento riprodotto in ricorso, mentre quanto alla fase processuale questa Corte ha più volte statuito (cfr. Cass. 12287/2018) che il principio di non contestazione, di cui all’ art. 115, comma 1, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l ‘ indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza, mentre il silenzio dell’RAGIONE_SOCIALE non è in alcun modo sufficiente a dare prova dei requisiti per operare la detrazione.
In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto , la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per le spese.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per le spese. Roma, così deciso in data 14 settembre 2023