Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34292 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, rappresentata e difesa dagli Av AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo difensore;
ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, press i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 808/3/2018, depositata in data 4 maggio 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME; considerato che:
dalla esposizione in fatto RAGIONE_SOCIALEa sentenza censurata si evince c l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE (operante nel settore RAGIONE_SOCIALEa compravendita RAGIONE_SOCIALE auto usate) sei avv di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2003 al 2008, co quali aveva contestato l’illegittima detrazione RAGIONE_SOCIALE‘iva, in quant autoveicoli acquistati provenivano da società cartiere, nonch l’effettuazione di operazioni attive ai fini iva, in particol cessione di veicoli usati, sottoponendole ad imposta secondo i regime del margine; avverso gli atti impositivi la società ave proposto ricorso che era stato accolto limitatamente al indeducibilità dei costi ed alla indetraibilità RAGIONE_SOCIALE‘iva, mentre er rigettato con riferimento alla pretesa riguardante l’iva appli secondo il regime del margine ed alle ulteriori questioni prospetta avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha parzialmente accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: doveva darsi RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto giudicato interno sulla questione relativa al applicata secondo il regime del margine; non era stato oggetto d contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa società contribuente l’esistenza meccanismo fraudolento a monte di ogni acquisto da essa operato, mentre occorreva accertare se sussisteva il requisito RAGIONE_SOCIALEa buo fede, in particolare se la società, a fronte dei prezzi particolar vantaggiosi di acquisto, avesse operato con la dovuta diligen media del settore; sotto tale profilo, le prove off dall’amministrazione finanziaria erano idonee a ritenere c sussisteva una situazione di oggettiva conoscibilità RAGIONE_SOCIALEa frode
parte RAGIONE_SOCIALEa società; confermava, infine, la statuizione dei giudic primo grado in ordine alla deducibilità dei costi, in quanto fattispecie era riconducibile nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazi soggettivamente inesistenti;
avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricors principale per la cassazione affidato ad un unico motivo di censur cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricor contenente ricorso incidentale;
ritenuto che:
con l’unico motivo di ricorso principale la società censura la senten ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972;
in particolare, evidenzia parte ricorrente che la previsione di all’art. 60bis, cit., presuppone necessariamente che il sogge acquirente si trovi in una condizione di potersi rendere conto comportamento artificioso posto in essere dal soggetto cedente sicchè è necessario che, al fine RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale cessionario, aveva conoscenza o era nelle condizioni di renders conto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una frode;
sotto tale profilo, evidenzia che gli elementi indiziari pre considerazione dal giudice del gravame al fine di provare l consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa contribuente di partecipare ad un meccanismo fraudolento non sarebbero idonei per sostenere l’onere di prova carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria;
in particolare, le circostanze valorizzate, in particolare la re costituzione RAGIONE_SOCIALE società cedenti, la loro breve durata ed il pr dalle stesse praticato sotto la media del settore, si scontravano il fatto che le stesse erano tutte regolarmente operanti sul merc e che la ricorrente non poteva prevedere per quanto tempo avrebbero continuato ad operare, anche tenuto conto del fatto ch quattro dei cinque fornitori avevano rifornito la contribuente nei anni oggetto di accertamento e anche successivamente; la circostanza, poi, che le società cartiere avevano operato con al
clienti avrebbe dovuto condurre a ritenere che si fosse instaurato affidamento nei clienti sulla regolarità del loro operato, peraltro oggetto di verifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria; privo rilevanza sarebbe, poi, il fatto che vi era stata un fenomeno di fr iva nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Cuneo, in quanto quasi tutt società “cartiere” non avevano sede nella suddetta Provincia; parimenti privo di rilevanza sarebbe il fatto che la contribuente ave intrapreso accordi commerciali quasi esclusivamente con fornitori cartiera, dovendo la vicenda essere contestualizzata;
in sostanza, secondo parte ricorrente, gli elementi presi considerazione dal giudice del gravame non avrebbero potuto condurre a ritenere che la stessa poteva rendersi conto del “discrepanza” dei prezzi di acquisto rispetto a quelli praticati ad soggetti, anche tenuto conto del fatto che nessuna giustificazio sarebbe stata resa dal giudice del gravame sul fatto che i prezzi acquisto fossero inferiori a quelli di mercato; d’altro lato, nes considerazione vi sarebbe stata in ordine alla prospettazione di par ricorrente circa l’effettività del prezzo di acquisto;
il motivo è inammissibile;
va osservato, in primo luogo, che è inconferente al caso di specie riferimento alla previsione di cui all’art. 60bis, d.P.R. n. 633/ la cui violazione è censurata dalla ricorrente;
quel che risulta contestato alla ricorrente è l’illegittima detr iva sulle operazioni passive di acquisto di autovetture da soci cartiere, sicchè la presente fattispecie è da considerarsi distinta diversa ipotesi contemplata dall’art. 60bis, cit., ed a tal propos ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2853) secondo cui: «il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, comma 2, che prevede la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal D. M. 22 dicembre 2005 e successive modifiche, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone – a differenza del medesimo
D.P.R., art. 21, comma 7, che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – l’effettività RAGIONE_SOCIALE‘operazione, sotto fatturat rispetto al valore normale RAGIONE_SOCIALEa cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettívo tra cedente e cessionario, e quindi consente a quest’ultimo di portare in detrazione l’Iva non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale. In presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura, non trova applicazione il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis»;
ciò precisato, e riportata la questione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘effe contenuto RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, relativa alla contestazio RAGIONE_SOCIALE‘indebita detrazione iva per le operazioni di acquisto in qua ritenute soggettivamente inesistenti, dall’esame complessivo RAGIONE_SOCIALE ragione di censura prospettata può comunque ritenersi che quel che, in sostanza, il presente motivo di ricorso tende a censurare è la correttezza RAGIONE_SOCIALEa valutazione degli elementi indiziari pres considerazione dal giudice del gravame al fine di addivenire al valutazione RAGIONE_SOCIALEa idoneità degli stessi a provare la mancanza del buona fede RAGIONE_SOCIALEa contribuente negli acquisti di autovetture da socie cartiere;
sotto tale profilo, quel che parte ricorrente intende censurare violazione RAGIONE_SOCIALE regole di presunzione di cui all’art. 2729, cod civ particolare la mancanza di gravità, precisione e concordanza degl elementi indiziari presi in considerazione e valorizzati dal giudice gravame, pur nella mancanza di una specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta previsione;
anche sotto tale ulteriore profilo, tuttavia, il motivo di ricorso inammissibile;
questa Corte (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851) ha precisato, primo luogo, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova cui è tenuta l’amministrazio finanziaria in ordine al fatto che il cessionario sapeva o avr
dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione iva, non necessaria la prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’evasione ma sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esser consapevole;
inoltre, la medesima pronuncia ha precisato che, se al destinatar non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni d operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obblig verifica, nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘esigibile, in presenza di indici person operativi anomali RAGIONE_SOCIALE‘operazione commerciale ovvero RAGIONE_SOCIALE scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolari ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tan più significativa atteso il carattere strutturale e professionale presenza RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore nel settore di mercato in cui opera l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazio tempo;
in via meramente esemplificativa, poichè la valutazione va in ogn caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi rilevanza sintomatica: l’acquisto dei beni ad un prezzo inferiore mercato; la limitatezza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ricarico; la presenza di varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nel documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di opera secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio p verificarne l’effettività), poco importa se giustificata da esigen accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlo nazionali, ovvero se effettuati cash; la qualità del conc intermediario con il quale sono state intrattenute le operazi commerciali; il numero, la qualità e la durata RAGIONE_SOCIALE transazioni ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate titolari RAGIONE_SOCIALEa cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente
rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera;
è in questo ambito che risulta essersi mosso il giudice del gravame al fine di ritenere provato che la società si trovava in una situazione di potersi rendere conto RAGIONE_SOCIALEa natura fraudolenta RAGIONE_SOCIALE‘operazione;
in primo luogo, il giudice del gravame ha evidenziato che non era oggetto di contestazione la sussistenza, nel caso di specie, del meccanismo fraudolento a monte di ogni acquisto operato da società cartiere, in particolare che il sistema si caratterizzava per il fatto che le società cartiere procedevano ad un “illecito scomputo RAGIONE_SOCIALE‘iva dal prezzo di acquisto: di fatto la cartiera non seguendo logiche di convenienza economica riduceva la base imponibile affinchè con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘iva, solo formale in fattura di vendita, il prezzo complessivo risultasse di poco superiore al costo sostenuto per l’acquisto dal fornitore estero. Ciò determina per il cliente RAGIONE_SOCIALEa “cartiera” la possibilità di porre in commercio gli autoveicoli ad un prezzo fortemente concorrenziale, con un’evidente alterazione non solo RAGIONE_SOCIALE regole fiscali, ma anche di quelle sulla libera concorrenza”; risulta quindi accertato, in primo luogo, non solo la natura di cartiera RAGIONE_SOCIALE società venditrici, ma anche il fatto che il prezzo di acquisto era ridotto e, quindi, fortemente concorrenziale;
procedendo sulla base di tale accertamento fattuale, il giudice del gravame ha poi valorizzato diversi elementi indiziari, valutati singolarmente e nella loro valenza complessiva: a) le operazioni di acquisto non erano isolate o episodiche, ma riguardavano un arco temporale particolarmente ampio (dal 2003 al 2008); b) la società ricorrente aveva compiuto le operazioni soggettivamente inesistenti operando con più soggetti economici, risultati tutti cartiere; c) i suddetti soggetti avevano RAGIONE_SOCIALE caratteristiche comuni, in particolare: erano di recente costituzione, avevano breve durata e tutte operavano vendendo a prezzi “costantemente sotto la media praticata nel settore; d) la società contribuente era un soggetto operante nel settore e la proliferazione di operazioni fraudolente
proprio nell’ambito territoriale in cui la stessa operava avre dovuto porre la stessa nelle condizioni di ravvisare le condizioni partecipazione ad un meccanismo fraudolento; e) quasi la totalità RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute erano state svolte con società cartiere; sulla base del complesso di questi elementi presuntivi il giudice d gravame ha quindi correttamente ritenuto sussistenti i presuppost per la considerazione RAGIONE_SOCIALEa conoscibilità da parte RAGIONE_SOCIALEa soci ricorrente di stare operando nell’ambito di operazioni fraudolente; la circostanza relativa al minore prezzo praticato, la occasionalità RAGIONE_SOCIALE operazioni che si sono svolte nell’arco di più a il fatto che la quasi totalità RAGIONE_SOCIALE operazioni sono state svolt società non destinate a durare nel tempo, avrebbe dovuto indurre la ricorrente, operante nello specifico settore RAGIONE_SOCIALEa vendita di auto potere rendersi conto RAGIONE_SOCIALEa non regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni poste essere con soggetti risultanti società cartiere;
d’altro lato, il giudice del gravame ha, altresì, confutato le contrarie fatte valere dalla ricorrente nel ricorso di primo grado, attenevano, in particolare, al fatto che: le società cartiere ave rifornito anche altri soggetti; il prezzo di mercato era pari al pr di listino meno il 25%;
a parte le considerazioni che, comunque, sul punto, il giudice d gravame ha espresso al fine di confutare la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE stesse, va comunque precisato che la giurisprudenza di questa Corte citata ha affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova contraria cui è tenu contribuente, è priva di rilievo, fra l’altro, la prova sull’inesist un dimostrato vantaggio perchè i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato. Si tratta, invero, di una circosta riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed ini di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (v. Cass. n. 20059 2014 cit.; Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 29002 de 05/12/2017; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che precisa che “in circostanze del genere il soggetto passivo dev essere considerato… partecipante a tale evasione, e
indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle”);
in definita, il motivo di censura, oltre che non orientato nell’am dei principi espressi da questa Corte in ordine agli elementi di pro presuntiva che devono essere posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria ovvero RAGIONE_SOCIALEa prova contraria, risolve, in realtà, in una non ammissibile contestazione del valutazione in concreto operata dal giudice del gravame: lo stesso invero, non contesta la regola giuridica applicata dal giudice gravame, ma la valutazione in sé degli elementi di prova, sollecitando, in sostanza ed in modo non ammissibile, una nuova valutazione dei fatti nel senso a sé favorevole;
con l’unico motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, cod. proc. civ., per violazione de artt. 36, comma 1, n. 4), e 61, d.lgs. n. 546/1992, del.l’art. 1 4), cod. proc. civ., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. Att., cod. proc. civ., p ritenuto, con riferimento al rilievo concernente le imposte diret che i costi erano deducibili, senza, tuttavia, avere esposto le rag di fatto e le fonti del proprio convincimento;
in particolare, evidenzia la ricorrente incidentale che era s opposta, in primo luogo, la circostanza che i costi erano strettamen connessi ad operazioni qualificabili come reato e che per tale ragio era pendente un procedimento penale per il reato di cui agli artt e 3, d.lgs. n. 74/2000 e, inoltre, che in numerosi casi mancava prova degli ordinativi di acquisto e dei documenti di trasporto e consegna e non era, peraltro, riscontrabile il pagamento effettuat sicchè non poteva ravvisarsi il requisito RAGIONE_SOCIALEa certezza e de inerenza;
il motivo è fondato;
il giudice del gravame ha ritenuto che i costi sostenuti er deducibili in quanto, nella fattispecie, la certezza, ineren
competenza costituivano “tutti requisiti di certo rinvenibili nella fattispecie’;
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, sul punto, si risolve in una me affermazione priva di argomentazione logica in ordine alla effettiv esistenza dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa certezza ed inerenza dei costi sosten senza avere espresso alcuna considerazione, così come invece richiesto dalla ricorrente incidentale, in ordine alla sussisten elementi ostativi al riconoscimento del diritto alla deduzione dei co di cui all’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla n. 44 del 2012, nonché RAGIONE_SOCIALEa mancanza di certezza dei costi;
sotto tale profilo, la pronuncia si rivela, sul punto, pri motivazione, mancando ogni indicazione del ragionamento logico seguito;
in conclusione, è 40~4 il ricorso fià -~1 con conseguente rigetto, è fondato quello incidentale, con conseguente cassazion RAGIONE_SOCIALEa sentenza e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, anc per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, ca sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo gra del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio e. 2.
2 , vi. 3 c .1 gul CCV e, 1Z. 41 11z , . Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2022.