Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34041 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 1404/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 850/18/2014, depositata il 26.05.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Belluno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME, in qualità di titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, contro l’avviso di accertamento , relativo all’anno 20 07, per imposte dirette e IVA, ritenendo detraibile l’IVA limitatamente al l’importo di € 10.001,72 ;
Oggetto:
Tributi – IVA
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando che:
-la presenza RAGIONE_SOCIALE fatture d’acquisto era sufficiente per considerare la relativa IVA detraibile, essendo irrilevante che il contribuente non le avesse registrate nel registro RAGIONE_SOCIALE fatture d’acquisto;
-l’omessa registrazione può essere sanzionata, ma l’IVA versata ai propri fornitori va recuperata;
-l’ammontare dell’IVA detraibile è quello indicato dal primo giudice, non essendo stato contestato;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
NOME NOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, 17, 18 n. 1 lett. d) e 22, nn. 2 e 4 della direttiva n. 388/1977/CE, 167, 242 e 250 della direttiva n. 112/2006, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel riconoscere il diritto del NOME di detrarre l’IVA relativa agli acquisti da lui effettuati presso i propri fornitori, sebbene il predetto contribuente avesse omesso di istituire i registri IVA e di annotarvi le fatture di acquisto;
la censura è infondata;
-la giurisprudenza unionale ha più volte puntualizzato che “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” e che “l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti
sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo” , in quanto “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti dall’art. 17 della Sesta Direttiva” ( ex multis , Corte Giust., 11 dicembre 2014, RAGIONE_SOCIALE ; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, NOME ; Corte Giust, 15 settembre 2016, Senatex );
la regola della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali trova un limite solo in due casi: il primo ricorre quando l’inosservanza di alcuni requisiti formali abbia prodotto l’effetto di impedire l’acquisizione della prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali , mentre il secondo si configura quando il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale (Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o. ; Corte Giust, 28 luglio 2016, C-332/15, Giuseppe NOME );
anche questa Corte ha ripetutamente precisato che, per il principio di neutralità dell’IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione RAGIONE_SOCIALE fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali ( ex multis , Cass. n. 143 del 5/01/2022);
i giudici di appello hanno riscontrato, nella specie, che i requisiti sostanziali erano stati rispettati, escludendo, sia pure implicitamente,
che l’inosservanza degli obblighi formali avesse pregiudicato la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali o che vi fosse un intento evasivo o di frode, tanto che nulla è stato allegato sul punto dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che ha , anzi, riconosciuto, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, la deducibilità dei costi documentati dalle fatture non registrate;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla va disposto sulle spese essendo il contribuente rimasto intimato.
La Corte rigetta il ricorso.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023