Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29468 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
Oggetto: IVA del margine – operazioni soggettivamente inesistenti – detrazione IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15315/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
NOME COGNOME, in proprio e quale ex titolare della cessata ditta RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza n. 651/02/2016 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata il 12/12/2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 651/02/2016 veniva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 233/2/2010 che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per IVA ed altro relativamente al periodo di imposta 2003.
L’accertamento traeva origine da una verifica conclusa con p.v.c. e venivano contestate operazioni soggettivamente inesistenti coinvolgenti la società RAGIONE_SOCIALE oltre all’errata applicazione del regime IVA del margine in riferimento alla compravendita di autovetture usate.
Il giudice di prime cure accoglieva la preliminare doglianza del contribuente di duplicazione dell’accertamento e il giudice d’appello dismetteva il gravame affrontando direttamente il merito RAGIONE_SOCIALE pretese.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione, affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 d.l. n.41/95, per aver il giudice omesso di pronunciarsi su specifico motivo di impugnazione, riferito all’errata applicazione del c.d. regime del margine IVA.
2. Il motivo non può essere accolto.
In ordine alla configurabilità della decisione implicita di una questione connessa a una prospettata tesi difensiva o di un’eccezione di nullità, questa Corte ha chiarito (cfr. ad es. Cass. ordinanza n. 12131 dell’8/05/2023 e giurisprudenza ivi citata) che ricorre quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. Ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività.
Nel caso in esame, il giudice d’appello a pag.2 della sentenza ha espressamente dato atto che il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE riguardava, tra l’altro, l’ «errata applicazione del regime del margine», e si è pronunciato nel merito rigettando integralmente l’appello. Così facendo ha necessariamente rigettato in modo implicito anche la questione sul regime IVA del margine sollevata dall’odierna ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione
degli artt.19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento alla statuizione del giudice di appello circa la contestata indebita detrazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame di un fatto controverso decisivo della controversia, evidenziando gli elementi posti a base della contestazione di indebita detrazione dell’IVA in dipendenza RAGIONE_SOCIALE operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
I due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e sono fondati. È orientamento giurisprudenziale consolidato, di matrice anche unionale (v. Cass. n. 10120 del 2017 e giurisprudenza ivi citata), quello secondo cui in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta non potendo desumersi dalla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dalle evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. n.17173 del 2018; Cass. n.3473 del 2018; Cass. n. 30148 del 2017).
6. D’altro canto, in punto di onere probatorio spettante all’Amministrazione finanziaria, la Corte europea ha più volte ribadito che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e alla stregua dei principi sull’onere della prova vigenti nello RAGIONE_SOCIALE membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo IVA in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Corte giustizia 06/12/2012; 31/01/2013, nonché 22/10/2015, C-277/14).
7. Inoltre, non può revocarsi in dubbio che l’RAGIONE_SOCIALE possa assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l’IVA, il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel d.P.R. n. 917 dei 1986, art. 39, comma 1, lett. d), e mediante elementi indiziari (cfr. Cass. 21953/07; Cass. 9108/12; 15741/12, in motivazione; 23560/12; 27718/13; 20059/2014; nello stesso senso C. Giust. 6.7.06, C- 439/04, C. Giust., 21.2.06, C-255/02; C. Giust. 21.6.12, C -80/11; C. Giust. 6.12.12, C- 285/11; C. Giust. 31.1.13, C-642/11) (v. Cass. n. 17290 del 2017). Quindi, non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente (cfr., ex multis , Cass. n. 10414 del 2011; n. 23560 del 2012, n. 17818 del 2016, n. 8091 del 2017). In buona sostanza, si tratta di elementi indiziari che, avuto riguardo alle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore eiusdem generis ac professionis a sospettare della regolarità della operazione, dovendo in tal caso considerarsi il soggetto passivo che sapeva o avrebbe
dovuto sapere come partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni.
8. In presenza di tali elementi indiziari si riversa sul contribuente l’onere di provare di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità RAGIONE_SOCIALE pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed i precedenti fornitori, ovvero, nonostante l’impiego della dovuta diligenza richiesta dalle specifiche modalità in cui si è svolta l’operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione.
La CTR molisana, dopo un’ampia ricostruzione dei principi di diritto astrattamente applicabili, non chiarisce affatto perché ritenga non fornita la prova che la società fatturante e cedente fosse una cartiera.
L’Amministrazione finanziaria nel caso qui vagliato ha fornito con l’atto di appello, riprodotto alle pagg.19 e 20 del ricorso, idonei elementi probatori della natura di “cartiera” della società cedente RAGIONE_SOCIALE, quali la dichiarazione del legale rappresentante di totale mancanza di documentazione amministrativo contabile obbligatoria, l’asserito furto della documentazione rilevante, la mancata istituzione dei registri contabili anche dopo l’asserito furto, l’essere il legale rappresentante privo di disponibilità economica e, per tale ragione, il pagamento diretto dell’autovettura reperita in Germania da parte dell’acquirente e in contanti, la successiva fatturazione e pagamento della fattura con assegno bancario salvo poi, appena incassata la somma, la restituzione dell’IVA in contanti al cliente.
L’avviso di accertamento (cfr. stralcio alle pp.20 e ss. del ricorso) evidenziava inoltre la mancanza di organizzazione, di dipendenti e di capacità finanziaria dell’emittente della fattura, con la conseguenza che
spettava alla società contribuente fornire la prova di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.
9. Quanto poi alla dimostrazione dell’elemento soggettivo idoneo per la partecipazione della frode, va ricordato che la giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018, poi sempre confermata) è ferma nel senso di affermare che, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittiziet à del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Dev’essere dimostrato, se del caso in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto. Non assume rilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi. Nessuno di questi elementi risulta essere stato preso in considerazione nella sentenza impugnata, e il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto.
10. La sentenza impugnata è perciò cassata, con riferimento ai motivi accolti, e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per
ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME