Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6148 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: Iva -detrazione -omessa presentazione della dichiarazione -prova del credito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5469/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
,
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona RAGIONE_SOCIALE socie accomandatarie RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, TOSCANO NOME e ARGENTO NOME
-intimate – avverso la sentenza n. 5852/03/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 15/10/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato a tassazione un importo corrispondente ad un credito Iva utilizzato in detrazione nell’anno 2019 ma disconosciuto in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, respinse il gravame,
evidenziando, da un lato, che l’omessa presentazione della dichiarazione è una violazione di carattere formale che non preclude di per sé l’esercizio del diritto di detrazione ove si dimostri la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali, dall’altro, che nella specie la prova dell’esistenza del credito Iva era costituita da una sentenza passata in giudicato che lo aveva giudizialmente accertato.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché la Corte regionale ha « omesso un corretto ed effettivo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali », dalle quali non emergeva alcuna prova dell’esistenza del credito Iva portato in compensazione dalla contribuente. Secondo la ricorrente, era la società contribuente a dover fornire la prova del proprio preteso diritto vantato per l’anno d’imposta 2019, prova che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non poteva certo essere costituita da una sentenza, pur passata in giudicato, recante l’accertamento di un credito relativo all’anno 2006.
Il motivo è inammissibile poiché, pur richiamando in rubrica un’asserita nullità della sentenza per error in procedendo , in realtà è diretto a censurare, con una critica dichiaratamente rivolta al l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, la valutazione di merito compiuta dal Giudice d’appello circa il contestato credito Iva, che la pronuncia impugnata ha ritenuto esistente in ragione sia
dell’accertamento compiuto da una precedente sentenza passata in giudicato, sia della mancata allegazione da parte dell’Ufficio di una successiva consumazione del credito per effetto di compensazioni intervenute medio tempore .
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., nonché degli art. 19, 25 e 39 d.P.R. n. 633 del 1972, poiché la sentenza impugnata ha errato nel riconoscere forza probante alla sentenza definitiva di accertamento del credito Iva per l’anno 2006, avendo omesso di considerare che in molti degli anni successivi la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione o aveva presentato dichiarazioni non riportanti alcun credito Iva, ciò che rendeva impossibile la ricostruzione anno per anno, fino al 2019, del credito riconosciuto come esistente nel 2006.
Il motivo è fondato nei termini che di seguito si illustrano.
4.1. Questa Corte ha più volte affermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (su tutte Cass., sez. un., n. 17757/2016). Pertanto, ha precisato la Corte nella pronuncia testé richiamata, «in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto -ovvero non controverso –
che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d ‘ imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».
Le Sezioni Unite hanno osservato che «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell ‘ UE emerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell ‘ operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione del l’imposta. L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l ‘ osservanza degli obblighi dichiarativi».
4.2. I principi appena esposti danno seguito ad un costante indirizzo della giurisprudenza unionale, che distingue, sotto il profilo della loro rilevanza, tra requisiti sostanziali del diritto di detrazione e obblighi formali attinenti allo stesso.
I requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione del diritto (punto 41 della sentenza in causa C-590/13, Idexx , della Corte di giustizia dell’Unione europea) e consistono nelle circostanze che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’Iva attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (punto 43).
Gli obblighi formali, invece, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’Iva e consistono negli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione previsti dagli artt. 18 e 22 della sesta direttiva, ivi
compreso l’obbligo per il soggetto passivo di presentare una dichiarazione entro il termine stabilito dagli Stati membri, ai sensi della lettera a) del paragrafo 4 del citato art. 22 (punto 42 della suddetta sentenza). La Corte di giustizia, nell’ affermare il carattere formale dei già menzionati obblighi, ha ritenuto che il loro mancato rispetto non incida sulla detraibilità dell’imposta, fatta salva l’ipotesi in cui la loro violazione comporti l’impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali nonché quella in cui il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale, violando, appunto in modo fraudolento, gli obblighi formali che era tenuto ad assolvere al fine di poter beneficiare del diritto di detrazione (Corte giustizia, 17 ottobre 2019, C653/18, Unitel sp. z.o.o. ; Corte giustizia, 28 luglio 2016, C-332/15, NOME COGNOME ; vedi anche Corte giustizia, EMS – RAGIONE_SOCIALE , causa C-284/11).
4.3. La questione investe, dunque, il piano probatorio, nel senso che occorre verificare se, nonostante il mancato rispetto dei requisiti formali, il contribuente, in quanto acquirente, sia in grado di provare di avere diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, dimostrando in concreto che gli acquisti sono stati fatti da un soggetto passivo d’imposta in possesso di fattura, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. n. 17757/2016 cit.). A tale proposito occorre ribadire che, in tema di Iva, ove la sua eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche, ma sia stata omessa la dichiarazione annuale, il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne, anche esibendo i registri Iva e le relative liquidazioni, le fatture ed ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell’Iva agli stessi attinente, e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (Cass. n. 6921/2017; Cass. n. 5129/2025).
4.4. Il diritto alla detrazione dell’eccedenza Iva, in caso di mancata redazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni periodiche o di quella annuale, d’altronde, è consentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuente dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998, ratione temporis vigente (Cass. n. 19938/2018; Cass. n. 8131/2018; più recentemente Cass. n. 21529/2025). Tale limite temporale è conforme al diritto unionale, avendo la Corte di giustizia chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo (Corte giustizia, C-332/15 cit., punti 32 e 33), per cui non osta al diritto dell’Unione una norma di diritto interno che preveda che il diritto di detrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principio di equivalenza (Corte giustizia, 14 ottobre 2021, C-45/20 e C46/20, punti 59 -62).
In altri termini, la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso (così Cass. n. 31406/2025).
Pertanto, se da un lato la mancata presentazione della dichiarazione non compromette di per sé il diritto della contribuente alla detrazione dell’Iva , dall’altro non fa venire meno i suoi obblighi di esercitare detto diritto all’interno della cornice temporale biennale generalmente prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 633/72.
Al riguardo occorre precisare che, trattandosi di decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell ‘a mministrazione finanziaria, la stessa è pacificamente rilevabile d ‘ ufficio, persino in sede di legittimità in quanto
attinente a situazioni indisponibili determinate dall ‘ esigenza di assicurare la stabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie entro un periodo di tempo definito (Cass. n. 20617/2020; Cass. n. 16432/2024).
Ma anche a prescindere dalla rilevabilità d’ufficio della decadenza, va rilevato che la questione della tempestività dell’esercizio del diritto di detrazione era stata posta all’attenzione dei giudici anche nei due giudizi di merito, come può evincersi dalle difese ivi svolte dall’RAGIONE_SOCIALE (v. le controdeduzioni nel giudizio di primo grado e l’atto di appello, riportati per gli stralci che qui rilevano alle pagg. 7 e 11 del ricorso).
4.5. Nella causa in esame il Giudice d’appello si è limitato ad affermare, richiamando alcuni dei principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata pronuncia n. 17757/2016, che il diritto alla detrazione dell’eccedenza Iva è consentito, sussistendone i requisiti sostanziali, anche in caso di inosservanza degli obblighi dichiarativi, e che nella specie i requisiti sostanziali sussistevano, stante una precedente pronuncia passata in giudicato che aveva accertato l’esistenza del credito Iva in capo alla contribuente; non ha verificato, però, se l’esercizio del diritto di detrazione fosse tempestivo in relazione al termine sopra indicato, sicché su tale punto si pone la necessità di un nuovo esame.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo; va quindi cassata l’impugnata sentenza e rinviato, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di
legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME