Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
Oggetto: detrazione iva – bene acquistato in leasing – irrilevanza del riscatto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9160/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 270/02/2021 depositata in data 05/03/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dall’odierna ricorrente, impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni notificatole con il quale l’Ufficio sanzionava l’insussistenza del diritto al rimborso dell’iva relativa all’acquisto di beni ammortizzabili concessi alla contribuente in leasing , per i quali non era ancora stato esercitato dalla utilizzatrice il diritto di riscatto;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate;
la CTR, con la pronuncia gravata, ha accolto l’impugnazione;
ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di doglianza illustrati da memoria;
-l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento all’art. 14 par. 1 della Direttiva iva n. 112 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito erroneamente dato rilievo al momento dell’acquisto della proprietà del bene acquistato in leasing dalla società contribuente -utilizzatrice, con ciò escludendo nella fattispecie il diritto al rimborso;
il motivo è fondato;
va sul punto registrata la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende in questa sede dar ulteriore continuità, in forza della quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12457 del 10 maggio 2019, seguita dalla conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34403 del 15 novembre 2021) in materia d’IVA, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile d’importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing , trattandosi di operazione equiparabile, per detto utilizzatore, all’acquisto di un “bene d’investimento” anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto;
né può ritenersi, come si eccepisce in controricorso, che la CTR abbia accertato in fatto la natura di bene merce in capo al bene in argomento,
dal momento che tale aspetto viene, nella sentenza impugnata, unicamente riferito come argomento posto dall’Ufficio alla base dell’accertamento , non come oggetto di accertamento da parte del giudice del merito; in ogni caso il profilo non è rilevante, dal momento che il recupero dell’iva -anche ad ammettere la locazione del bene in oggetto a terzi -è in linea generale soggetta e iva e quindi la negazione della detrazione dell’iva ‘a monte’ si porrebbe in contrasto con il pagamento dell’iva ‘a valle’, quindi in violazione del principio di neutralità del tributo;
depone in tal senso l’affermazione di principio sottesa alla decisione espressa da questa Corte nella massima composizione nomofilattica (Cass. sez. Un. Sentenza n. 13162 del 14/05/2024) secondo la quale l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta;
alla luce della quale la normativa interna, invero, nel presente caso come in quello oggetto della pronuncia citata, va ricordato e ribadito che, proprio come insegnano con chiarezza le Sezioni Unite, è sempre necessario in subiecta materia ‘ attenersi a precisi caposaldi, non valicabili a pena di incompatibilità unionale ossia il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, la ragionevolezza del termine per il rimborso e la garanzia di assenza di rischi finanziari per il soggetto passivo (tra le altre, v. Corte giust, C107/10, NOME Iztok; C431/12, Rafinaria Steaua Romana; C-254/16, RAGIONE_SOCIALE Hungary), ma, su tutti, il generalissimo, tendenzialmente assoluto, principio di neutralità dell’imposta de qua, che, al fondo, deve sempre guidare la risoluzione delle questioni giuridiche controverse alla medesima afferenti ‘ ;
pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata;
il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000 con riferimento all’art. 30 c. 3 lett. D) del d.P.R. n. 633 del 1972 mentre il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d. Lgs. N. 471 del 1997 con riferimento al ridetto art. 30 c. 3 e all’art. 3 del d. Lgs. N. 472 del 1997: all’esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbiti;
infine, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della RAGIONE_SOCIALE
le spese di lite sono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; compensa interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.