Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28523/2020 R.G. proposto da :
PROFILTEKNA DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA n. 407/03/20 depositata il 23/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 407/03/20 del 23/01/2020, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di Calafati Nazzareno e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 384/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente il recupero di IVA e di un credito d’imposta su investimenti in aree svantaggiate relativamente all’anno d’imposta 2013 .
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato adottato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
1.2. La CTR respingeva l’appello di Profiltekna evidenziando che: a) «il credito IVA e il credito d’imposta di cui si discute, negato dall’Ufficio per cui è stato iscritto a ruolo ed emessa la cartella di pagamento, è stato iscritto nelle varie dichiarazioni annuali a loro volta modificate con dichiarazioni aggiuntive presentate fuori termini con conseguente prescrizione del diritto al rimborso dello stesso»; b) le sentenze della CTP che avevano annullato le riprese IVA effettuate per gli anni d’imposta 2011 e 2012, peraltro non definitive, non avevano effetto nel presente giudizio; c) la circostanza che gli errori e i ritardi in cui era incorsa la società contribuente fossero imputabili al proprio consulente fiscale non elideva, in ogni caso, la responsabilità relativa al corretto adempimento degli oneri fiscali, essendo Profiltekna tenuta a vigilare sull’operato del professionista.
Profiltekna impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevata l’ammissibilità del ricorso per cassazione, notificato da RAGIONE_SOCIALE l’ultimo giorno utile del previsto termine semestrale di impugnazione.
1.1. Invero, posto che nel computo del termine di impugnazione bisogna tenere conto sia della sospensione feriale dei termini processuali (dal 01/08/2020 al 31/08/2020) che della sospensione di sessantaquattro giorni (dal 09/03/2020 all’11/05/2020) conseguente alla pandemia Covid19 ai sensi dell’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. del 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 maggio 2020, n. 40, trattandosi di termini cumulabili (Cass. n. 2095 del 24/01/2023), il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato ad AE entro il termine del 26/10/2020.
Quanto alla notificazione del ricorso per cassazione presso la sede dell’Avvocatura dello Stato e non presso la sede l’Agenzia delle entrate, va evidenziato che « In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art.
291 cod. proc. civ. » (Cass. S.U. n. 22641 del 29/10/2007; conf. Cass. n. 17700 del 22/06/2021).
2.1. Nel caso di specie, AE si è costituita regolarmente in giudizio, nonostante la nullità della notificazione. È vero che la difesa erariale ne ha eccepito l’invalidità, ma è altrettanto indubbio che la stessa si sia difesa compiutamente nel merito, senza evidenziare pregiudizi per il diritto di difesa, sicché si rivela del tutto superflua un’eventuale rinnovazione della notificazione.
Con il primo motivo di ricorso Profiltekna contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la carenza, l’insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sotto un duplice profilo: i) per avere la CTR ritenuto che le sentenze della CTP relative agli anni d’imposta 2011 e 2012 non abbiano rilievo nel presente procedimento senza chiarirne le ragioni; ii) per avere la CTR ritenuto che il credito IVA e il credito d’imposta siano prescritti senza spiegare il ragionamento logico-giuridico sottostante.
3.1. Il motivo va complessivamente disatteso.
3.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
3.2.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
3.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che le sentenze della CTP relative agli anni d’imposta 2011 e 2012, favorevoli alla società contribuente, non condizionano la valutazione concernente l’anno 2013 sia perché riguardano problematiche differenti, sia perché non sono definitive. Inoltre, i crediti di imposta oggetto di recupero sarebbero prescritti in ragione del riporto in varie dichiarazioni annuali presentate fuori termine.
3.4. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma niente affatto apparente o contraddittoria, essendo pienamente idonea ad illustrare le ragioni logico-giuridiche poste alla base della decisione della CTR, anche se in ipotesi non condivisa. Né la decisione è suscettibile di essere contestata sotto il profilo della sufficienza motivazionale, come detto, non più denunciabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in relazione all’eccezione di duplicazione impositiva, essendo stata emessa per il recupero del medesimo credito d’imposta altra cartella di pagamento.
5. Il motivo è fondato.
5.1. Invero, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che la ricorrente ha contestato, sia in primo grado che in appello, la questione della duplicazione impositiva, sulla quale la CTR ha omesso del tutto di prendere posizione, anche implicitamente.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’essere la CTR incorsa nel vizio di extrapetizione, avendo dichiarato la prescrizione di crediti in assenza di una specifica eccezione da parte di AE.
6.1. Anche tale motivo è fondato.
6.2. Ancora una volta emerge dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso da Profiltekna che la CTR ha preso posizione su di una questione (la ritenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento impugnata) che non risulta essere stata eccepita da AE nei gradi di merito del presente giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per avere la CTR erroneamente ritenuto la tardività della dichiarazione presentata con riferimento all’anno d’imposta 2013, negando la detrazione IVA a dispetto della sostanziale esistenza del credito per come risultante dalle liquidazioni periodiche prodotte.
7.1. Il motivo è fondato.
7.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal
giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili » (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016).
7.2.1. Dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile, anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa.
7.2.2. La menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.
7.2.3. Peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione
temporis: in proposito, si rimanda all’ampia motivazione di Cass. n. del 20051 dell’11/08/2017; conf. Cass. n. 19938 del 27/07/2018).
7.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha genericamente evidenziato «errori e ritardi nella compilazione delle proprie dichiarazioni» (pag. 7), ma, posto che il credito IVA è pacificamente sorto nell’anno 2011 , non ha chiarito se la società contribuente abbia prodotto in giudizio documentazione idonea ad attestare la sostanziale esistenza di detto credito e se la ricorrente sia effettivamente incorsa nella menzionata decadenza biennale dal diritto di detrazione.
In conclusione, vanno accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME