Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
PRISINZANO DOMENICO
– intimato – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9259/14/2022 depositata in data 02/11/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Oggetto: detrazione iva – prova analitica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7841/2023 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
a seguito di indagini finanziarie l’Ufficio rideterminava in capo al contribuente, al netto della perdita dichiarata, un reddito d’impresa per l’anno 2010 di € 3.029.397,00 con accertamento di maggiori imposte per un totale di € 1.955.248,00 oltre a sanzioni (€1. 950.405,00) e interessi come per legge;
COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento notificatogli;
la CTP accoglieva in parte il ricorso, dichiarando spettanti i costi di produzione nella misura del 65% da computarsi sui maggiori ricavi accertati in € 4.128.546,62;
tale pronuncia era impugnata da entrambe le parti, ciascuna in ordine ai profili di propria soccombenza;
con la sentenza qui impugnata la CGT di II Grado della Sicilia ha accolto sia dell’appello principale dell’Agenzia, ai fini dell’Irpef, relative addizionali e dell’Irap, sia quello incidentale del contribuente, riconoscendo, ai fini dell’Iva, il diritto di detrarre dall’imposta accertata quella ‘ … non versata sugli acquisti presuntivamente in nero recuperata dall’Ufficio’ ;
ricorre questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a una sola censura;
il contribuente non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di Legittimità;
Considerato che:
-l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 360, n. 3, c.p.c.); secondo parte ricorrente la sentenza impugnata appare erronea per violazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe nella parte in cui ha riconosciuto, ai fini dell’Iva, il diritto di detrarre dall’imposta accertata quella ‘ … non versata sugli acquisti presuntivamente in nero recuperata dall’Ufficio’ ; sostiene l’Agenzia delle Entrate che la statuizione del Collegio di appello, in relazione al riconoscimento in favore del
contribuente dell’IVA sugli acquisti presunti, appare infatti del tutto illogica, oltre che contraria alle norme di legge di riferimento;
il motivo è evidentemente fondato;
in tema di iva, questa Corte è ferma nello statuire che nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall’amministrazione finanziaria, mediante l’allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d’ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione “iuxta alligata et probata partium” (in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 37260 del 29/11/2021 ma in argomento anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24778 del 04/12/2015);
invero, con riguardo al tributo iva, la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva allorché il contribuente ometta di richiedere la detrazione del tributo in argomento a monte nel termine di decadenza di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. civ., 30 luglio 2020, n.16367) ovvero sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all’Amministrazione finanziaria in sede di verifica (Cass. civ., 24 febbraio 2016, n. 3586);
nel ritenere quindi spettante il diritto di detrazione dell’iva in forza del proprio apprezzamento in ordine all’effettività e inerenza della stessa, senza valutare quindi l’adempimento da parte del contribuente dell’onere di provarne la sussistenza, il giudice di merito si è disallineato dai ridetti principi;
conclusivamente, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di secondo grado per l’ulteriore corso; detto giudice si atterrà ai ridetti principi e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025.