Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4186/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3416/08/18 depositata in data 6 agosto 2018
Oggetto:
tributi
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale -a seguito di PVC -veniva disconosciuta una indebita detrazione IVA quale cessionaria di due compendi aziendali, relativamente ai quali la contribuente, secondo la prospettazione dell’Ufficio, aveva separatamente acquistato merci assoggettandole a IVA al fine di eludere per tali acquisti il pagamento dell’imposta di registro , con indetraibilità dell’Iva versata e applicazione delle sanzioni.
La CTP di Palermo ha rigettato il ricorso.
La CTR della Sicilia, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello in punto sanzioni. Il giudice di appello, pur rilevando l’esistenza di due cessioni di azienda e delle merci « tali da formare, comunque, un complesso aziendale unitario e funzionante », ha valorizzato quanto illustrato dall’appellante in memoria, con cui aveva chiesto l’applicazione dell’art. 1, comma 935 l. 27 dicembre 2017, n. 205 a novella dell’art. 6, comma 6, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in punto sanzioni, ritenendo che -non ravvisandosi elementi di frode fiscale -la disciplina sopravvenuta dovesse essere applicata al caso di specie , con applicazione della sanzione di € 10.000,00.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; la società intimata non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6,
comma 6, d. lgs. n. 471/1997, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile retroattivamente la suddetta disposizione, laddove la suddetta disciplina è destinata ad operare a far data dal 1° gennaio 2018. Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’accoglimento solo in punto sanzioni consegue all’implicito rigetto dell’appello in punto accertamento, per cui la sanzione sarebbe, in ogni caso, collegata alla condotta oggetto di accertamento, con applicazione della sanzione in misura proporzionale e non fissa.
Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della medesima disposizione (art. 6, comma 6, d. lgs. n. 471/1997), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non ricorrano atti di frode e si applichi la disposizione come novellata, in quanto tale norma si applicherebbe al caso della erronea applicazione in detrazione di una imposta superiore a quella dovuta e non nei casi di frode, laddove nel caso di specie la frode sussisterebbe per avere la società contribuente, in quanto cessionaria di compendi aziendali, indebitamente frazionato l’acquisto delle merci dall’acquisto dell’azienda.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della medesima disposizione (art. 6, comma 6, d. lgs. n. 471/1997), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della disposizione come novellata, laddove tale disposizione si applicherebbe alla specifica condotta indicata dalla norma (detrazione di imposta in misura maggiore dell’imposta effettivamente dovuta) e non nel caso il cui l’imposta sia indebita mente detratta per comportamento fraudolento.
Il primo motivo è infondato, posto che -come ricordato dal Pubblico Ministero -alla menzionata disposizione è stata espressamente attribuita efficacia retroattiva dall’art. 6, comma 3bis ,
d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modificato dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, che ha aggiunto all’art. 6, comma 6, d. lgs. n. 47171997 il seguente periodo « le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge ».
Per il principio della ragione più liquida, occorre trattare preliminarmente il terzo motivo rispetto al secondo. Il terzo motivo è fondato, in confornità al principio affermato da questa Corte -al quale occorre dare continuità -secondo cui in tema di IVA, l’imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 935, l. n. 205/2017 all’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta , ma non al caso in cui l’imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24289; Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18207).
Tale interpretazione si impone, oltre che in considerazione del tenore letterale della disposizione e, come deduce condivisibilmente il Pubblico Ministero, de ll’interpretazione sistematica proposta dal ricorrente (che evidenzia come l’erronea detrazione di imposta maggiore diversa dal dovuto è ipotesi speciale rispetto alla detrazione di imposta indebitamente applicata e detratta), anche in virtù del diritto dell’Unione, che riconosce l’esercizio del diritto a detrazione soltanto alle imposte effettivamente dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA , diritto che non si estende all’IVA dovuta per il solo fatto di essere stata indicata in fattura (CGUE, 13 dicembre 1989, RAGIONE_SOCIALE, C-342/87, punto 13; CGUE,
15 marzo 2007, RAGIONE_SOCIALE, C-35/05, punto 23; CGUE, 31 gennaio 2013, LVK, C-643/11, punto 34).
- La sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto applicazione dell’art. 6, comma 6, d. lgs. n. 471/1997 anche al caso di IVA indebitamente detratta perché attinente a operazione non assoggettata a IVA, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata in accoglimento del secondo motivo, per nuovo esame della sanzione applicabile. Il secondo motivo è assorbito. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2024