Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18854-2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
COGNOME SandroCOGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al contro ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto:
TRIBUTI –
avverso la sentenza n. 109/05/2016 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 26 gennaio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di NOME COGNOME con cui l’amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione l’IVA relativa alle spese di manutenzione straordinaria di un immobile in quanto non inserito tra i cespiti strumentali a ll’attività agricola svolta dal contribuente e rideterminava sinteticamente un maggior reddito ai fini IRPEF, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
1.1. I giudici di appello annullavano l’accertamento del maggior reddito determinato sinteticamente per difetto di consecutività con i redditi relativi ai due anni d’imposta precedenti, mentre ritenevano corretta la ripresa a tassazione dell’IVA , in quanto indebitamente detratta, per difetto di inerenza dell’immobile ristrutturato rispetto all’attività agricola svolta, in quanto non iscritto nel registro dei cespiti strumentali all’attività agricola.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’ intimato con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso principale la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ.
1.1. La ricorrente censura, per contrarietà al disposto di cui al citato art. 38 e all’interpretazione fattane dalla giurisprudenza di
legittimità, la statuizione d’appello nella parte in cui ha affermato che « in mancanza di tale consecutività non possono essere accertamenti induttivi relativi ad un solo anno di imposta e sulla base di un presupposto relativo ad un anno prescritto e che per di più non preveda la possibilità per il contribuente di potersi difendere ».
1.2. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «Ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità» (Cass. n. 10972/2017; in termini, Cass. n. 26541/2008).
1.3. Principio ribadito da Cass., 22 dicembre 2023, n. 35813, che in motivazione conferma il medesimo principio ponendosi in continuità con le predette pronunce.
Con il motivo di ricorso incidentale il controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18ter del d.P.R. n. 600 del 1973, 65 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e 15, comma 1, del d.lgs. n. 99 del 2004.
2.1. Censura la statuizione d’appello che aveva ritenuto legittimo il disconoscimento della detrazione IVA relativa alle spese di ristrutturazione di un immobile ritenuto non strumentale all’attività
agricola svolta dal contribuente in quanto non indicato nel libro dei cespiti strumentali all’attività agricola . Sostiene, al riguardo, che la CTR aveva erroneamente interpretato le disposizioni censurate in quanto le attività agricole non sono tenute ad adottare il libro dei cespiti.
2.2. Il motivo è fondato e va accolto.
2.3. Invero, a prescindere dall’obbligo di tenuta o meno del libro dei cespiti strumentali all’attività agricola, questa Corte a Sezioni unite, componendo un contrasto interno a questa Sezione, ha recentemente affermato il principio secondo cui «L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta» (Cass., Sez. U, n. 13162 14/05/2024, Rv. 671381 01).
2.4. Come si legge in Cass. n. 32345/2024, le Sezioni unite:
-muovendo dall’art. 183, primo paragrafo, della c.d. direttiva “rifusa”, secondo cui «Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite», da cui l’indirizzo maggioritario della Corte aveva fatto discendere l’equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell’IVA, fatta salva la facoltà degli Stati membri di disciplinare le «modalità» di rimborso dell’imposta, che è termine che non lascia adito a particolari dubbi sulla valenza meramente procedimentale e non sostanziale della facoltà normativa interna;
applicati i consolidati principi della giurisprudenza unionale, in ordine alla necessità che la normativa interna si attenga a precisi caposaldi, non valicabili a pena di incompatibilità unionale ossia il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, la ragionevolezza del
termine per il rimborso e la garanzia di assenza di rischi finanziari per il soggetto passivo (tra le altre, v. Corte giust, C107/10, NOME COGNOME; C-431/12, Rafinaria Steaua Romana; C-254/16, RAGIONE_SOCIALE Hungary), ma, su tutti, il generalissimo, tendenzialmente assoluto, principio di neutralità dell’imposta de qua, che, al fondo, deve sempre guidare la risoluzione delle questioni giuridiche controverse alla medesima afferenti;
hanno affermato che «all’espressione «acquisto … di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA interno (art. 30, terzo comma, lett. c) , dPR 633/1972), va attribuito il significato -lato- di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma in ogni caso la necessaria “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa (che comunque è presupposto generale della detraibilità dell’IVA ex art. 19, comma 1, dPR 633/1972)» e che «l’applicazione della disposizione legislativa de qua va necessariamente estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali “investimenti” (beni strumentali)», ovvero con «riferimento alla nozione -ampia e sostanzialmente economicadi «beni di investimento» che è quella utilizzata nella direttiva “rifusa” (artt. 174, comma 2, lett. a) e comma 3, 188, comma 1, secondo periodo, e comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE) e che quindi risulta essere l’unico parametro al quale un’interpretazione “conforme” deve affidarsi».
2.5. La statuizione impugnata, ponendosi sul punto in contrasto con il suddetto principio va cassata in accoglimento del motivo di ricorso incidentale proposto dal controricorrente con rinvio al giudice di
merito che provvederà ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione IVA in base al principio enunciato dalle citate Sezioni unite.
Conclusivamente, vanno accolti sia il ricorso principale che quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che rivaluterà l’intera vicenda processuale attenendosi ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2025