Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
Oggetto: cornice biennale – diritto alla detrazione – IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15219/2018 R.G. proposto da COMUNE DI CONTRONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: avvocatoEMAIL, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 9589/9/2017 depositata il 14/11/2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME e riconvocato il collegio in data 24 settembre 2025.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 9589/9/2017 veniva rigettato l’appello proposto dal Comune di Controne avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 900/1/2016 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall ‘ente territoriale avverso la cartella di pagamento ex art. 54 bis d.P.R. n.633/72 emessa per IVA per l’anno di imposta 2011, in relazione ad un credito maturato nel 2008, riportato nella dichiarazione IVA presentata per il 2009 e non utilizzato.
Sia il giudice di prime cure sia il giudice d’appello ritenevano che, in relazione al credito IVA del 2008 la relativa possibilità di detrazione andava esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il credito e cioè al più tardi nella dichiarazione IVA relativa al 2010, il che non era
avvenuto, dovendosi considerare omessa la dichiarazione relativa al 2009 presentata in data 30/1/2013.
Inoltre, il giudice di primo grado faceva cadere l’iscrizione a ruolo per sanzioni e interessi, considerati irragionevoli perché riteneva che nessun danno fosse stato arrecato all’erario, non essendo stato utilizzato il credito in compensazione; il capo di decisione non veniva appellato.
L’ente territoriale ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 e dei principi generali in tema di avviso di accertamento, per avere il giudice di seconde cure ritenuto che il credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2008, riportato nella dichiarazione IVA presentata per il 2009, non utilizzato in detrazione, potesse essere disconosciuto mediante la procedura del controllo formale con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, non avendo il ricorrente presentato istanza di rimborso del credito IVA. Secondo il ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto, in luogo della cartella, adottare il più articolato procedimento di accertamento e di disconoscimento del credito.
Il motivo è infondato.
2.1. Con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza IVA prevista dall’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte ha più volte affermato (cfr., ad es., Cass. ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 e giurisprudenza ivi citata, conforme a Cass. n.1845 del 2014) che, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, “a tutti gli effetti”, all’omessa presentazione ai
sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall’art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario.
Come ritenuto dal giudice d’appello, a seguito del controllo della dichiarazione, poteva perciò essere adottata direttamente una cartella di pagamento ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, senza necessità di doverla far precedere o adottare in sua vece un avviso di accertamento.
Con il secondo motivo l’ente territoriale censura, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19, 30, 30 ter e 38 bis del d.P.R. n. 633/1972, 21 del d.lgs. n. 546/1992 e 2946 cod. civ. per avere la CTR ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza alla fattispecie.
4. Il motivo è infondato.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, è pacifica nell’affermare che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. La giurisprudenza della Corte (Cfr. Cass. n.33626/2018), inoltre, precisa che nel giudizio d’impugnazione della
cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non
Il ricorso è rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7 -24.9.2025
Il Presidente
NOME COGNOME