Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14900/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, Con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE ‘Abruzzo n. 869/2023, depositata il 22 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ricevuta la notifica dalla Direzione regionale Abruzzo RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2017, avente a oggetto il recupero a tassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 bis d.P.R. 600/73 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 5, d.P.R. 633/72, di un maggior reddito imponibile IRES di euro 16.031.506,00, di un maggior reddito imponibile IRAP di euro 16.031.506,00, di una minore imposta sul valore aggiunto detraibile di euro 32.063.011,00, proponeva ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila. La contestazione riguardava i rapporti commerciali intercorsi con 21 società individuate a seguito RAGIONE_SOCIALE attività di indagine di P.G., quali soggetti privi di organizzazione aziendale, e dunque società cartiere, ritenendo non credibile che la RAGIONE_SOCIALE non si fosse avveduta che vi era una frode fiscale in essere, con il conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE‘IVA.
Si opponeva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado de L’Aquila , con sentenza n. 43/2023, rigettava il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva con proprie controdeduzioni.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, sezione 2, con sentenza n. 869/2023 depositata in data 22 dicembre 2023 , ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va chiarito che alcun rilievo riveste quanto affermato nella memoria illustrativa, dalla quale emerge che la contribuente è stata assoggettata, a far data dal 24 febbraio 2025, a procedura di liquidazione giudiziale del Tribunale di Vasto.
Il fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti – cui è equiparabile l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa liquidazione giudiziale – che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio (Cass. n. 6642/2024). Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti RAGIONE_SOCIALEa capacità di stare in giudizio di una RAGIONE_SOCIALE parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c., il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo (Cass. n. 3630/2021).
-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 19 del d. P.R. 633/72, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa direttiva del consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CE , RAGIONE_SOCIALE‘art. 168, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la sentenza sarebbe erronea atteso che, in base alla normativa richiamata e in forza del principio di neutralità fiscale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, come nella specie, l’acquirente ha sempre il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte, anche quando il venditore fornitore non abbia versato l’ IVA all’erario. Nell’avviso di accertamento in esame risultava il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IVA a monte da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE rispetto alle fatture emesse dalle 21 società e che gli acquisti erano assoggettabili ad IVA.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 , comma 5bis , d.lgs. n. 546/92, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, il giudice di appello ha fondato la sua decisione ponendo a carico di parte ricorrente e non RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la prova in ordine all’incolpevole ignoranza RAGIONE_SOCIALE‘acquirente, il quale avrebbe dovuto sapere che il venditore non avrebbe versato l’IVA. La sentenza gravata sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., posto che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto il proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c. e art. 7, comma 5bis d.lgs. n. 546/1992, ossia che il cessionario aveva partecipato attivamente alla frode o che quantomeno sapeva o avrebbe dovuto sapere RAGIONE_SOCIALEa frode compiuta dal cedente.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualità professionale ricoperta, RAGIONE_SOCIALEa sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri
di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 27566/2018).
La Corte di giustizia tributaria ha esaminato i numerosi elementi che avrebbero dovuto indurre la contribuente a diffidare degli intermediari (i pagamenti venivano effettuati anticipatamente e spesso nei confronti di soggetti diversi dal fornitore; tutte le società fornitrici avevano iniziato l’attività di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE solo pochi mesi RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALEa fatturazione; la fatturazione sottocosto per alcune RAGIONE_SOCIALE imprese fornitrici; la mancanza di una struttura organizzativa e amministrativa RAGIONE_SOCIALE società che formalmente vendevano il RAGIONE_SOCIALE alla contribuente; la circostanza che i flussi di RAGIONE_SOCIALE avvenivano direttamente dalle società che detenevano il RAGIONE_SOCIALE alla società contribuente senza passare per la società che formalmente risultava venditrice), giungendo a escludere l’esimente RAGIONE_SOCIALEa buona fede, motivata sulla necessità di acquisire i combustibili al prezzo più basso o che gli acquisti venivano effettuati in via telematica.
Parte ricorrente mira, invero, a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito.
Va peraltro evidenziato che in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis , del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. n. 31878/2022), né si pone in contrasto con la persistente applicabilità RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova contraria (Cass. n. 2746/2024).
Peraltro, il nuovo comma 5-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge predetta (Cass. n. 20816/2024).
Non ha infine alcun rilievo, nei termini invocati, la questione RAGIONE_SOCIALEa neutralità RAGIONE_SOCIALE‘IVA, giacché la motivazione ha escluso la possibilità RAGIONE_SOCIALEa detrazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa ritenuta consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa frode.
3. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass., S.U., n. 27195/2023).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 40.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 10.000,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, c.p.c. – al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME