Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4267 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
Oggetto: plafond IVA contributi da RAGIONE_SOCIALE per formazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25555/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
CENTRO ASSISTENZA TECNICA ALLE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC:
EMAIL) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Brescia, n. 1075/23/2022 depositata in data 22/03/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-la società cooperativa controricorrente aveva registrato determinati contributi in denaro ricevuti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE (a fronte della realizzazione di corsi di formazione) come operazioni fuori dal campo Iva, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, con ciò qualificandoli come contributi costituenti mera movimentazione finanziaria, mere cessioni di denaro tra gli enti erogatori e la società cooperativa. Dal lato passivo la società, senza operare alcuna distinzione in funzione RAGIONE_SOCIALE operazioni attive poste in essere, ritenendo di potersi avvalere di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, aveva poi portato in detrazione integralmente l’imposta relativa alle fatture di acquisto di beni e servizi relativi allo svolgimento di detti corsi;
-l’Ufficio ha qualificato le prestazioni connesse ai contributi ricevuti non come operazioni fuori dal campo Iva, bensì come operazioni esenti, ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 24/12/1993 n. 537 , come tali rilevanti di fini del c.d. ‘plafond’, con ciò rideterminando l’Iva da detrarsi;
-la CTP di Cremona accoglieva il ricorso;
-appellava l’Ufficio;
-il giudice dell’appello rigettava il gravame ritenendo non erogata da parte della contribuente alcuna prestazione di servizi
al RAGIONE_SOCIALE, che ebbe invece a ricevere un contributo in denaro; pertanto, il rapporto instaurato mancava della funzione sinallagmatica che caratterizza una prestazione a corrispettivo;
-inoltre, secondo la CTR, poiché era stato ampiamente motivato dalla contribuente che nel caso di specie trattavasi di contributi di cui all’art. 2 c. 3 lett. a) d.P.R. 633 del 1972, doveva trovare qui applicazione il disposto di cui all’art. 10 c. 2 quater del d. l. n. 210 del 2015;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi: resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
-il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 10, della legge 23/12/1993 n. 5 37, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la presunzione di esenzione dall’Iva, prevista per i corsi di formazione finanziati da enti pubblici, si riferisca ai corsi di formazione resi al personale degli enti eroganti, mentre nel caso in esame i corsi di formazione sono stati svolti nei confronti di destinatari diversi dal personale degli enti pubblici;
-il secondo motivo denuncia, di conseguenza, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 comma 3 lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la CTR attribuito errata qualificazione giuridica alle prestazioni fatturate (cessioni di denaro escluse dall’iva ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972), derivandone l’indebita integrale detrazione, da parte della ricorrente, dell’iva assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi, applicando a sé stessa la suddetta deroga prevista dal citato art. 19 comma 3 lett. c) del d.P.R. n. 633/72;
-il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 -quater, del d.l. n. 210 del 2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere la CTR condiviso acriticamente la tesi che l’art. 10, comma 2 -quater, del d.l. n. 210/2015 legittimerebbe l’integrale detrazione operata, senza considerare che fra i requisiti previsti dalla norma, vi è la percezione del contributo a fondo perduto ma anche l’individuazione di una specifica attività formativa, che deve essere finalizzata ad attribuire una qualifica professionale; del che prova -secondo la prospettazione di parte ricorrente non sarebbe stata fornita;
-i motivi in parola, suscettibili di trattazione congiunta in quanto frammentazione di una medesima censura, sono tutti infondati;
-la prospettazione da essi sostenuta risulta infatti smentita dai precedenti di questa Corte, secondo i quali «l’attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra quelle commerciali, soggette all’imposta, e dà diritto, ai sensi dell’art. 19, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l’eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, atteso che l’art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica solo qualora il versamento eseguito dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione del personale s’inserisca in un rapporto sinallagmatico ed assuma natura di corrispettivo», escluso, dunque, che, in tale evenienza, i contributi rilevino agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (Cass. n. 12523 del 17/06/2015; v. anche Cass. n. 28046 del 30/12/2009 e in ultimo Cass. n. 13086 del 30 giugno 2020, che le cita in motivazione);
-va dato atto, peraltro, che la questione, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 18631 del 23 marzo 2016,
deve ritenersi definitivamente superata a seguito dello ius superveniens di cui all’art. 10 del d.l. n. 210 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 21 del 2016, ed in particolare dei commi da 2-ter a 2-sexies, inseriti dalla legge di conversione, disposizioni aventi efficacia retroattiva in quanto espressamente dichiarate di natura interpretativa;
-in particolare, il comma 2-ter dispone: «l’articolo 19, comma 2, primo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione»;
-il successivo comma 2-quater (inteso dagli interpreti come una sorta di “sanatoria”) dispone a sua volta: «resta ferma la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l’acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l’imposta non sia stata considerata dall’ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento»;
-conclusivamente, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi, 15% per spese generali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.