Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3754 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Oggetto: IVA – costi -ine- renza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15142/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (EMAIL domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 11642/4/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 18.12.2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 1324/18/2014 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in fallimento avverso due avvisi di accertamento per IVA relativi alle annualità 2007 e 2008.
In sentenza si legge che la controversia s’incentrava sulla detraibilità o meno ai fini dell’IVA relativa gli anni 2007 e 2008 dei costi concernenti la ristrutturazione edilizia del fabbricato in Castellabate (SA) destinato allo svolgimento dell’attività di ‘ricettività turistica” dalla contribuente, dichiarata fallita nel novembre deli 2011. Con gli avvisi di accertamento impugnati l’Agenzia appellante disconosceva la detraibilità dell’imposta armonizzata per 11 fatture per il 2007 e per 7 fatture per il 2008 sul rilievo della loro non inerenza all’attività d’im-
presa dell’appellata in ragione di avvenute compravendite e promesse di vendita per parte del fabbricato in ristrutturazione e dell’indeterminatezza del contenuto delle fatture.
Disattesa la questione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo, nel merito il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado accertando sia la destinazione di gran parte del fabbricato non all’esercizio dell’attività ricettiva come indicato dalla contribuente bensì alla vendita verso terzi o comunque la sua promessa in vendita, sia la genericità delle fatture riportanti i costi, illegittimamente detratti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente, affidato a due motivi, che illustra con memoria ai sensi dell’ art.380 bis.1 cod. proc. civ., mentre l’Agenzia si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 1, d.P.R. n.633/72, dell’art.21, comma 2, lett. g.) d.P.R. 633/72 nonché dell’art.2697 cod. civ. da parte della sentenza per aver illegittimamente negato in toto il diritto alla detrazione di IVA per genericità delle fatture afferenti all’operazione contestata, vertendosi in un caso di operazione almeno in parte inerente e strumentale all’impresa.
Con il secondo motivo, in rapporto a ll’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., viene dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella messa a disposizione ad opera del Fallimento e in favore dell’Ufficio del documento denominato ‘stato di avanzamento lavori n.20 bis’ che ha ad oggetto la descrizione e la quantificazione delle opere eseguite
sugli appartamenti del piano quarto mansardato, nonché di ulteriore documentazione (22 s.a.l., contratto di appalto, elaborati grafici, planimetrie, atti autorizzativi), che consentirebbe di detrarre l’IVA paventata come non inerente da quella sicuramente inerente l’attività di impresa.
I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
3.1. Va rammentato che, in tema di IVA, sebbene l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del relativo costo l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari fornite dal soggetto passivo (Cass. Sez. 5, sentenza n. 22940 del 26/09/2018). Infatti, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall’art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE. Peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d’imposta, come si evince dall’art. 219 della detta direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che modificano o fanno specifico e inequivoco riferimento ad esse (Cass. Sez. 5, sentenza n. 29290 del 14/11/2018; conforme, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18208 del 24/06/2021).
3.2. Nel caso di specie la ricorrente afferma che dalla documentazione di supporto prodotta in atti e richiamata nel secondo motivo per compiuta specificità il giudice ben poteva verificare l’inerenza del costo con riferimento ai lavori eseguiti, valutando quanto emergeva dallo stato di avanzamento dei lavori, potendo anche scorporare
parte delle spese sostenute in relazione a ll’avvenuta alienazione a terzi di parte del fabbricato in ristrutturazione per alcune unità immobiliari.
Del profilo la sentenza impugnata non ha tenuto conto e, in applicazione del canone giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice del rinvio valuterà tale documentazione per verificare se sia superabile la parziale genericità delle fatture relative alle prestazioni in contestazione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta armonizzata.
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2024