Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23179 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23179 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31879/2021 R.G. proposto da : GRUPPO AZIONE LOCALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA – SEZ.ST. SALERNO n. 3943/04/21 depositata il 07/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3943/04/21 del 07/05/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5503/12/18 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso un diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2017 .
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con il provvedimento di diniego l’Amministrazione finanziaria riteneva il rimborso di imposta non dovuto in quanto relativo «all’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi riconducibili all’attuazione delle strategie di sviluppo rurale e dei progetti di cooperazione approccio Leader» e il GAL non aveva dimostrato «di avere operato alcuna separazione contabile, riportando nell’unico registro acquisti istituito, tutte le fatture con la dicitura ‘iva detraibile’, sia le fatture relative agli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività di promozione rurale (nello specifico fatture di consulenza organizzazione eventi, etc.), sia le fatture presumibilmente ricollegate e ricollegabili all’attività commerciale sfociata nella emissione delle fatture n. 1/2015 e 2/2015, sia le fatture di carattere promiscuo».
1.2. La CTR respingeva l’appello del GAL evidenziando che: a) la disciplina IVA si rivolgeva non a soggetti che avevano una formale qualifica imprenditoriale, «bensì a soggetti che esercitano effettivamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi ‘anche se non organizzate in forma di impresa’ (art. 4 D.P:R. n. 633/1972), ovvero attività poste in essere dietro pagamento di corrispettivo»; b) la mera attività promozionale svolta nel comune
interesse dei soci sul piano della dedotta concertazione politica e culturale fuoriusciva dall’ambito normativo invocato.
Il GAL impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
AE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso del GAL è affidato a tre motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2082 cod. civ. e dell’art. 4, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR: i) erroneamente ritenuto che l’attività di impresa sia esercitata soltanto da chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro pagamento di corrispettivo, così disattendendo la previsione normativa secondo la quale per esercizio di impresa si intende anche «l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile»; ii) disatteso la presunzione legale disposta dalla norma secondo cui «si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società (…)», escludendo «dall’ambito normativo invocato la mera attività promozionale svolta nel comune interesse dei soci sul piano della dedotta concertazione politica e culturale».
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 19 e 72 del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, essendo la società cessionaria destinataria di contributi pubblici, sussistano limitazioni al diritto di detrarre l’IVA corrisposta per l’acquisto di beni e servizi.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il diritto alla detrazione dell’IVA non sia legato esclusivamente al concetto di inerenza, ma alla diretta connessione con le cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite.
Le peculiari questioni di diritto sottese all’esame dei tre motivi, involgenti elementi di novità, giustificano il rinvio della causa a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.