Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20208 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23529/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 438/23/18 depositata il 19/01/2018.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 438/23/18 del 19/01/2018, la Commissione tributaria regionale del Campania (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 783/05/17 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, procedendosi al recupero del credito IVA indicato per l’anno 2012 sebbene nell’anno 2011 la dichiarazione era stata omessa.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) sussisteva la competenza per territorio dell’Ufficio distrettuale procedente in ragione del fatto che il domicilio fiscale della società era sito in Caserta nell’anno accertato; b) la notifica della cartella di pagamento era stata correttamente eseguita a mezzo PEC; c) dovevano ritenersi infondate le eccezioni di mancata instaurazione del contraddittorio preventivo per mancata formulazione di un’idonea prova di resistenza, nonché di m ancato invio dell’avviso bonario, peraltro nel caso di specie non necessario; d) la cartella di pagamento era stata correttamente motivata; e) era
maturata la decadenza biennale, sicché il contribuente non aveva diritto alla detrazione.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
AE resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate Riscossione restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disattesa l’istanza di discussione della causa in pubblica udienza. Invero, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020).
1.1. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, complesse o di rilevante valore, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce ii proprio contributo.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sette motivi, che vengono di seguito brevemente illustrati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 17, 19, 30, 54 bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per avere la CTR ritenuto la sussistenza di un termine di decadenza connesso alla omessa dichiarazione IVA, sebbene sia stata acquisita la prova dell’esistenza del credito.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disp. prel. cod. civ., dell’art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 2, commi 1, 2 e 2 bis , del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96, per avere la CTR ritenuto l’applicabilità di una disposizione (l’art. 2 del d.l. n. 50 del 2017) entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 31, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere la CTR annullato una cartella di pagamento emessa da un Ufficio territorialmente incompetente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 20, 21 e 71 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale), per non avere la CTR accertato e dichiarato l’inesistenza della notificazione di una cartella di pagamento non firmata digitalmente e non trasmessa in formato .p7m.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., per avere la CTR omesso di dichiarare l’invalidità di una cartella di pagamento emessa senza il previo invio dell’avviso bonario e senza l’espletamento del contraddittorio preventivo.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione o la falsa
applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali della UE, per avere la CTR omesso di dichiarare l’invalidità di una cartella di pagamento emessa senza l’espletamento del contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, da ritenersi obbligatorio.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e del principio di proporzionalità delle sanzioni, per non avere la CTR quanto meno accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle sanzioni.
L’esame del terzo motivo ha carattere preliminare, riguardando una questione di competenza territoriale dell’Ufficio che ha emesso la cartella impugnata, come tale idonea a definire il giudizio. Il motivo è, peraltro, infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In materia di accertamento d’IVA, l’art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate – pena l’illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali – si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all’atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all’atto del versamento (od omesso versamento) dell’imposta e permane sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell’adozione del provvedimento impositivo »(Cass. n. 14985 del 15/07/2020; Cass. n. 10769 del 10/05/2006; Cass. n. 10224 del 27/06/2003).
3.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che il domicilio fiscale del contribuente è stato spostato da Caserta a Milano solo in data 04/02/2013, con la conseguenza che, con riferimento all’anno
d’imposta 2011 (il credito IVA riguarda, infatti, detto anno, anche se la dichiarazione è stata omessa e lo stesso è stato riportato nell’anno 2012), è sicuramente competente l’Ufficio di Caserta, atteso che avrebbero dovuto essere presentate le dichiarazioni periodiche ed effettuati i pagamenti nel 2012.
3.3. La società contribuente assume che il domicilio fiscale si è spostato a Milano già nell’anno 2012 e di tale circostanza AE non avrebbe potuto non essere a conoscenza in ragione della pubblicità effettuata presso la Camera di commercio.
3.4. Peraltro, a parte il difetto di specificità di tale rilievo, va evidenziato che lo stesso si pone in contrasto con l’accertamento in fatto della CTR, accertamento che non può essere posto in discussione con la proposizione di una censura di violazione di legge.
Il quarto motivo di ricorso, concernente l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC e il cui esame è ugualmente preliminare, è infondato.
4.1. In buona sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la cartella di pagamento allegata al messaggio PEC non avrebbe il formato .p7m, con conseguente mancata apposizione della firma digitale sulla cartella medesima.
4.2. Orbene, va prima di tutto evidenziato che la mancanza di sottoscrizione, analogica o digitale, della cartella di pagamento non determina l’inesistenza della stessa, derivando l’esistenza « dalla inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emettere l’atto, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’agente, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice » (Cass. n. 19327 del
15/07/2024; si vedano anche Cass. n. 35541 del 19/12/2023; Cass. n. 31605 del 04/12/2019; Cass. n. 30948 del 27/11/2019).
4.3. In ogni caso, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, sicché, in caso di contestata irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, può senz’altro applicarsi l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (Cass. n. 6417 del 05/03/2019).
4.4. La sentenza impugnata si è puntualmente attenuta ai superiori principi di diritto, sicché non merita alcuna censura.
Il quinto e sesto motivo, che possono trovare esame congiunto, riguardano il mancato inoltro dell’avviso bonario e/o della comunicazione di irregolarità nonché il mancato espletamento del contraddittorio preventivo, necessario in materia di tributi armonizzati. Gli stessi vanno disattesi.
5.1. Per quanto concerne la necessità della previa contestazione al contribuente del rilievo, va detto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
5.1.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi
dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l’obbligo imposto all’Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016).
5.1.2. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento dell’obbligo di invio del cd. avviso bonario è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, « ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso » (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).
5.2. Orbene, nel caso di specie la CTR ha accertato che l’Amministrazione finanziaria ha previamente avvisato la società contribuente delle risultanze del controllo automatico e, in ogni caso, ha affermato che detto avviso non è affatto necessario in un’ipotesi di totale omissione della dichiarazione.
5.3. La prima affermazione, non contestabile in questa sede con la proposizione di un vizio di violazione di legge, rende di per sé inammissibile la censura, in quanto si scontra con un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello.
5.4. Con riferimento, invece, alla ulteriore questione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, va evidenziato che, con riferimento ai tributi cd. non armonizzati, « non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale », mentre per i tributi cd. armonizzati, qual è l’IVA, secondo quanto emerge dal diritto unionale, per come interpretato dalla Corte di giustizia della UE, « l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa » (cd. prova di resistenza).
5.5. Nel caso di specie, a parte il fatto che il contraddittorio endoprocedimentale è stato attivato dall’Amministrazione finanziaria con l’invio dell’avviso bonario ovvero della comunicazione di irregolarità, la CTR ha evidenziato che nessuna valida prova di resistenza sia stata formulata dalla società contribuente.
5.6. A fronte di tale ultima affermazione, i rilievi di parte ricorrente sono, da un lato, tardivi, non essendo stato dimostrato che gli stessi siano stati effettuati anche in sede di merito (mancano, infatti, le dovute trascrizioni degli atti di primo e secondo grado); e, dall’altro, difettano di specificità, non essendo stato trascritta o allegata la documentazione fondante la prova di resistenza.
Il primo motivo, riguardante la decadenza dal diritto alla detrazione, è fondato nei termini di seguito precisati.
6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 » (Cass. n. 19938 del 27/07/2018; si veda Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016). È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione (Cass. n. 15060 del 12/05/2022).
6.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la ricorrente sarebbe decaduta dalla detrazione del credito IVA in quanto la documentazione dello stesso sarebbe stata trasmessa una volta decorso il termine biennale, soltanto in data 23/09/2016.
6.3. In realtà, come evidenziato dalla giurisprudenza più sopra riportata, la decadenza dal diritto alla detrazione è prevista unicamente allorquando detto diritto non venga esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. E l’esercizio del diritto non coincide certamente con la documentazione del credito, così come ha ritenuto erroneamente la CTR.
6.4. Si evince, infatti, dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2) che il credito IVA maturato nel 2011 e oggetto di omessa dichiarazione sarebbe stato riportato già con riferimento alla
successiva annualità 2012 e, dunque, tempestivamente rispetto alla previsione di legge.
6.5. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio verificare se effettivamente si sia verificata la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal diritto di detrazione, decadenza fondata dalla CTR su presupposti erronei.
Il secondo motivo, con il quale si contesta l’applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 50 del 2017 ad una fattispecie antecedente, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .
7.1. Il riferimento alla disposizione menzionata è stato compiuto dal giudice di appello a fini ricostruttivi della disciplina della detrazione, ma detta disposizione non è stata in alcun modo applicata ai fini della decisione della controversia.
L’ottavo motivo, concernente le sanzioni, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito l’ottavo motivo, rigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il settimo, rigettati i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.