Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5491  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33616/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  direttore pro  tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-controricorrente-
per  la  cassazione  della  sentenza  della  Commissione  tributaria regionale del Molise n. 598/2018, depositata il 18 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di rimborso IVA per l’anno 2008 per un importo pari a euro 18.000,00, rimborso erogato dall’Agente della Riscossione  in  data  15  maggio 2009.
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo della contabilità richiesta  ed  esibita,  constatava  che  la  parte  aveva  indebitamente usufruito  del  rimborso  per  un  importo  pari  ad  euro  12.484,00  in quanto relativo a  fatture  riferite  a  ristrutturazioni  su  beni  di  terzi detenuti senza titolo.
Con l’avviso di accertamento in contestazione , l’RAGIONE_SOCIALE richiedeva la restituzione del rimborso di euro 12.484,00 e irrogava la relativa sanzione di pari importo.
Avverso  tale  atto,  la  società  contribuente  proponeva  ricorso chiedendone l’integrale annullamento .
L’RAGIONE_SOCIALE , non ritenendo l’atto annullabile, notificava  la  proposta  di  mediazione  con  la  sola  riduzione  RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Non avendo aderito alla proposta dell’Ufficio, la parte depositava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
Con la  sentenza  n.  1104/02/2015,  la  Commissione  tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato, con spese integralmente compensate.
-Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
La società resisteva in giudizio depositando proprie controdeduzioni.
Con sentenza n. 598/01/2018, depositata il 18 settembre 2018, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello e dichiarava la legittimità del provvedimento impugnato, compensando integralmente le spese del giudizio.
-La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 633/72 con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. Parte ricorrente – richiamando l’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Cassazione n. 11533/2018, sulla questione oggetto della controversia con la quale è stato confermato il carattere assoluto del principio di neutralità dell’IVA e precisato che, ai fini della detraibilità dell’imposta, deve essere verificata la strumentalità del bene, tenendo conto dell’effettiva destinazione dell’immobile rispetto all’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile – osserva che, nel caso di specie, l’Ufficio non ha mai contestato il carattere strumentale del bene immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione. Al riguardo, precisa che dalla documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio è emerso che il bene
appartiene ai sigg.ri COGNOME e COGNOME, unici soci della società, che tra il proprietario e la società è stato stipulato un contratto di comodato avente data certa, che i lavori sono stati effettuati nel corso del 2008 dopo la conclusione del contratto stesso e prima della richiesta di rimborso.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4, del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 cod. proc. civ. La ricorrente contesta il punto in cui il collegio giudicante ha richiamato quanto eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla registrazione del contratto di comodato, secondo cui la detrazione sarebbe subordinata alla prova di inerenza dell’immobile all’esercizio dell’impresa , nonché alla costituzione di un diritto di comodato in epoca anteriore alla richiesta di rimborso. Secondo tale prospettazione, la Commissione tributaria regionale, non volendosi allineare ai principi dettati dalle Sezioni Unite, avrebbe cercato di avallare l’operato dell’Ufficio con statuizioni errate.
1.1. -Entrambi  i  motivi,  da  trattarsi  congiuntamente,  sono fondati.
L’esercente  attività  d’impresa  o  professionale  ha  diritto  al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto  personale  di  godimento,  purché  sia  presente  un  nesso  di strumentalità  tra  tali  beni  e  l’attività  svolta    (Cass.,  Sez.  Un.,  14 maggio  2024,  n.  13162;  Cass.,  Sez.  V,  22  settembre  2022,  n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
In tal senso, l’esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto in comodato,  indipendentemente  dalla  loro  autonoma  funzionalità  o
asportabilità  al  termine  del  periodo  contrattualmente  stabilito,  dà diritto  alla  detrazione  dell’imposta  o,  in  mancanza,  all’alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l’attività  di  impresa  o  professionale,  anche  se  potenziale  o  in prospettiva, da questi svolta  (Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi richiamati, affermando – da un lato – che le spese per il miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di proprietà di terzi e concessi in uso comodato, qualora si estrinsechino in opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità, non risultano iscrivibili tra le immobilizzazione materiali perché non possono essere rimosse al termine del periodo di utilizzo e – dall’altro – ritenendo che le spese siano state sostenute dal proprietario in qualità di comodante e non dalla società comodataria, senza verificare in concreto l’elemento determinante del nesso di strumentalità con l’attività d’impresa.
 –  La  sentenza  impugnata  dev’essere  perciò  cassata  e,  per l’effetto,  va  disposto  il  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo  grado  del  Molise,  in  diversa  composizione,  anche  per  la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024.