Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5491 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33616/2018 R.G. proposto da :
NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 598/2018, depositata il 18 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-La COGNOME Domenico Antonio RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di rimborso IVA per l’anno 2008 per un importo pari a euro 18.000,00, rimborso erogato dall’Agente della Riscossione in data 15 maggio 2009.
L’Agenzia delle entrate, a seguito di un controllo della contabilità richiesta ed esibita, constatava che la parte aveva indebitamente usufruito del rimborso per un importo pari ad euro 12.484,00 in quanto relativo a fatture riferite a ristrutturazioni su beni di terzi detenuti senza titolo.
Con l’avviso di accertamento in contestazione , l’Agenzia delle entrate richiedeva la restituzione del rimborso di euro 12.484,00 e irrogava la relativa sanzione di pari importo.
Avverso tale atto, la società contribuente proponeva ricorso chiedendone l’integrale annullamento .
L’Agenzia delle entrate , non ritenendo l’atto annullabile, notificava la proposta di mediazione con la sola riduzione delle sanzioni.
Non avendo aderito alla proposta dell’Ufficio, la parte depositava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza n. 1104/02/2015, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato, con spese integralmente compensate.
-Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l’Agenzia delle entrate.
La società resisteva in giudizio depositando proprie controdeduzioni.
Con sentenza n. 598/01/2018, depositata il 18 settembre 2018, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello e dichiarava la legittimità del provvedimento impugnato, compensando integralmente le spese del giudizio.
–COGNOME Domenico Antonio e RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 633/72 con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. Parte ricorrente – richiamando l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11533/2018, sulla questione oggetto della controversia con la quale è stato confermato il carattere assoluto del principio di neutralità dell’IVA e precisato che, ai fini della detraibilità dell’imposta, deve essere verificata la strumentalità del bene, tenendo conto dell’effettiva destinazione dell’immobile rispetto all’attività d’impresa, a prescindere dalla categoria catastale attribuita all’immobile – osserva che, nel caso di specie, l’Ufficio non ha mai contestato il carattere strumentale del bene immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione. Al riguardo, precisa che dalla documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio è emerso che il bene
appartiene ai sigg.ri COGNOME COGNOME unici soci della società, che tra il proprietario e la società è stato stipulato un contratto di comodato avente data certa, che i lavori sono stati effettuati nel corso del 2008 dopo la conclusione del contratto stesso e prima della richiesta di rimborso.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4, del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 cod. proc. civ. La ricorrente contesta il punto in cui il collegio giudicante ha richiamato quanto eccepito dall’Agenzia delle entrate in ordine alla registrazione del contratto di comodato, secondo cui la detrazione sarebbe subordinata alla prova di inerenza dell’immobile all’esercizio dell’impresa , nonché alla costituzione di un diritto di comodato in epoca anteriore alla richiesta di rimborso. Secondo tale prospettazione, la Commissione tributaria regionale, non volendosi allineare ai principi dettati dalle Sezioni Unite, avrebbe cercato di avallare l’operato dell’Ufficio con statuizioni errate.
1.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta (Cass., Sez. Un., 14 maggio 2024, n. 13162; Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
In tal senso, l’esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o
asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, all’alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta (Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27813; Cass., Sez. VI-5, 11 gennaio 2021, n. 215).
Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non si è conformata ai principi richiamati, affermando – da un lato – che le spese per il miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di proprietà di terzi e concessi in uso comodato, qualora si estrinsechino in opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità, non risultano iscrivibili tra le immobilizzazione materiali perché non possono essere rimosse al termine del periodo di utilizzo e – dall’altro – ritenendo che le spese siano state sostenute dal proprietario in qualità di comodante e non dalla società comodataria, senza verificare in concreto l’elemento determinante del nesso di strumentalità con l’attività d’impresa.
– La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024.