Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3871 Anno 2025
Oggetto: Tributi
RAGIONE_SOCIALE– DETRAZIONE IVA- INERENZA- 2008
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ESTINZIONE ART. 6 DEL D.L. 119 DEL 2018
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 14928 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4608/09/2017, depositata in data 23 novembre 2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. La controversia concerne l’impugnativa di un avviso di accertamento emesso, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Agrigento, dall’Agenzia delle entrate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE contestando l’indebita detrazione Iva per l’anno 2008. In particolare, l’Ufficio aveva rilevato che, nell’esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato, a seguito dell’espletamento di una gara, tra il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano -Romagnolo (committente) e l’A ssociazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita dalla RAGIONE_SOCIALE (capogruppo) e RAGIONE_SOCIALE, per i lavori eseguiti da quest’ultima, la medesima società (mandante) aveva emesso fatture, anziché nei confronti del Consorzio appaltante, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (mandataria) la quale, a sua volta, aveva fatturato nei confronti del Consorzio committente l’intera prestazione complessivamente eseguita dalle due imprese, detraendo l’imposta indebitamente anche per i lavori eseguiti dalla associata in difetto di inerenza e di legittimazione passiva.
2.Avverso il suddetto avviso, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che, con sentenza n. 81/05/2013, lo accoglieva ritenendo fondata l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione, confi gurandosi l’ATI come autonomo soggetto giuridico, ed essendo la contribuentemandataria in forza di accordi interni con l’associata, legittimata a ricevere le fatture da quest’ultima per poi regolarizzare una rifatturazione comprendente l’intera prestazio ne eseguita dalle due imprese.
3.La Commissione Tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 4608/09/2017, depositata in data 23 novembre 2017, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi.
La società contribuente resiste con controricorso.
In data 27 gennaio 2025 la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR rigettato l’appello dell’Uffici o, con una motivazione apparente, affermando apoditticamente che: 1) l’ATI si configurava nei confronti dei terzi come soggetto unitario anche dal punto di vista fiscale senza tenere conto dei rilievi di cui al p.v.c. della G.d.F. da cui emergeva l’indebita detrazione dell’Iva per difetto di legittimazione passiva della contribuente ex art. 19 del d.PR n. 633/1972; 2) il richiamo al contenuto del p.v.c. rimandava a valutazioni che ponevano in evidenza aspetti formali (il soggetto tenuto all’emissione della fattura era diverso da quello che l’aveva effettivamente emessa) senza tuttavia esplicitare gli effetti sostanziali della pretesa irregolarità.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 52 ( rectius : 54) del d.P.R. n. 633/72, 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR confermato l’illegittimità dell’avviso in questione, sebbene le fatture emesse dalla associata COGNOME (mandante) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (capogruppo-mandataria) con Iva portata in detrazione da
quest’ultima non afferissero ad operazioni intercorse tra la mandante (COGNOME) e la mandataria (COGNOME) ma ad operazioni intercorse tra COGNOME e il Consorzio reale committente nei confronti del quale avrebbero dovuto essere emesse. Peraltro – come evidenziato dalla ricorrente – la capogruppo aveva, a sua volta, emesso fattura per l’intero importo della prestazione al committente, detraendo illegittimamente l’imposta addebitata dalla mandante in quanto relativa a prestazioni non eseguite nei propri confr onti. Da qui, ad avviso dell’Agenzia, l’indetraibilità dell’Iva da parte della contribuente per difetto di inerenza e di legittimazione passiva. L’Agenzia evidenzia come le società consortili – ipotesi assimilabile al caso di specie -costituite dalle im prese riunite per l’esecuzione di appalto di opere pubbliche, non assumono la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, i costi delle società consortili sono direttamente riferibili alle società consorziate quali spese affrontate dalle stesse consorziate per mezzo del consorzio e ad esse riaddebitate tramite il c.d. ribaltamento o ribaltamento (è richiamata Cass. n. 16410 del 2008). Nel caso di specie, mantenendo le imprese riunite la propria autonomia, ognuna di esse avrebbe dovuto fatturare direttamente al committente solo la parte di prestazione effettivamente eseguita per cui avendo NOME RAGIONE_SOCIALE (mandante) emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (capogruppomandataria) fatture nelle quali erano riportati soggetti diversi da quelli tra i quali era intervenuta effettivamente l’operazione, non vi era alcun dubbio sul carattere ‘sostanziale’ delle violazioni contestate con l’avviso in questione.
In data 27 gennaio 2025 la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo, in data 31/05/2019, aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pagando- come da documentazione in atti- la prima rata perfezionativa (con successivo versamento, nei termini, delle restanti diciannove rate).
Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall’art. 6, commi 12-13, d.L. n. 119 del 2018, il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.L. n. 119 del 2018 (v. da ultimo, Cass. sez. Sez. 5, Ordinanza n. 30943 del 2024).
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. n. 19419 dell’8 luglio 2021; nonché Cass. n. 25485 del 12 ottobre 2018, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.L. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ancora Cass. n. 25529 del 10 ottobre 2019 in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016);
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; le spese restano a carico della parte anticipataria.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025