Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11572/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME (domicilio digitale: EMAIL) e COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 284/08/20 depositata il 21 gennaio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo formale ex art. 36ter D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi presentata da NOME COGNOME ai fini dell’IRPEF per l’anno 2013.
All’esito di tale controllo, che aveva condotto al disconoscimento della detrai bilità degli interessi passivi corrisposti dal contribuente in dipendenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa , veniva emessa nei confronti dello stesso una cartella esattoriale recante l’intimazione di pagamento della maggiore imposta risultata dovuta.
A fondamento della ripresa fiscale l’Ufficio aveva contestato l’inosservanza del termine di un anno dall’acquisto entro il quale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), l’unità immobiliare avrebbe dovuto essere adibita ad abitazione principale, escludendo che nel caso di specie potesse trovare applicazione il più lungo termine biennale previsto per l’ipotesi di esecuzione di . La predetta cartella esattoriale, notificata dall’agente RAGIONE_SOCIALE, veniva impugnata dallo COGNOME dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 284/08/20 del 21 gennaio 2020, in accoglimento dell’originario ricorso della parte privata, riconosceva l’invocato diritto alla detrazione degli interessi, ritenendo che l’unità immobiliare in discorso avesse formato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e fosse stata adibita a dimora abituale del contribuente entro due anni dall’acquisto.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione affidato a un unico motivo. Lo COGNOME ha resistito con controricorso. La litisconsorte RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che i lavori eseguiti dallo Scimeca, consistenti in semplici opere interne riguardanti principalmente l’adeguamento degli impianti tecnologici e sanitari, erano riconducibili al concetto di ristrutturazione edilizia e che, ai fini della detraibilità degli interessi passivi, la presentata dal contribuente al Comune di Palermo in data 13 aprile 2013 configurava alla concessione edilizia.
Il motivo è fondato.
2.1 In tema di IRPEF, l’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, «se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo». 2.2 In particolare, in base al primo periodo della lettera b) del comma predetto, sono detraibili «gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro».
2.3 L’ottavo periodo della stessa lettera stabilisce, peraltro, che, «nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto».
2.4 Quest’ultima norma utilizza tuttora l’espressione «concessione edilizia», secondo la terminologia adoperata dalla L. n. 47 del 1985. 2.5 Ciò si spiega con il fatto che la disposizione in esame, vecchia formulazione del TUIR, è stata introdotta dalla L. n. 448 del 2001 anteriormente alla data (30 giugno 2003) di entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia, TUE), il quale ha
originariamente contenuta nell’art. 13 -bis della sostituito la concessione edilizia con il permesso di costruire.
2.6 Orbene, l’art. 9, comma 1, della citata L. n. 47 del 1985 rinvia per la definizione delle opere di ristrutturazione edilizia all’art. 31, comma 1, lettera d), della L. n. 457 del 1978, in virtù del quale costituiscono «interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente», con la precisazione che «tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti».
2.7 L’art. 4, comma 1, lettera d), del TUE, nel riprodurre sostanzialmente il contenuto della previsione dianzi citata, statuisce che si intendono per «interventi di ristrutturazione edilizia» quelli «rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente», puntualizzando che «tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti» e che nel loro àmbito sono ricompresi anche gli interventi «consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica».
2.8 Il medesimo testo unico, nella versione, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 133 del 2014, convertito in L. n. 164 del 2014, individua all’art. 10 gli interventi subordinati a permesso di costruire, includendo nel loro novero (comma 1, lettera c) quelli «di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
2.9 A mente del successivo art. 22, comma 1, «sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6 (riguardante l’, cioè quella che può essere eseguita -n.d.r.), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico -edilizia vigente».
2.10 Il comma 3 dello stesso articolo prevede, tuttavia, che, «in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a)gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)…».
2.11 Dalla ricostruzione normativa effettuata si evince che l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del TUE può avvenire sulla base di una denuncia di inizio attività (oggi sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, introdotta dall’art. 49, comma 4 -bis , del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), considerata atto equipollente al permesso di costruire (cfr. Cass. n. 12250/2013).
2.12 Ciò posto, va osservato che, ai fini dell’applicabilità della norma in tema di detrazione degli interessi passivi sui mutui contenuta nell’art. 15, comma 1, lettera b), ottavo periodo, del TUIR, occorre che nell’immobile acquistato dal mutuatario siano svolti lavori di ristrutturazione edilizia per i quali è richiesto il rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) o un atto equivalente, quale la DIA (ora SCIA).
2.13 Non basta, dunque, che si tratti di lavori eseguibili in virtù di un atto equivalente alla concessione edilizia, ma è necessario che essi costituiscano interventi di ristrutturazione edilizia per i quali la legge richiede il rilascio della suddetta concessione (salvo riconoscere all’interessato la facoltà di realizzarli mediante DIA).
2.14 Tali sono, ai sensi del citato art. 10, comma 1, lettera c), del TUE, soltanto qli interventi «che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso».
2.15 Non rientrano, invece, in questo àmbito semplici opere interne che, come quelle per cui è causa (si vedano, in proposito, le deduzioni svolte dallo stesso contribuente a pag. 4 del controricorso, paragrafo A, ultimo periodo), non erano soggette a concessioni né ad autorizzazioni, essendo la loro realizzazione
soggetta unicamente alla comunicazione di inizio dei lavori e alla presentazione al Sindaco del Comune di una relazione tecnica, ai sensi del comma 2 dell’allora vigente art. 9 della Legge della Regione Sicilia n. 37 del 1985 (abrogato dall’art. 30, comma 1, lettera b, della L.R. n. 16 del 2016), sostitutivo dell’art. 26 della Legge statale n. 47 del 1985.
2.16 Tale diversa disciplina era giustificata dal fatto che le opere in questione dovevano presentare caratteristiche opposte a quelle degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui si è detto sopra, come chiaramente evincibile dal disposto del comma 1 dell’art. 9 testè richiamato («Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive»).
2.17 Per quanto precede, l’impugnata decisione risulta affetta dal prospettato «error in iudicando» , avendo la CTR ricondotto la fattispecie concreta, come da essa ricostruita, in una previsione normativa astratta che non le si addice.
In accoglimento del ricorso, va pertanto disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
3.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle
spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione