Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
NOME
– intimato – avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, n. 3625/2023, depositata il 7.6.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Oggetto: Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle finanze – Detrazione ex art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. Applicabilità – Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1272/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, COGNOME NOME impugnava il silenzio rifiuto dell’ A mministrazione, formatosi sull’istanza da lui presentata per il rimborso dell’Irpef trattenuta dal Fondo di previdenza per il Ministero dell’economia e delle finanze sull’indennità di fine rapporto.
In primo grado, la C.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che tale indennità avesse funzione previdenziale e che fosse assimilabile all’indennità di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione della tassazione separata e non integrale, in quanto il fondo era costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto.
Avverso tale decisione, proponeva appello l’Agenzia delle entrate, ribadendo che, in base al principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, era assoggettabile a tassazione tutto ciò che il lavoratore dipendente riceveva in relazione al rapporto di lavoro, anche se la materiale corresponsione avveniva successivamente alla sua cessazione. Precisava, altresì, che era tassativa l’elencazione delle voci sottoposte a tassazione separata, contenuta nell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986.
La C.t.r. rigettava l’appello, ribadendo che l’erogazione in questione costituiva una forma di retribuzione differita, riconducibile ad un’indennità equipollente al trattamento di fine rapporto, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base un solo motivo. Rimaneva intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19, comma 2bis , del t.u.i.r., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ,
avendo errato la C.t.r. ad applicare la riduzione del calcolo dell’imponibile previsto dall’art. 19, comma 2 -bis , ultimo periodo, del t.u.i.r., stante l’assenza di quote contributive a carico del dipendente, dovendosi riconoscere la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato articolo. In particolare, sostiene che l’indennità in questione debba essere a ssoggettata a tassazione ex art. 17, comma 1, lett. a), del t.u.i.r., ed essere imponibile ai sensi del successivo art. 19, comma 2bis , per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a 309,87 euro per ciascun anno di servizio, senza tuttavia tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione, non essendo previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
Giova preliminarmente osservare, ai fini della delimitazione del thema decidendum , che nel ricorso l’Agenzia delle entrate ha dato atto di aver prestato parziale acquiescenza alla sentenza impugnata, ricalcolando il rimborso dovuto secondo l’applicazione della tassazione nei termini del motivo di doglianza.
Ciò posto, l’unico motivo di doglianza sollevato dall’Agenzia delle entrate è fondato.
Giova premettere che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di IRPEF, l’indennità di buonuscita corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all’attività, sicché rientra tra le indennità equipollenti, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, e va quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale (Cass. n. 27804/2019, Rv. 65580901, in tal senso anche Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n. 2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass. n. 1228 del 2020; Cass.
10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006).
Alla luce dei principi ora esposti, va applicata la tassazione separata prevista dall’art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court , dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430).
3.1. Con riferimento a tale generale profilo, l’Agenzia delle entrate ricorrente ha prestato acquiescenza. Tuttavia, nella presente sede, si controverte ancora se, in ragione dell’assimilazione dell’indennità erogata dal Fondo in questione alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l’art. 19, comma 2 -bis , del T.U.I.R. non solo (come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell’importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; ma anche quella ulteriore dettata dall’ultimo periodo dello stesso comma .
In particolare, tale disposizione stabilisce che l’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.
3.2. Orbene, a tal riguardo questa Corte ha recentemente affermato che alla tassazione separata sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all’ultimo periodo
dell’art. 19, comma 2bis , T.U.I.R. (Cass. n. 27341/2024, Rv. 67272701).
In particolare, nella motivazione di tale pronuncia si precisa che il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell’ an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest’ultima, attraverso il rapporto appunto, fra «l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza».
Tuttavia, il Fondo in questione è alimentato dalle voci indicate dall’art. 2, lettere c), d), ed e) del d.P.R. n. 1034 del 1984, di natura pubblicistica, rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati; proventi delle sanzioni pecuniarie; proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. N é contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed e) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall’Amministrazione finanziaria a seguito dell’attività̀ accertativa del suo personale. Ed infatti, il personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attivit à̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l’iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo. Solo successivamente, questi si traducono in una delle componenti dell’indennit à̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Considerato, dunque, che il Fondo non è alimentato da un contributo “diretto” dei dipendenti, viene meno il presupposto dell’applicazione (e della quantificazione) di cui all’ ultimo periodo
dell’art. 19, comma 2 -bis , del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.
Ne consegue che ha errato la C.t.r. ad accogliere integralmente l’originario ricorso del contribuente, riconoscendogli il diritto al rimborso di tutte le somme richieste, ivi compresa la detrazione di cui all’ultimo periodo dell’art. 19, comma 2 -bis , del t.u.i.r.
In conclusione, dunque, in accoglimento del l’unico motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel senso sopra indicato, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione