Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
Oggetto: cornice biennale -diritto alla detrazione -presupposti – esistenza del credito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 586/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE DI NOME E NOME COGNOME;
-parte intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, n. 880/8/2021 depositata il 29/6/2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 880/8/2021 veniva accolto l’appello proposto dalla NOME RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME, di cui NOME NOME era legale rappresentante, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 37/6/2016 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa per IVA per l’anno di imposta 2008.
Premesso che la cartella era stata emessa a seguito di controllo ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72 della dichiarazione 2009 e il credito afferiva al periodo di imposta 2007, il recupero ad imposizione derivava dal mancato riconoscimento dell’eccedenza IVA, in presenza di dichiarazione presentata oltre il termine di legge e considerata omessa.
Il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado ritenendo che fosse esercitabile il diritto alla detrazione del credito IVA entro la cornice biennale.
L ‘Agenzia delle ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato a tre motivi, mentre parte contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 18 d.lgs. n.546 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.8, comma 3, d.P.R. n.322/98, 17, comma 1, 19, comma 4, d.P.R. n.633/72, 2697 cod. civ., per aver il giudice mancato di compiere un accertamento circa l’esistenza del credito, onere della prova a carico di parte contribuente.
I due motivi, connessi e di trattazione congiunta, sono fondati.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle SS.UU. n. 17757/2016, peraltro citata anche nella decisione impugnata, è pacifica nell’affermare che
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valuterà se è stata fornita o meno nel giudizio la prova dell’esistenza del credito
4. In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Emilia -Romagna, in diversa composizione, perché sia valutato se è stata fornita la prova del credito e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025