Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5129 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5129  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 27817/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 1705/18/2021, depositata il 29.03.2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 La  CTP  di  Latina  accoglieva  il  ricorso  proposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE avverso  la  cartella  di  pagamento  emessa  a  seguito  di  controllo automatizzato della dichiarazione  per  l’anno  2010,  con  la  quale  era
Oggetto: Tributi – IVA – detrazione
stata disconosciuta la detraibilità del credito IVA utilizzato in compensazione nell’anno 2010, maturato nell’anno di imposta 2009, ritenendo  che  il  mancato  invio  della  dichiarazione  dei  redditi  Unico 2010,  relativa  all’anno  2009,  a  mezzo  posta  raccomandata  e  non telematicamente rappresentava un mero errore formale;
 con  la  sentenza  n.  5056/19/2017,  la  CTR  del  Lazio -sezione staccata di Latina accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ;
 proposto  ricorso  per  cassazione  dalla  contribuente,  questa  Corte, con ordinanza n. 4160 del 2020, accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassava con rinvio la sentenza impugnata;
a seguito della riassunzione del ricorso, la CTR del Lazio -sezione staccata di Latina, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento  dell’appello  proposto  dall’Ufficio, rigettava  il  ricorso della contribuente, osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
-non era condivisibile l’assunto della contribuente (secondo la quale l’Ufficio si era limitato a recuperare l’IVA con l’iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatica senza effettuare alcun accertamento e che il credito non era stato mai disconosciuto), in quanto la contribuente non aveva presentato la dichiarazione per gli anni 2006 e 2007, non erano condivisibili le prove fornite dalla contribuente che ‘ non poteva comunque dimostrare una valida dichiarazione in formato cartaceo, tenuto conto che tale opzione era prevista in alternativa soltanto per le persone fisiche ‘;
 la  RAGIONE_SOCIALE  impugnava  la  sentenza  della  CTR  con  ricorso  per cassazione, affidato a due motivi;
l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la erronea e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, 8 del d.lgs. n. 471 del 1998, 6, 7 e 10 della l. n. 212 del 2000, 97 e 98
Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR, in sede di rinvio, applicato le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio, non avendo considerato che, sebbene le dichiarazioni relative agli anni 2006 e 2007 fossero state omesse, il credito IVA, come risultava dal cassetto fiscale, derivava da operazioni compiute negli anni dal 2000 al 2005, per l’importo pari ad € 29.307,00, e per l’anno di imposta 2008 la dichiarazione dei redditi era stata regolarmente presentata, con l’indicazione del predetto credito, come risultava confermato dallo stesso ufficio nel proprio atto di appello;
con il secondo motivo, deduce la violazione del d.P.R. n. 633 del 1972, del d.P.R. n. 322 del 1998, del d.lgs. n. 471 del 1997 e della l. n. 212 del 2000, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi su un punto essenziale della controversia, avendo la contribuente rilevato, nel ricorso in riassunzione, che per l’anno d’imposta 2008 la dichiarazione dei redditi della società, riportante il medesimo credito IVA, era stata regolarmente presentata e tale circostanza non era stata contestata dall’RAGIONE_SOCIALE, ma, anzi, dalla stessa confermata nell’atto di appello; ribadisce che non erano previste sanzioni per l’ invio della dichiarazione dei redditi a mezzo posta, anziché in via telematica, atteso che l’unica imposizione riguardava la redazione della dichiarazione dei redditi sui modelli approvati dal Ministero;
 i  predetti  motivi,  che  vanno  esaminati  congiuntamente  in  quanto connessi, sono entrambi inammissibili e comunque infondati;
-con  l’ordinanza  di  rinvio  n.  4160  del  2020 sono  stati  ribaditi  i seguenti  principi:  a)  la  dichiarazione  presentata  a  mezzo  posta, anziché  in  via  telematica,  è  affetta  da  nullità  ai  sensi  dell’art.  1, comma 1, d.P.R.  n.  322  del  1988;  b)  detta  dichiarazione,  sebbene
nulla, non impedisce al contribuente di usufruire, al pari della omessa dichiarazione, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta, secondo il principio per cui ‘La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili’ (Cass. Sez. U. 8.09.2016, n. 17757 e Cass. 3.04.2018, n. 8131);
 il  contribuente,  pertanto,  può  portare  in  detrazione  l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al  secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti  dalle  dichiarazioni  periodiche  e  siano  rispettati  i  requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione;
 al  riguardo  giova  ribadire  che  se  il  contribuente  si  attiene  agli obblighi formali-contabili  prescritti  dalla  normativa  interna  grava sull’Amministrazione  fiscale  che  intenda  disconoscere  il  diritto  a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l’onere della relativa contestazione  e  della  consequenziale  prova;  di  contro,  se  a  tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova
dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega  l’insorgenza  del  diritto  alla  detrazione,  dimostrando  che,  in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. n. 7576 del 2015);
il giudice di merito, pertanto, deve accertare la spettanza del credito IVA, utilizzato nell’anno di imposta oggetto di accertamento, in quanto la questione della detrazione si sposta, a quel punto, su un piano esclusivamente di natura probatoria, nel senso che l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. 17 marzo 2017, n. 6921; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4392, in motivazione);
 la  CTR  si  è  attenuta  ai  richiamati  principi,  accertando  in  sede  di rinvio che il credito era stato disconosciuto dall’Ufficio e che le prove fornite  dalla  contribuente  non  erano ‘condivisibili’,  tenuto  conto anche  del  fatto che  non  risultavano presentate  le dichiarazioni relative agli anni 2006 e 2007 , con ciò accertando l’insussistenza dei requisiti sostanziali;
 le  censure  mirano, quindi, alla rivalutazione dei fatti prospettando un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla esclusiva valutazione  del  giudice  di  merito  ( ex  multis ,  Cass.  n.  3340  del 5/02/2019;  Cass.  n.  640  del  14/01/2019;  Cass.  n.  24155  del 13/10/2017);
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate coma in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di  legittimità,  che  si  liquidano  in  complessivi  € 4.300,00,  oltre  alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte  della  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024