Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti NOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3249/17 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria e depositata in data 28 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con cui è stato chiesto l’accoglimento del primo motivo e la declaratoria di inammissibilità degli altri motivi.
RILEVATO CHE:
1.Con apposito avviso l’Agenzia delle entrate accertava maggior imposta relativamente all’anno d’imposta 2009 sulla base di vari rilievi a carico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
DETRAZIONE CONTRIBUTI PARTITI
La CTP di Crotone accoglieva in parte il ricorso della citata contribuente.
La CTR della Calabria -con la sentenza di cui in epigrafe respingeva parzialmente il gravame principale della contribuente e integralmente l’impugnazione incidentale dell’Agenzia.
Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre la contribuente ha resistito a mezzo di controricorso.
Da ultimo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
1.Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., in quanto lo stesso riporta le parti essenziali degli atti del processo e le indicazioni degli atti indispensabili per la decisione. In particolare, il ricorso indica la pagina del prospetto in cui si leggeva la deduzione della sussistenza di costi indeducibili in misura ben maggiore rispetto alla perdita denunciata.
Venendo ai singoli motivi, col primo si denuncia violazione dell’art. 15, comma 1 -bis TUIR, sostenendo che la CTR aveva confuso in proposito fra detraibilità e deducibilità dei contributi ai partiti politici.
2.1. La censura è fondata e merita accoglimento.
La statuizione sul punto della CTR è, infatti, quantomai confusa e contraddittoria, perché essa prima riporta la norma (appunto il citato art. 15) in cui si stabilisce la detrazione dall’imposta del 19 per cento dell’erogazione liberale al partito politico, che l’Agenzia non aveva negato (pag. 14 dell’avviso), per poi ritenere la non riferibilità del contributo in parola al concetto d’inerenza. Sennonché, è risultato che la società aveva proprio dedotto come costo il contributo, e questo l’Agenzia l’aveva rettamente disconosciuto.
In altri termini, la Corte regionale, richiamando l’art. 15, comma 1, TUIR (nella versione temporalmente applicabile), ha ammesso in deduzione i contributi erogati dalla società contribuente in favore di partiti politici, non tenendo però conto che detta norma ne prevede la non deducibilità e, dunque, la possibilità di sottrarli dal reddito imponibile, bensì la detraibilità, che -secondo la prospettazione della ricorrente non confutata dalla contribuente -l’Ufficio aveva già riconosciuto nella misura del 19%.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 84 TUIR, ritenendo l’Agenzia che erroneamente la CTR abbia riconosciuto la deduzione delle perdite pregresse quando l’amministrazione fiscale a pag. 13 dell’avviso aveva negato l’esistenza di perdite essendo i costi indeducibili e invece dedotti dalla società, ben superiori alle perdite medesime.
3.1. Sul punto -si pone in risalto – emerge a pag. 7 della sentenza come i giudici d’appello abbiano osservato che ‘scorgendo il prospetto di pag. 14 dell’avviso…nel quale figurano perdite riportate negli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007, non è chiaro perché poi l’amministrazione sostenga che ‘la società non ha perdite riportabili ed ha utilizzato negli esercizi a partire da quello accertato (2009) perdite in misura eccedente rispetto a quelle disponibili’, posto che dal prospetto figura il contrario e cioè si ripete -l’esistenza di perdite’.
Ora, da un lato, ci si trova in presenza di un accertamento in fatto, mentre, dall’altro , quello che l’Agenzia deduce è un errore in fatto (un clamoroso fraintendimento) fra quello che risulta dal documento e quello che percepito dalla CTR.
Quindi, per come prospettato, il motivo non attiene a una violazione di legge, ma all’esatta percezione di un fatto storico.
Da tanto deriva l’inammissibilità del la doglianza.
Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 110 TUIR, perché la CTR avrebbe ritenuto il richiamo a tale norma inconferente in
quanto l’avviso non riguarda la rettifica di valutazioni relative a esercizi successivi, ma a quella delle modalità di riporto delle perdite.
4.1. Al d i là dal contenuto della statuizione sul punto, l’Agenzia basa il motivo ancora una volta sull’assunta insussistenza di perdite in quanto assorbita da costi indeducibili disconosciuti, e quindi il motivo risulta assorbito da quanto già osservato a proposito del secondo motivo.
Col quarto motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto nessuna delle parti aveva fatto riferimento alla riportabilità delle perdite e alla relativa misura prevista dalle norme.
5.1. La CTR interpreta le norme e gli atti di prassi al fine di affermare, in effetti , l’intera deducibilità delle perdite, che è quanto ha richiesto la parte contribuente, per cui -di là dalla correttezza della decisione -non esiste alcun vizio di ultrapetizione.
Col quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 109 TUIR, in quanto la CTR aveva confermato la detraibilità dei rilevanti costi di assistenza fiscale resi dalla controllante, senza considerare il requisito essenziale dell’inerenza degli stessi, e della loro certezza ed obiettività.
6.1. La CTR opera un accertamento in fatto -non censurabile in questa sede di legittimità -laddove nell’ipotesi sostenuta dall’ Amministrazione circa la non convenienza delle prestazioni, legata alla comparazione con le tariffe professionali dei consulenti del lavoro (il costo era essenzialmente legato alla tenuta delle ‘buste -paga’), la stessa oppone la ‘specificità del ramo aziendale e il fatto che ci si trova di fronte ad un gruppo imprenditoriale nel quale la parcellizzazione degli adempimenti fiscali e di bilancio in capo a più professionisti esterni…appare perlomeno inusuale’, insistendo poi ancora sulla dimensione di ‘gruppo’.
Anche tale motivo è, dunque, infondato.
In definitiva, è fondato solo il primo motivo, il terzo rimane assorbito e tutti gli altri sono infondati.
Per l’effetto la sentenza dev’essere cassata nei limiti suddetti e rinviata alla C.G.T. di 2^ grado della Calabria che provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, il quarto ed il quinto motivo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025