Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6634 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6634 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23817/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2288/2022 depositata il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dall ‘esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE, relativamente all’anno di
imposta 2012, ha notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale ha contestato la detraibilità dell’IVA relativa ad operazioni di acquisto di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti; in particolare, secondo la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe organizzato una rete di società, facenti capo ai medesimi soggetti, che acquistavano e vendevano reciprocamente ingenti quantità di energia elettrica sul mercato telematico, realizzando un meccanismo circolare in forza del quale i prezzi di acquisto e di vendita venivano predeterminati; da questa ricostruzione si è fatta derivare la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE vendite e, quindi, la non sussistenza del diritto alla detrazione, con conseguente recupero dell’ IVA detratta e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
Avverso l’atto impositivo la società ha proposto ricorso che è stato accolto dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia del giudice di primo grado è stata appellata dal l’RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello, osservando, in particolare, che:
-la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’ 8 maggio 2019, causa C-712/17, pronunciando sulla medesima questione con riferimento alle medesime società, relativamente agli anni 2009 e 2010, ha evidenziato che l’ IVA era stata regolarmente assolta e versata per tutte le operazioni oggetto di verifica, era totalmente assente il danno erariale, non vi era alcuna perdita di gettito fiscale, doveva essere riconosciuto il diritto della società alla detrazione dell ‘IVA , la sanzione irrogata era sproporzionata, sicché, in definitiva, è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’ IVA e la non irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni;
-la suddetta pronuncia si riferisce a compravendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra società del medesimo gruppo
e per gli stessi importi, mentre nel caso in esame le transazioni non avvenivano allo stesso prezzo, bensì ad un prezzo predeterminato, ma di volta in volta differente; si tratta, quindi, di attività di trading di energia elettrica nel mercato energetico a termine finalizzata a speculare sul differenziale di prezzo tra i due momenti della compravendita;
-la suddetta operazione non è fittizia, ma lecita; gli scambi non risultano registrati nel PCE esclusivamente in quanto le transazioni non si concludono con saldo di energia positivo o negativo, ma risultano effettuate tutte le comunicazioni previste;
-tali operazioni non hanno comportano perdita di gettito fiscale perché l’IVA è stata regolarmente versata all’Erario per tutte le operazioni eseguite, che dunque risultano ‘neutre’ ai fini fiscali e tali da non avere causato alcun danno erariale, né da poterlo ingenerare in futuro RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso
Avverso la suddetta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per cassazione affidato a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 63, 168, 203 e 273 della Direttiva 2006/112/CE.
Evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame, pur avendo fatto espresso riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’ 8 maggio 2019, causa C-712/2017, non ne ha correttamente applicato i principi espressi, in quanto ha erroneamente ritenuto detraibile l’IVA in relazione alle operazioni realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE senza considerare i limiti alla detraibilità dell’ IVA espressi dalla suddetta sentenza con specifico riferimento alla fattispecie in esame.
Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza censurata si articola su diversi passaggi argomentativi.
In primo luogo, viene preso atto dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’ 8 maggio 2019, causa C-712/17, e, basandosi su tale decisione, viene riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA e la sproporzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, affermando che « nel caso di specie, è dato comprovato che l’IVA sia stata regolarmente versata all’Erario per tutte le operazioni eseguite, che dunque risultano ‘neutre’ ai fini fiscali e tali da non avere causato alcun danno erariale, né da poterlo ingenerare in futuro ».
Oggetto di censura è il suddetto passaggio motivazionale, in particolare nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto che dalla pronuncia della Corte di Giustizia derivasse il riconoscimento del diritto alla detrazione IVA da parte della società.
2.1. Tale affermazione, in effetti, non è corretta, poiché, come già rilevato da questa Corte in altro contezioso fra le stesse parti relativo agli anni di imposta 2009 e 2010 (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2023, n. 29278), non è aderente ai principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la pronuncia dell’8 maggio 2019, causa C -712/17.
I giudici europei, con la suddetta pronuncia, hanno precisato entro quali limiti, in ossequio ai principi di neutralità e di proporzionalità, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’ IVA nel peculiare caso preso in esame, ossia compravendite circolari fra i medesimi soggetti dei medesimi quantitativi di energia allo stesso prezzo.
In particolare, evidenziata la peculiarità della fattispecie posta alla sua attenzione, la Corte ha ragionato in ordine alla corretta applicazione, al caso di specie, sia della previsione di cui all’art. 168 che di quella di cui all’art. 203 della Direttiva IVA, in materia, rispettivamente, di indetraibilità dell’ IVA in caso di operazioni inesistenti e di sussistenza dell’obbligo di assolvere al pagamento dell’imposta per chiunque indichi l’ IVA in fattura.
In questo ambito la Corte (punto 28) ha posto in evidenza che, nella situazione particolare posta alla sua attenzione, le prescrizioni stabilite agli artt. 168 e 203 della Direttiva IVA si imponevano congiuntamente al medesimo operatore. Infatti, gli stessi quantitativi di energia elettrica erano rivenduti fittiziamente allo stesso prezzo tra le società del medesimo gruppo in maniera circolare, di modo che tali società li vendevano e riacquistavano al medesimo prezzo. Ogni operatore era così allo stesso tempo soggetto emittente di una fattura indicante un importo IVA e destinatario di un’altra fattura, relativa all’acquisto dello stesso quantitativo di energia elettrica allo stesso prezzo e indicante lo stesso importo IVA. In quanto soggetto emittente una fattura e ai sensi della norma prevista dall’art . 203 della Direttiva IVA, l’RAGIONE_SOCIALE era dunque debitrice verso l’Erario dell’importo dell’ IVA in essa indicato. Invece, tenuto conto del carattere fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni in questione, non era consentito a tale società, conformemente alla prescrizione risultante dall’art . 168 di tale direttiva, detrarre l’imposta del medesimo importo indicato sulla fattura di cui essa era destinataria a titolo del riacquisto dell’energia elettrica.
Pronunciando, quindi, sulla domanda pregiudiziale prospettata dal giudice del rinvio, diretta a verificare se l’applicazione congiunta di tali prescrizioni, risultanti dalla Direttiva IVA e riprese dal diritto nazionale, a un operatore che si trovi in una situazione come quella dell’RAGIONE_SOCIALE, violi il principio di neutralità dell’ IVA, la Corte ha ribadito, in primo luogo, che il diritto alla detrazione dell ‘IVA postula che le attività economiche per le quali il diritto viene esercitato siano di per sé soggette all’ IVA, sicché il rischio di perdita di gettito fiscale non è, in linea di principio, eliminato completamente fintantoché il destinatario di una fattura che i ndica un’ IVA non dovuta possa utilizzarla al fine di ottenere la detrazione di tale imposta (punto 31, che richiama la sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C -642/11, EU:C:2013:54, punto 31).
Con riferimento, poi, al principio di proporzionalità, la Corte (punto 33) ha precisato che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il carattere fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni ostacola la detraibilità dell’imposta, il diritto alla detrazione dell’ IVA è garantito dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale (sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C -642/11, EU:C:2013:54, punto 43).
In relazione a tali ultimi due requisiti (buona fede o eliminazione del rischio di perdita di gettito fiscale), poiché dalle spiegazioni fornite alla Corte di Giustizia dal giudice del rinvio emergeva che RAGIONE_SOCIALE aveva consapevolmente emesso fatture non corrispondenti ad alcuna operazione reale, la Corte ha precisato che tale società non poteva avvalersi della sua buona fede.
D’altro lato, considerato che, secondo la prospettazione del giudice del rinvio, le vendite fittizie di energia elettrica tra le società interessate non avevano dato origine ad alcuna perdita di gettito fiscale, in quanto le società coinvolte avevano regol armente assolto l’ IVA gravante sulle loro vendite di energia elettrica e, avendo poi riacquistato gli stessi quantitativi di energia elettrica al medesimo prezzo, avevano detratto un importo IVA identico a quello che avevano assolto, la possibilità di riconoscere il diritto alla detrazione, nel caso in esame, era strettamente correlata alla necessità di verificare se il diritto nazionale consentisse di rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente di detta fattura, che non e ra in buona fede, avesse, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale (punto 35).
2.2. La decisione censurata non è in linea con i principi dettati dalla suddetta pronuncia della Corte di Giustizia.
La stessa, invero, ha solo in astratto ritenuto sussistente il diritto alla detrazione dell’ IVA da parte della società, senza tuttavia considerare che i giudici europei avevano tenuto conto della particolarità della vicenda ed avevano condizionato il diritto alla detrazione dell’ IVA o al rimborso della stessa, in attuazione del principio di neutralità, alla verifica che l’eventuale successiva emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse stata anestetizzata facendo venire meno il rischio di perdita per l’erario.
La circostanza, tenuta presente dalla sentenza censurata, che l’emittente la fattura aveva corrisposto l’ IVA a debito emergente dalle fatture (oggettivamente inesistenti) di cessione dell’energia elettrica, non può dunque dirsi di per sé sufficiente per l’eliminazione del rischio di perdita di gettito fiscale.
L’emissione di fatture fittizie, anche se l’ IVA a debito da questa generata era stata corrisposta, comporta l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE stesse da parte dell’apparente cedente per esercitare il proprio diritto di detrazione e ciò determina, comunque, il rischio di perdita di gettito fiscale, salvo che, come puntualizzato dalla Corte di Giustizia, non si sia provveduto in tempo alla eliminazione del suddetto rischio.
Tale profilo, concernente la necessità della eliminazione fiscalmente formalizzata RAGIONE_SOCIALE fatture fittizie, costituente punto centrale della pronuncia della Corte di Giustizia, non è stato preso in considerazione ed analizzato dal giudice del gravame, che ha fatto unicamente riferimento, secondo una non corretta interpretazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, al mero dato di fatto per cui il cedente fittizio ha corrisposto l’IVA esposta nelle fatture.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione al l’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 2729, c.c., 19, comma, 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 63, 168, 203 e 273 della Direttiva 2006/112/CE e 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012.
In particolare, evidenzia parte ricorrente che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che le operazioni di compravendita di energia da parte della RAGIONE_SOCIALE siano reali, in quanto: a) non avvenivano allo stesso prezzo, bensì ad un prezzo predeterminato, ma di volta in volta differente (si tratta di attività di trading di energia elettrica nel mercato energetico a termine, specularmente a quanto avviene sul mercato borsistico); 2) gli scambi non venivano registrati nel PCE esclusivamente in quanto le transazioni non si concludevano con saldo di energia positivo o negativo, ma risultano effettuate tutte le comunicazioni previste; 3) la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni risulta documentata sia dalle numerose sentenze pronunciate da altra Commissione Tributaria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sia dalle risultanze del processo penale terminato con decreto di archiviazione.
Parte ricorrente evidenzia che i diversi elementi di prova addotti in giudizio erano finalizzati ad una ricostruzione della vicenda basata sulla circostanza che tutte le società della rete facente capo a RAGIONE_SOCIALE, prive di sede e di struttura organizzativa, dipendessero dai medesimi soggetti e fossero in sostanza amministrati in modo promiscuo dal medesimo studio commerciale; vi era stata una predeterminazione RAGIONE_SOCIALE operazioni di scambio tra tutte le società; tutte le compravendite erano state operate in modo circolare, nel senso che l’energia apparentemente venduta dal primo cedente veniva infine retrocessa a quest’ultimo con un sistematico saldo zero o quasi zero che escludeva qualunque profitto o intento speculativo.
Parte ricorrente lamenta, quindi, la non corretta applicazione della previsione di cui all’art. 2729 c.c., che impone una valutazione individuale e complessiva dei diversi elementi di prova presuntiva fatti valere a fondamento della pretesa, mentre la decisione censurata ha focalizzato l’attenzione unicamente sui profili sopra indicati relativi al normale fun zionamento del mercato dell’energia elettrica senza tenere conto, invece, della anomalia rappresentata dall’amministrazione finanziaria e
senza contestualizzarla in relazione alla particolare modalità con cui le operazioni erano state realizzate.
Quel che, dunque, viene posto in risalto è il fatto che, secondo il giudice del gravame, nel mercato dell’energia elettrica non potrebbero mai configurarsi operazioni fittizie e, dunque, sarebbero sempre finalizzate ad una ragionevole logica economica.
Si censura la sentenza, inoltre, ai sensi dell’art. 2697 c.c., per non avere valutato se la società aveva assolto al proprio onere di provare l’economicità dell’operazione alla luce della particolare ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria.
4. Il motivo è fondato.
Va osservato che la questione di fondo che il giudice del gravame doveva esaminare aveva riguardo alla sussistenza di elementi di prova presuntiva sulla cui base l’amministrazione finanziaria aveva prospettato che le operazioni di acquisto dell’energia ele ttrica da parte della società contribuente fossero oggettivamente inesistenti, sicché era illegittima la detrazione dell’ IVA.
In particolare, nella sentenza censurata non si dà atto della circostanza che la prospettazione dell’amministrazione finanziaria era basata su diversi elementi presuntivi, quali il fatto che la vendita di energia elettrica era compiuta dalle diverse società in modo circolare, con compravendite reciproche regolate attraverso compensazioni e senza alcun effettivo margine di profitto sulla base di una preordinazione a monte RAGIONE_SOCIALE quantità e dei prezzi da corrispondere sotto la direzione della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, venendo meno, in tal modo, il rischio di impresa.
Rispetto a tale insieme di elementi di prova presuntiva, complessivamente diretti a porre le operazioni di vendita e di acquisto dell’energia elettrica al di fuori della normale operatività nell’ambito del mercato di energia elettrica in quanto ritenute oggettivamente inesistenti, il giudice del gravame incentra la propria motivazione sostanzialmente su questi passaggi
motivazionali: a) le transazioni non avvenivano allo stesso prezzo, bensì ad un prezzo predeterminato, ma di volta in volta differente; b) altre pronunce sono state favorevoli alla società.
4.1. A ben vedere, la decisione del giudice del gravame prescinde del tutto dal valutare la valenza presuntiva del complesso degli elementi indiziari prospettati dall’amministrazione finanziaria.
L’attenzione del giudice del gravame è tutta concentrata sul fatto che le operazioni censurate non avvenivano allo stesso prezzo. Questo lo induce ad assimilarle al trading borsistico e a ravvisarne una lecita ragione economica (la speculazione sui differenziali di prezzo).
Tale affermazione, a ben vedere, prescinde del tutto dalle circostanze indiziare di segno contrario evidenziate dall’amministrazione , ossia il fatto che i differenziali di prezzo erano assolutamente irrisori (poche decine di migliaia di euro rispetto a circa dieci milioni di euro di energia ‘virtualmente’ movimentata) e che i prezzi di acquisto e vendita erano integralmente preordinati al momento di avvio RAGIONE_SOCIALE operazioni, e, più in generale, che anche un’operazione astrattamente lecita può essere in concre to inesistente.
L’attenzione del giudice del gravame, nella sua parte decisoria, è unicamente rivolta, anche mediante il richiamo alla motivazione di altre pronunce, al piano meramente formale RAGIONE_SOCIALE modalità con la quale si opera nel mercato dell’energia elettrica, ma tale considerazione, in realtà, prescinde del tutto dalla verifica RAGIONE_SOCIALE modalità concrete con le quali le operazioni erano state realizzate, secondo la diversa prospettazione dell’amministrazione finanziaria, sostanzialmente finalizzata ad evidenziare la inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE medesime.
Va, quindi, osservato che, se, da un lato, è vero che le operazioni, su di un piano meramente formale, erano state realizzate in un contesto di compravendita a termine di energia elettrica nel mercato telematico, quel che l’amministrazione finanziaria aveva prospetta to era la anomalia con la
quale le suddette operazioni erano state poste in essere e, in particolare, il fatto che i diversi elementi presuntivi portavano a ritenere che, al di là del profilo formale, sostanzialmente le diverse società avevano realizzato RAGIONE_SOCIALE operazioni fittizie d i compravendita dell’energia elettrica.
Tenendo in considerazione il quadro ricostruttivo RAGIONE_SOCIALE ragioni della pretesa, il giudice del gravame, in sostanza, ha negato valore presuntivo agli elementi di prova fatti valere dall’amministrazione finanziaria facendo unicamente riferimento alla ‘normalità’ della vendita dell’energia elettrica mediante contrattazione a termine, senza valutare, come invece avrebbe dovuto, se in concreto, alla luce della prospettazione compiuta, le operazioni erano state poste in essere al di fuori dei normali schemi negoziali che operano nello specifico settore di riferimento.
In altri termini, il giudice del gravame ha unicamente posto l’attenzione sulla circostanza che nel mercato a termine dell’energia elettrica è possibile che la stessa non sia consegnata e che le transazioni non siano registrate nella RAGIONE_SOCIALE, ma, così ragionando, si è limitato a descrivere le modalità generali di funzionamento del mercato elettrico in cui, procedendosi per compensazioni di acquisti e di vendite, può sussistere un obbligo di consegna solo se le compensazioni presentano un saldo attivo, escludendo in radice, in tal modo, che anche in tale mercato possa porsi la necessità di verificare se le operazioni effettuate siano effettive e reali.
4.2. Del tutto irrilevante, sul piano motivazionale, è il richiamo alle sentenze favorevoli alla RAGIONE_SOCIALE e al decreto di archiviazione del procedimento penale. In assenza di una descrizione anche sintetica del contenuto motivazionale di tali provvedimenti, richiamati in modo generico, non può parlarsi di motivazione per relationem .
4.3. Quanto al decreto di archiviazione, va aggiunto che questa Corte ha più volte precisato che, in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ai sensi dell’art. 408 c.p.p., non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e
qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p. (Cass., Sez. V, 4 agosto 2020, n. 16649; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2026, n. 2095).
4.4. In definitiva, i passaggi motivazionali del giudice del gravame si muovono su di un piano meramente astratto, senza alcuna specificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali gli elementi di prova presuntiva non fossero dotati di gravità, precisione e concordanza.
La motivazione della pronuncia censurata, pertanto, ha erroneamente svalutato, in modo astratto e senza alcuna verifica fattuale, gli elementi di prova presuntiva fatti valere dall’amministrazione finanziaria al fine di porre in evidenza la peculiare modalità con la quale le operazioni erano state realizzate e, in ultima analisi, la inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE stesse.
Quel che, invero, l’amministrazione finanziaria aveva inteso evidenziare era il fatto che, nella specifica fattispecie, le operazioni non erano state effettive, tenuto conto di diverse circostanze fattuali, quali la circostanza che le operazioni erano stat e realizzate con effetto ‘circolare’, nel senso che l’attività di acquisto e di vendita si concludevano sempre con una perfetta parità di costi e ricavi da ciascuna RAGIONE_SOCIALE diverse società coinvolte e tra le quantità di energia elettrica acquistata e venduta, in un contesto di preordinazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, rendendo quindi privo di logica economica il complesso RAGIONE_SOCIALE attività negoziali realizzate.
La ragione della decisione, dunque, si è unicamente innestata sulla astratta valutazione di come opera il mercato dell’energia elettrica e su di una generica affermazione di non idoneità degli elementi di prova presuntiva, senza, tuttavia, avere incentrato l’attenzione sulla concreta modalità con la quale la società, unitamente alle altre, riconducibili ad una medesima e
coordinata gestione, aveva inteso operare e senza una specifica esposizione del procedimento logico seguito per addivenire alla sostanziale svalutazione della rilevanza probatoria degli stessi.
La complessiva svalutazione, operata in astratto dal giudice del gravame, degli elementi di prova presuntiva fatti valere dall’amministrazione finanziaria a fondamento della prospettazione della inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni comporta una violazion e dell’art. 2729, cod. civ., non avendo il giudice del gravame adeguatamente valutato l’idoneità inferenziale degli elementi di prova presuntiva che erano stati fatti valere dall’amministrazione finanziaria alla luce della complessiva ricostruzione fattuale RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dalla società.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.p., violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 2729 c.c., per avere dato rilevanza al decreto di archiviazione pronunciato dal GIP nel procedimento penale per violazione in materia di IVA a carico dei responsabili della società RAGIONE_SOCIALE
5.1. Le considerazioni espresse in sede di esame del secondo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo.
In conclusione, i motivi sono fondati, con conseguente cassazione della sentenza censurata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME