Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3875 Anno 2025
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
DETRAIBILITA’ IVA SUGLI ACQUISTI FATTI DA SOCIETA’ DURANTE LA FASE DELLA MESSA IN LIQUIDAZIO NE COATTA AMMINISTRATIVA –
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 10399 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa in persona del commissario liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME e
dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 1532/07/2018, depositata in data 28 settembre 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore , avverso la sentenza n. 629/08/2017 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di rimborso Iva, per anni dal 2012-2014, versata su acquisti effettuati dopo la messa in liquidazione coatta amministrati mutamento dello status giuridico della società modificare il regime va della società riconducibili, ad avviso dell’Amministrazione, all’attività assicurativa ordinariamente esercitata, esente Iva ai sensi degli artt. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 633/1972, non potendo il Iva di una impresa tipicamente operante in regime di esenzione.
2.Resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sussistente
il diritto della contribuente a detrarre l’Iva assolta sugli acquisti effettuati successivamente alla messa in liquidazione coatta amministrativa: a) essendo cessata, a decorrere da tale momento, l’attività assicurativa (pacificamente esente dall’imposta ) svolta dalla stessa nel periodo in bonis ; b) a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive ; ciò sebbene, ai sensi dell’art. 19 cit., la detrazione dell’imposta sia ammessa qualora l’acquisto venga effettuato nell’esercizio dell’impresa, art e o professione (principio di inerenza) e il bene e/o servizio acquistato venga utilizzato concretamente per effettuare operazioni imponibili; al riguardo, ad avviso dell’Agenzia, l’esiguità delle operazioni attive poste in essere dalla contribuente e la mancanza di una effettiva attività imprenditoriale (trattandosi di acquisti utilizzati per l’operatività ordinaria della società nella fase della liquidazione coatta, per la liquidazione dei beni residui, e per l’operazione di trasferimento del ramo d’azienda, fuori campo Iva) erano ostative al riconoscimento del diritto alla detrazione Iva.
1.1.Il motivo è infondato.
1.2.In particolare, dal l’atto di diniego di rimborso – allegato al ricorso- si evince che l’Amministrazione aveva denegato il rimborso Iva in quanto : 1) la società, prima della messa in L.c.a., aveva esercitato attività assicurativa esente e la procedura di L.c.a. non poteva modificare la natura dell’attività esercitata; 2) la società in L.c.a. negli anni 2012, 2013 e 2014, presentava ‘volumi d’affari davvero esigui o inesistenti ‘ .
1.3.Nella sentenza impugnata, la CTR – confermando la decisione del giudice di primo grado annullamento del diniego di rimborso – ha osservato che: 1) la messa in liquidazione coatta amministrativa della società aveva comportato la cessazione dell’attività assicurativa – esente Iva – svolta dalla stessa nel periodo in cui era in bonis , essendo tale attività inibita ex lege ai soggetti in l.c.a.; 2) a decorrere dalla data di messa in liquidazione, vi era il diritto della contribuente a detrarre l’imposta sugli acquisti ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive che, nella specie –
nonostante si trattasse soltanto di undici fatture emesse nel corso di quattro anni -erano tuttavia presenti.
1.4.La censura proposta con il motivo di ricorso in oggetto aggredisce la statuizione della CTR circa la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti a decorrere dalla data di messa in liquidazione ‘ a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive ‘ laddove – come evidenziato dal l’Agenzia – il diritto alla detrazione Iva è subordinato alla ricorrenza d ell’ inerenza dei beni (o servizi) acquistati all’ esercizio dell’ attività di impresa e del l’effettivo impiego degli stessi per effettuare operazioni imponibili, presupposti, nella specie, non ravvisabili in mancanza di un ‘ effettiva attività imprenditoriale nel periodo della liquidazione coatta amministrativa.
1.5. Il diritto alla detrazione dell’Iva presuppone l’inerenza funzionale degli acquisti rispetto all’attività d’impresa oltre all’afferenza dei beni e servizi acquistati ad operazioni che non siano esenti o, comunque, non soggette all’imposta, salve le esclusioni di cui all’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. Anche per quanto riguarda la fase estintiva di una società, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, il requisito dell’inerenza p uò ritenersi soddisfatto.
1.6. La liquidazione coatta amministrativa comporta la cessazione dell’attività assicurativa (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis e torna ad essere applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’Iva (Cass. n. 12444 del 2011 , Cass. 27649 del 2011; v. anche Cass. n. 9464 del 2018). Invero, in linea di principio, la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività di impresa; la fase di liquidazione rappresenta l’ultima fase della vita di una società ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa. In tal senso si è espressa, altresì, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarendo che ” poiché l’attività deve essere considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, il semplice fatto che l’avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo modifichi, in virtù delle modalità previste al riguardo dal diritto nazionale, le finalità delle operazioni di tale soggetto passivo, nel senso che tali finalità non comprendono più la gestione corrente della sua impresa, ma
riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell’estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell’ambito di tale impresa ” (cfr. sentenza 3 giugno 2021, causa C-182/20, punto 38). Nel presupposto, quindi, che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell’attività d’impresa, il giudice di appello ha correttamente riconosciuto il diritto alla detrazio ne dell’Iva per acquisti che, come nel caso in esame, erano stati effettuati durante la fase dell’attività liquidatoria ‘ a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive ‘ (salvo poi affermare che , nella specie, dette operazioni erano comunque presenti); ciò, in quanto, come evidenziato nello stesso ricorso, trattavasi pacificamente di servizi acquistati (prestati dai fornitori di utenze e legali), direttamente impiegati, in via strumentale, per lo svolgimento dell ‘ attività liquidatoria medesima e, in particolare, ‘ per l’operatività ordinaria della società nella fase di liquidazione coatta, per il trasferimento del ramo d’azienda e per la liquidazione di beni residui (autoveicoli, computer, strumentazione, mobilia) e, quindi, per il pagamento dei debiti ‘ anche in assenza di operazioni attive. In particolare, quanto all’atto di trasferimento di ramo d’azienda va precisato che , ai sensi del comma 3 dell’art. 19 cit., la indetraibilità di cui al comma 2 del medesimo articolo non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da (…) operazioni di cui all ‘ art. 2, terzo comma, lettera … b)” e, quindi, dalle ‘ cessioni (…) che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda ‘.
2.In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente di euro 5.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025