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Detraibilità IVA liquidazione: sì alla detrazione

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio sulla detraibilità IVA in liquidazione. Una società, precedentemente operante in regime di esenzione IVA, ha il diritto di detrarre l’imposta sugli acquisti effettuati durante la fase di liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha chiarito che la procedura di liquidazione costituisce un’attività d’impresa e la cessazione dell’attività esente precedente fa rientrare la società nel regime IVA ordinario, rendendo l’imposta sugli acquisti strumentali alla liquidazione pienamente detraibile, a prescindere dal volume delle operazioni attive.

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Pubblicato il 15 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Detraibilità IVA Liquidazione: La Cassazione Fa Chiarezza

La questione della detraibilità IVA in liquidazione per le società che precedentemente svolgevano attività esenti è un tema complesso che ha importanti implicazioni fiscali. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, affermando il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati durante la fase di liquidazione coatta amministrativa, anche in assenza di significative operazioni attive.

I Fatti del Caso

Una compagnia di assicurazioni, la cui attività principale è per natura esente da IVA, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. Durante questa fase, la società sosteneva dei costi per beni e servizi (come utenze e consulenze legali) necessari a gestire la procedura: liquidare i beni residui, trasferire un ramo d’azienda e pagare i debiti. La società chiedeva quindi il rimborso dell’IVA pagata su tali acquisti per gli anni dal 2012 al 2014.

L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che:
1. L’attività storica della società era esente da IVA, e la liquidazione non poteva cambiarne la natura.
2. Negli anni in questione, la società aveva generato volumi d’affari esigui o nulli, facendo mancare il nesso di inerenza tra gli acquisti e lo svolgimento di operazioni imponibili.

Le commissioni tributarie di primo e secondo grado davano ragione alla società, annullando il diniego di rimborso. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi in Cassazione.

La Detraibilità IVA in Liquidazione Secondo la Cassazione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento della Corte si basa su alcuni principi cardine del diritto tributario, anche di matrice europea.

Il punto centrale è che la messa in liquidazione, sebbene rappresenti la fase finale della vita di un’impresa, è essa stessa parte dell’attività d’impresa. Con la liquidazione coatta amministrativa, l’attività originaria (in questo caso, quella assicurativa esente da IVA) cessa per legge. Di conseguenza, la società non è più vincolata al regime di esenzione e rientra nell’ordinario regime impositivo IVA.

Le Motivazioni

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone l’inerenza funzionale degli acquisti all’attività d’impresa nel suo complesso. La fase di liquidazione, finalizzata alla chiusura dei rapporti pendenti, alla vendita dei beni e al pagamento dei creditori, non è un’attività estranea all’impresa, ma ne costituisce l’atto conclusivo.

I giudici hanno chiarito che, una volta cessata l’attività esente, gli acquisti di beni e servizi funzionali alla liquidazione (come le utenze per gli uffici, le consulenze legali per gestire le procedure, i costi per la vendita degli asset) sono da considerarsi inerenti a un’attività soggetta al regime ordinario IVA. Pertanto, l’imposta assolta su tali acquisti è detraibile.

Inoltre, la Corte ha specificato che il diritto alla detrazione sorge a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive imponibili. Anche in assenza di vendite significative, i costi sostenuti per la liquidazione sono strumentali all’attività d’impresa e danno diritto alla detrazione. Questo principio è allineato con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la natura economica delle operazioni effettuate durante la liquidazione non viene meno solo perché le finalità non sono più quelle della gestione corrente, ma quelle della chiusura dell’impresa.

Le Conclusioni

Questa ordinanza consolida un importante principio a favore dei contribuenti. Stabilisce che le imprese in liquidazione coatta amministrativa, anche se provenienti da un regime di esenzione IVA, possono legittimamente detrarre l’imposta sugli acquisti strumentali alla procedura liquidatoria. La decisione sottolinea che la fase estintiva è parte integrante della vita aziendale e deve essere trattata, ai fini IVA, secondo le regole ordinarie, proteggendo il principio di neutralità dell’imposta. Le imprese e i professionisti che assistono società in liquidazione devono quindi prestare attenzione a questo diritto, assicurando il corretto recupero dell’imposta versata.

Una società in liquidazione coatta amministrativa può detrarre l’IVA sugli acquisti?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la fase di liquidazione è parte dell’attività d’impresa. Gli acquisti di beni e servizi strumentali alla procedura di liquidazione danno diritto alla detrazione dell’IVA, poiché si applica il regime impositivo ordinario.

Se l’attività precedente della società era esente da IVA, la detrazione è comunque possibile durante la liquidazione?
Sì. La messa in liquidazione comporta la cessazione dell’attività esente originaria. Di conseguenza, la società rientra nel regime IVA ordinario e può detrarre l’imposta sugli acquisti effettuati per le finalità della liquidazione stessa, come la vendita di beni residui e il pagamento dei debiti.

Il diritto alla detrazione IVA dipende dalla presenza di operazioni attive imponibili durante la liquidazione?
No. La Corte ha chiarito che il diritto alla detrazione per gli acquisti inerenti alla liquidazione sussiste “a prescindere dalla ricorrenza di eventuali operazioni attive”. Anche in assenza o con un volume esiguo di vendite, i costi sostenuti per liquidare l’impresa sono considerati inerenti e l’IVA corrispondente è detraibile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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