Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4931 Anno 2025
Oggetto: Tributi
IVA – 2008 Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Operazioni passive afferenti ad operazioni esenti- Indetraibilità
ATTI PREPARATORI – detraibilità- presupposti
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27346 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME nella qualità di (ex) legale rappresentante e socia della cessata società RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Nonché
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali ex soci della cessata società RAGIONE_SOCIALE
-intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1221/02/2016, depositata in data 15 novembre 2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto da ll’Ufficio e accolto parzialmente (in punto di spese processuali) quello incidentale proposto da NOME nella qualità di (ex) legale rappresentante e socia della cessata RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 314/05/2015 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Padova aveva accolto il ricorso di NOME in proprio, quale ex legale rappresentante della cessata società e in nome e per conto anche degli altri ex soci , avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti della società – esercente attività di ‘Altri Studi Medici e Poliambulatori Specialistici’, cessata in data 18.12.2008 e cancellata il 13.1.2009 -l’indebita detrazione dell’Iva, per l’anno 2008, 1) su operazioni passive riconducibili, ad avviso dell’Amministrazione, all’operazione di cessione di una partecipazione societaria nella RAGIONE_SOCIALE s.p.a., esente ex art. 10, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972 e non rientrante
nell’oggetto dell’attività propria della società e, pertanto, nel calcolo del c.d. prorata ex art. 19-bis del medesimo decreto; 2) su fatture relative a spese riferite ad attività in concreto mai realizzata.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – confermando nel merito la sentenza di primo grado – ha osservato che – premesso che, come contestato dall’Ufficio, delle fatture passive che avevano generato il credito in discussione alcune erano r iferite ad attività esenti dall’imposta e altre imputabili a spese connesse ad attività futura poi non iniziata per circostanze imputabili alla volontà contraria della contribuente: 1) il fatto che, nel 2008, la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto le azioni della posseduta RAGIONE_SOCIALE, operazione attiva pacificamente esente Iva, non impediva la detraibilità dell’imposta pagata per le operazioni passive in contestazione considerato che le stesse erano da considerarsi inerenti rispetto all’oggetto sociale dell’impresa; peraltro, questo aspetto non era stato contestato dall’Ufficio e doveva, quindi, considerarsi comprovato; 2) per giurisprudenza comunitaria e di legittimità erano effettuate nell’esercizio dell’impresa anche le attività prodromiche a quella pr incipale, non ancora iniziata, in quanto funzionali ad essa; quindi le fatture emesse per questioni preparatorie o di studio, dovevano considerarsi soggette ad Iva anche in caso di mancato inizio dell’attività sociale.
Resiste, con controricorso, COGNOME NOME nella qualità di (ex) legale rappresentante e socia della cessata società RAGIONE_SOCIALE Rimangono intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali ex soci della detta società.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare, il ricorso risulta tempestivamente notificato dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 15.11.2016, e il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, nei confron ti dei contribuenti in data 15.11.2017. Il termine ‘lungo’ per
impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale ed è scaduto il 15.5.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017. Trova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare, allorquando è tempestivamente intervenuta la notifica del ricorso (ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 23600 del 2024).
2.Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso nei confronti di NOME (anche) nella qualità di ex legale rappresentante della cancellata RAGIONE_SOCIALE atteso che la cancellazione della società (in data 10.9.2010) prima della notifica dell’avviso di accertamento determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore e/o dell’ex rappresentante. Come , infatti, osservato da Cass. n. 16362 del 30/07/2020, ‘nel pr ocesso tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci’, discendendone ‘che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’en te’, mentre deve ‘escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale’. In senso conforme, tra le tante, valga ricordare ad esempio Sez. 5, n. 32304 del 26/09/2019, secondo cui (in motivazione) ‘questa Corte è ferma nel ritenere che, con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione
dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l’inesistenza della società è rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. V, nn. 5736/16, 20252/15, 21188/14) non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto’ (Cass., sez. 5, n. 753 del 2024).
3.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 19, comma 2, 19-bis comma 2, del d.P.R. n. 633/72, 2727 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto: 1) la detraibilità dell’Iva pagata in relazione ad operazioni passive afferenti a quella esente (di cessione di partecipazione societaria) sebbene la detrazione competesse unicamente per l’imposta relativa a beni e servizi utilizzati per realizzare operazioni imponibili e non già per compiere operazioni esenti, essendo irrilevante, come nella specie, la partecipazione o meno al calcolo del c.d. pro-rata delle operazioni attive esenti occasionali; 2) la detraibilità dell’Iva -trattandosi di atti preparatori costituenti parte integrante delle attività economiche -con riferimento ad acquisti e consulenze riferibili alla progettazione e organizzazione di una nuova struttura per la fornitura a terzi (medici e/o enti convenzionati) di servizi nel settore sanitario, mai in concreto realizzata, sebbene, per giurisprudenza della Corte di giustizia europea (sentenza del 15.1.1998, C37/95), l’ambito di applicazione dell’imposta fosse riservato ai soli casi in cui la dichiarata volontà del soggetto di avvalersi di spese per il futuro compimento di operazioni imponibili trovava riscontro in elementi oggettivi e purché, in ogni caso, il mancato compimento di queste ultime (nella specie la mancata messa in opera della nuova struttura ambulatoriale) fosse riferibile ad una sopravvenuta circostanza non imputabile al contribuente.
3.1.Il motivo è fondato.
3.2 .Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 19, comma 2, cit. per avere la CTR ritenuto la detraibilità dell’Iva pagata su operazioni passive afferenti all’operazione esente (di cessione della partecipazione societaria in RAGIONE_SOCIALE), questa Corte ha precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ed in conformità all’art. 17 della 6^ direttiva (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa (principio di inerenza), essendo necessario un quid pluris, cioè che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA (ex multis Cass. 10491/03, 8959/03, 26290/05, 4419/03, 6352/02); con l’ulteriore corollario che l’esercizio esclusivo di operazioni “esenti” da parte di un imprenditore comporta la totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, in quanto, a sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 3 (nel testo, anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, art. 2), la riduzione proporzionale della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (c.d. “pro-rata”) non è limitata all’ipotesi in cui l’impresa compia congiuntamente operazioni esenti e non esenti, ma è applicabile (in tal caso la riduzione della detrazione operando al 100%) anche quando l’impresa compia esclusivamente operazioni esenti (Cass. 14315/03 e 7501/01). E’ stato altresì chiarito che ciò che determina il regime fiscale, ai fini dell’IVA, è l’attività nella quale sono destinati ad essere impiegati i beni acquistati. Se tale attività è esente, non rileva il fatto che per un certo periodo, un anno o più, l’attività stessa non venga esercitata. Se cosi non fosse la norma presenterebbe evidenti profili di irrazionalità. Infatti, basterebbe acquistare a fine anno beni strumentali da adibire ad attività esenti, avendo cura di non iniziare l’attività fino al 31 dicembre, per beneficiare della detrazione di imposta che altrimenti non spetterebbe (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25111 del 2008; in questo senso, specificamente, Cass. n. 26290 del 2005). Questo indirizzo consolidato ha
dunque da sempre negato, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, la sussistenza di una piena simmetria tra obbligo del pagamento dell’imposta per il fatto che la stessa sia stata addebitata in fattura e diritto alla detrazione limitando quest’ultimo alle sole imposte dovute (Cass 2015 nr 7209; Cass 2007/ nr 18219; 2005 nr 26290; da ultimo Cass. 4301 del 2022). Non può dubitarsi della conformità al diritto comunitario (oltre che a Costituzione, giusta l’ordinanza n. 25 del 2010 resa dalla Consulta proprio nel giudizio in esame) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, laddove nega il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto di beni afferenti ad operazioni esenti. Infatti, anche l’indetraibilità dell’IVA su operazioni esenti – oltre che sugli acquisti di beni o di servizi ad esse destinati – è conforme al diritto comunitario, ed in particolare alla previsione di cui all’art. 17 della 6 Direttiva n. 388/77, avendo la stessa Corte di Giustizia affermato che, ai sensi della disposizione suindicata, il diritto alla detrazione dell’IVA riguarda soltanto i beni ed i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione, dal momento che il sistema comune dell’IVA persegue l’obbiettivo della perfetta neutralità fiscale di tutte le attività economiche, quali che siano le loro finalità o i loro risultati, alla sola condizione che esse siano assoggettate, in linea di principio, all’imposizione ai fini IVA (C. Giust. 22.2.2001, Abbey National, C408/98; C. Giust. 29.10.2009, NCC Construction Danmark, C-174/08; conf., Cass. nn. 26290/05 e 18219/07). Pertanto, ove beni o servizi acquistati da un soggetto passivo vengano impiegati ai fini di operazioni esenti, non può esservi né riscossione dell’imposta a valle, né detrazione dell’imposta a monte (cfr. C. ud. 16/10/2014 n. 24137/10 R.G. Giust.14.9.2006, Wollny, C- 72/05; C. Giust. 18.12.2008, Royal Bank of Scotland, C- 488/07; C. Giust. 12.2.2009, Vereniging Noordelijke Land, C-515/07; C. Giust. 13.12.2012, C-560/11, COGNOME; v. da ultimo, Cass. sez. 5, n. 19112 del 2022).
3.3.La CTR, non attenendosi ai suddetti principi, ha ritenuto detraibile l’Iva relativa ad operazioni passive afferenti al l’operazione attiva esente della società (di cessione della partecipazione societaria nella RAGIONE_SOCIALE.p.a.) in quanto le operazioni passive in contestazione erano inerenti all’oggetto sociale
dell’impresa (aspetto questo ritenuto non contestato dall’Ufficio) sebbene il diritto alla detrazione dell’IVA potesse riguardare soltanto i beni ed i servizi utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione.
3.4.Con riguardo alla censura relativa all’asserita detraibilità dell’imposta in relazione a fatture passive emesse per ‘questioni preparatorie e di studio’ anche nel caso di mancato inizio dell’attività sociale (nella specie mancata apertura della nuova struttura ambulatoriale), in materia di detraibilità dell’IVA, in fattispecie, come quella in esame, in cui non siano state effettuate operazioni attive, questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 7344 del 2021; Cass. n. 18745 del 2016; Cass. n. 23994 del 2018 e, più recentemente, Cass. n. 11213 del 2023, citata dalla stessa ricorrente) che «ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia (così Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30685 del 2024;Sez. 5, Ordinanza n. 15570 del 2023;Cas s. civ., 9 settembre 2022, n. 26689; Cass. civ., 17 marzo 2021, n. 7440).
Queste pronunce si muovono sul solco del diritto unionale come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra le tante, Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C-110/94, Inzo; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C37/95, Ghent Coal; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, NOME COGNOME; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver; Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, Imofloresmira -In vestimentos RAGIONE_SOCIALE SA) secondo cui è considerato soggetto passivo IVA il soggetto che ha l’intenzione,
confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre immediatamente l’iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa. 3.3. La detrazione ovvero l’alternativo rimborso (arg. da Cass., Sez. 5, 18/12/2019, n. 33593, Rv. 656409-01) è però concessa all’accertata sussistenza di elementi oggettivi che confermano quell’intenzione e dall’assenza di finalità fraudolente o abusive, con onere della prova, in tale ultimo caso, a carico dell’amministrazione finanziaria (arg. da Cas s., Sez. 6-5, 13.4.2017, n. 9610, Rv. 643956- 01; in termini Cass. n. 11213 del 2023, cit.). 2.4. In particolare, richiamando quanto affermato in Cass. n. 7344 del 2021, occorre: a) che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. 26 febbraio 2019, n. 5559 e 12 febbraio 2020, n. 3396); e a tal fine, secondo la giurisprudenza unionale, utili parametri di riscontro sono, ad esempio, la natura del bene, il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto del bene ed il suo uso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneo ostacolo all’impiego effettivo del bene (come la realizzazione di interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alle esigenze organizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessi necessari all’utilizzo del bene), il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l’attività economica (Corte giust. 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub ODD; Corte giust. 20 giugno 2013, causa C219/12, Fuchs); b) che il mancato utilizzo del bene sia determinato da cause indipendenti dalla (secondo CGUE, sentenza del 18.5.2021, in causa C248/20, «estranee» alla) volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia (come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di un soggetto passivo di non dare concreto inizio all’attività economica per effetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi: Corte
giust. in causa C110/94, cit.; nella medesima direzione da ultimo, Corte giust. 12 novembre 2020, causa C-734/19, Soc. RAGIONE_SOCIALE Timisoara).
Nella sentenza impugnata, la CTR, mal governando i suddetti principi, ha ritenuto detraibile l’Iva pagata sulle operazioni passive in contestazione quali attività prodromiche a quella principale (non iniziata) in quanto funzionali a questa ; ciò senza verificare la sussistenza dell’altro presupposto – nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, specificamente contestato dall’Ufficio -ai fini della detraibilità dell’Iva dell’assolvimento da parte della società contribuente de ll’onere di provare che il mancato inizio dell’attività principale (ovvero la mancata entrata in funzione della ‘ nuova struttura per la fornitura a terzi- medici e enti convenzionatidi servizi nel settore sanitario’ ) fosse stato determinato da cause indipendenti dalla sua volontà.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR apoditticamente statuito in ordine alla mancata contestazione da parte dell’Ufficio dell’inerenza dei costi s ebbene nei gradi di merito l’Agenzia, con riferimento ai costi che la contribuente aveva asserito di avere sostenuto per il progetto imprenditoriale poi non realizzato, avesse ‘esplicitamente controdedotto sul punto’.
4.1. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
5.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti di NOME (anche) nella qualità di ex legale rappresentante della cancellata RAGIONE_SOCIALE
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025