Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5490 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12503/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1422/2017, depositata il 17 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con avvisi notificati il 30.9.2014, la Direzione provinciale I di Torino dell’Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni IVA presentate per il 2009 e per il 2010 dalla S.p.aRAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, esercente nell’ambito del Gruppo Fiat (è partecipata al 100% da Fiat S.p.a.) l’attività di compravendita immobiliare e di servizi di intermediazione finanziaria, essenzialmente rappresentati dall’acquisto e cessione di partecipazioni societarie. Il rilievo principale concerneva l’acquisto, avvenuto nel 2009 presso una società francese e pagato in tre rate – due nel 2009 e la terza, a saldo, nel 2010 – di un aeromobile Falcon 7X per il prezzo di € 30.569.368,00 e un’IVA relativa, interamente detratta di € 6.049.479,05. Secondo l’Ufficio, tale IVA non era detraibile perché, contrariamente a quanto disposto con norma riguardante la detraibilità dell’IVA sull’acquisto di aeromobili dall’art. 19-bis1 c. 1 lett. a) d.P.R. 633/72, l’aeromobile in questione non era inerente all’attività propria della società, né era utilizzato in modo esclusivamente strumentale all’attività della società. Questa si occupava di compravendite immobiliari e di partecipazioni societarie, mentre l’aeromobile, non appena acquistato, era stato ceduto in locazione quadriennale ad una società di trasporto aereo non di linea, la RAGIONE_SOCIALE verso un canone annuo di € 2.076.000,00. Questa società, a sua volta, aveva stipulato con Fiat S.p.aRAGIONE_SOCIALE (controllante al 100% RAGIONE_SOCIALE un contratto di trasporto con cui si impegnava, per il corrispettivo annuo di € 7.000.000,00, ad effettuare i trasporti aerei (essenzialmente, di dirigenti di Fiat S.p.a.) che Fiat S.p.a. le avrebbe richiesto, utilizzando l’aeromobile Falcon 7X in questione. L’Ufficio deduceva da queste circostanze che,
nonostante nella forma l’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE comprendesse anche la locazione di beni mobili, la locazione dell’aereo in questione era stato il solo atto di questo genere posto in essere, mentre il resto dell’attività e la parte preponderante dei ricavi attenevano alle compravendite immobiliari e di partecipazioni societarie. Tale locazione, quindi, non poteva considerarsi attività propria della società, né tanto meno l’aereo poteva dirsi utilizzato in via esclusiva come bene strumentale; di conseguenza, l’IVA scontata sull’acquisto dello stesso non era detraibile ai sensi del citato art. 19bis1 c. 1 lett. a). I rilievi minori concernevano l’indetraibilità dell’IVA esposta in talune fatture ricevute dalla società per servizi resi, da un lato, da RAGIONE_SOCIALE; dall’altro, da professionisti come lo studio notarile COGNOME, lo studio legale NOME COGNOME, e dalla RAGIONE_SOCIALE
La società impugnava le rettifiche.
L’Ufficio resisteva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza 1021/5/15, riuniva i ricorsi e accoglieva la domanda della società contribuente.
-Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l’Agenzia delle entrate.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE con controdeduzioni e appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1422/2017 depositata il 17/10/2017, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
-L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria illustrativa.
La Procura generale ha depositato una requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19-bis1 c. 1 lett. a) d.P.R. 26.10.72 n. 633, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Commissione tributaria, nell’affrontare il problema della detraibilità dell’IVA conseguente l’acquisto dell’aeromobile, dimostrerebbe di ignorare l’esistenza e l’applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art . 19 bis1, comma l lett. a) del d.P.R. 633/72. Tale norma subordina espressamente la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi al ricorrere di due condizioni: che il bene sia oggetto dell’attività propria dell’impresa; ovvero che sia destinato ad essere esclusivamente utilizzato come strumentale nell’attività propria dell’impresa. Nel caso in questione, l’Agenzia delle entrate sostiene che nessuna delle due condizioni si sia verificata. Nella norma sopra riportata si legge chiaramente che per poter usufruire della detraibilità dell’IVA, conseguente l’acquisto di un aeromobile, non è sufficiente che l’attività connessa al suo utilizzo sia solo prevista tra quelle praticate dall’impresa, ma è necessario che si tratti dell’attività propria dell’impresa, cioè di quell’attività che viene svolta in modo abituale, organizzato e sistematico. Da ciò ne consegue che per potersi definire “propria”, l’attività non deve essere né occasionale né di scarsa rilevanza, con riferimento agli introiti conseguiti. In ciò si manifesta l’erroneità della sentenza impugnata, che ha invece considerato irrilevante la circostanza che la locazione di aeromobili non rientri tra le operazioni abitualmente svolte dalla ricorrente. Per poter usufruire della detrazione non è quindi sufficiente che una determinata attività sia ricompresa nell’oggetto sociale del contribuente, riscontrabile nell’atto costitutivo, prescindendo dalla
valutazione concreta dell’attività propria dell’impresa, ma occorre un’analisi specifica dell’attività propria del contribuente al fine di rilevare se le operazioni poste in essere rientrino proprio in quell’attività.
1.1. -Il motivo è fondato.
Vanno preliminarmente rigettate le censure di inammissibilità del motivo giacché, pur riportando integralmente il contenuto del motivo di appello, vengono in seguito esplicitate le ragioni poste alla base della corrente censura. Non sussiste, inoltre, il dedotto difetto di autosufficienza.
In tema di redditi d’impresa, il requisito dell’inerenza dei costi deducibili attiene alla loro compatibilità, coerenza e correlazione non già ai ricavi in sé, bensì allo svolgimento dell’attività imprenditoriale idonea a produrre redditi (Cass., Sez. V, 12 agosto 2024, n. 22664; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), sicché il contribuente deve provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2224).
Ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettere a) e d), d.P.R. 633/72, per gli esercenti attività di impresa l’imposta assolta sull’acquisto di aeromobili, dei loro componenti e ricambi nonché l’IVA relativa alle prestazioni dell’articolo 16, comma 3, del medesimo decreto, e a quelle di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, sempre riferite a tali beni, è detraibile alternativamente se detti beni o servizi: formano oggetto dell’attività propria dell’impresa; sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa.
In particolare, per “beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, etc.), mentre, per “beni strumentali
utilizzati nell’esercizio dell’attività propria” vanno intesi quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell’attività svolta.
In coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 della sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come interpretati dalla Corte di giustizia (sentenza 11 luglio 1991, causa C-97/90 e sentenza 18 dicembre 2008, causa C-488/07), la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa (Cass., Sez. V, 22 dicembre 2016, n. 26748; Cass., Sez. V, 29 aprile 2015, n. 8628).
Il riferimento all’attività ‘ propria ‘ dell’impresa fa riferimento in coerenza con la complessiva ratio del sistema d’imposizione IVA alla sola attività che l’impresa eserciti effettivamente o che, almeno, si predisponga ad esercitare, non potendosi, per contro, riferire anche all’attività solo teoricamente esercitabile dall’impresa, perché compresa in via di pura astrazione nell’oggetto sociale previsto dal relativo statuto; ciò in quanto una siffatta attività si rivela, in quanto tale, insuscettibile di determinare l’inerenza delle operazioni passive dell’impresa nei termini richiesti, ed è quindi del tutto irrilevante ai fini della detta detrazione (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 3022).
Nel caso di specie, al di là del l’oggetto sociale, che costituisce uno degli elementi atti a fondare la pretesa della detraibilità ma di per sé non sufficiente, non si chiarisce nella motivazione se e in che modo l’attività di locazione di un unico aeromobile assuma rilevanza strumentale per l’attività principale dell’impresa, aspetto invece necessario ai fini dell’applicabilità della detrazione invocata.
-Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 commi 2 e 4 dpr 26.10.72 n. 633, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Con il presente motivo si censura il capo della sentenza relativo alla detraibilità dell’IVA
scontata sui servizi “promiscui” fatturati da RAGIONE_SOCIALE Richiamando l’appello, si ritiene che l’art. 19 c. 4 d.P.R. 26.10.72 n. 633 esiga che la detrazione dell’IVA “promiscuamente” riferibile ad attività imponibili e ad attività esenti sia detratta secondo un criterio oggettivo, pertinente alla natura dei servizi e delle attività. Un criterio basato sul valore economico rispettivo delle attività imponibili e delle attività esenti svolte utilizzando i servizi “promiscui” sarebbe molto più oggettivo di un criterio basato soltanto sul numero di fatture, che potrebbe non avere alcuna relazione con il valore reale delle attività fatturate.
2.1. -Il motivo è fondato.
Il d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 4, prevede dei criteri oggettivi e coerenti di calcolo della quota-parte di IVA indetraibile per il caso in cui i beni e servizi acquistati siano utilizzati in parte per operazioni non soggette all’imposta.
Appare evidente che a fronte di fatture di importo diverso risulta più oggettivo il criterio del valore economico preponderante delle attività esenti e non esenti, piuttosto che basarsi sul numero delle fatture emesse. Infatti, con il criterio adottato dal giudice di merito molte fatture di piccolo importo prevalgono su poche fatture di importo maggiore.
– Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 2 d.P.R. 26.10.72 n. 633, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Relativamente alle fatture emesse dai professionisti indicati in narrativa e da RAGIONE_SOCIALE si deduce che non avendo la società fornito alcuna prova contraria, sarebbe pacifico che tutte le prestazioni in questione attenevano, direttamente o indirettamente, a cessioni di partecipazioni, cioè ad attività esenti ex art. 10 d.P.R. 633/72. La Commissione tributaria regionale ha affermato che le fatture notarili attenevano alla riorganizzazione societaria, ma ciò violerebbe la disposizione in rubrica perché, se la riorganizzazione societaria avviene, come nella
specie, attraverso cessioni di partecipazioni, essa è un’attività esente. Ugualmente la pronuncia avrebbe violato la disposizione richiamata con riferimento alle fatture dello studio legale e alla transazione dell’arbitrato con Fiat Avio, poiché ha ritenuto che tali prestazioni fossero imponibili solo in quanto prestazioni legate ad un contenzioso; laddove ciò che qualifica l’imponibilità o meno della prestazione è il suo oggetto, che anche qui era il compimento di una operazione di cessione di partecipazioni.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2024, n. 27547).
A fronte di una “doppia conforme”, senza che siano state prospettate eventuali differenze tra le pronunce di primo e secondo grado, sussiste il difetto di specificità -che impedisce l’apprezzamento della fondatezza del motivo di censura in relazione alle fatture notarili, che come indicato in motivazione attenevano alla riorganizzazione societaria, e a quelle emesse dallo studio legale sull’assistenza prestata a seguito della transazione di una controversia e nell’ambito di un procedimento arbitrale.
– La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata in relazione ai motivi accolti e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione